Indennizzo diretto: ammesso anche per collisione tra più veicoli

Indennizzo diretto: ammesso anche per collisione tra più veicoli

L’indennizzo diretto, conosciuto anche come risarcimento diretto, è una speciale procedura di liquidazione dei danni che derivano da un sinistro stradale introdotta dal Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) che può essere attivata in presenza di determinate condizioni e che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente presso la propria Compagnia assicuratrice secondo un meccanismo che dovrebbe garantire un risarcimento in tempi ristretti. Il risarcimento diretto è comunque una procedura facoltativa per il danneggiato.

La procedura di risarcimento diretto si applica tendenzialmente a tutti i sinistri stradali tra due veicoli. Fanno eccezione i sinistri che coinvolgono: più di due veicoli, come nei c.d. tamponamenti a catena; un veicolo non regolarmente assicurato; un veicolo non immatricolato in Italia; un veicolo che non appartiene alla categoria dei veicoli a motore; un pedone, un ciclista o un bene immobile; un veicolo speciale; una macchina agricola.

Inoltre, la procedura di indennizzo diretto non può essere attivata in assenza di impatto tra i due veicoli e quando il danneggiato abbia riportato lesioni che determinino un’ invalidità permanente superiore al 9%.

Ad essere legittimato a richiedere il risarcimento del danno è il danneggiato, proprietario o conducente, che si ritenga non responsabile in tutto o in parte del sinistro.

Dopo alcuni anni dall’introduzione dell’indennizzo diretto, però, la Cassazione reinterpreta la legge, ampliando il suo campo di applicazione e facendovi rientrare anche gli incidenti che vedono coinvolte più di due auto, a differenza di quanto accaduto sino ad oggi.

Adesso sarà quindi possibile utilizzare il sistema del risarcimento diretto anche quando nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate più di un’auto. Resta invece esclusa solo l’ipotesi in cui i conducenti degli ulteriori mezzi coinvolti abbiano una loro responsabilità. Ma procediamo con ordine e vediamo meglio quando il risarcimento va chiesto alla propria assicurazione.

Fino ad oggi, dunque, tale forma di risarcimento veniva utilizzata solo in assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Con la recente pronuncia della Suprema Corte (Civile Ord. Sez. 3, ordinanza n. 3146/ 2017) ha “stravolto” il sistema, enunciando il seguente principio di diritto: “la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.

Il seguente principio di diritto: “la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”. Infatti, secondo la Cassazione, il risarcimento diretto dei danni si può applicare anche negli incidenti stradali che vedono coinvolti più di due veicoli (auto o moto), a condizione che il responsabile sia uno solo. Se invece, nel tamponamento a catena o negli scontri tra più di un’auto c’è più di un responsabile allora il danneggiato dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento all’assicurazione delle controparti.

La nuova interpretazione sposata dagli Ermellini si basa sull’interpretazione letterale del DPR 254/2006 art. 1, co. 1, lettera d), secondo il quale la procedura di indennizzo diretto è applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. Non, quindi, semplicemente altri veicoli, bensì altri veicoli responsabili. Con la conseguenza che, se il responsabilità dell’incidente è di un solo soggetto, resta fermo il sistema dell’indennizzo diretto. Alla luce di ciò, si legge in sentenza, il risarcimento diretto “è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante (cioè di chi, ritenendosi danneggiato, chiede il risarcimento) e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.

Rimane escluso solo il caso in cui ci siano anche altri responsabili, in aggiunta a quello cui il risarcimento è stato chiesto.


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Avv. Teresa Rullo

Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile. negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale. Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.

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