Indizione concorso e scorrimento di graduatoria: l’obbligo motivazionale della P.A.
La sentenza del Tar del Lazio n.10862/2018 ha risposto al quesito, per altro non nuovo, circa la legittimità dell’agire amministrativo laddove essa non utilizzi la graduatoria di concorso pubblico ed indica, invece, un nuovo concorso pubblico.
La diattriba tra quale delle due “strade” intraprendere per l’assunzione del personale nella pubblica amministrazione sia quella più giusta è ormai questione datata ed oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza civile ed amministrativa. Si ricordano due orientamenti giurisprudenziali avallati nel corso del tempo dalla Corte di Cassazione: il primo orientamento che tendeva a negare qualsiasi validità allo scorrimento di graduatoria come strumento per l’accesso del personale nella p.a. Altro orientamento, poi avallato dalla Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, che invece riteneva pienamente legittimo l’utilizzo della graduatoria piuttosto che indire nuovo concorso.
Una delle ultime è stata quella della Suprema Corte di Cassazione nel 2015 la quale ha ribadito che pur non sussistendo un diritto degli idonei non vincitori all’assunzione (tale diritto è solo degli idonei e vincitori); è possibile l’utilizzo della graduatoria in ossequio all’economicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Ancora nel 2017 con una SS. UU n.27194 si è tornati sulla questione seppure incidentalmente, si trattava infatti della ripartizione della giurisdizione tra g.o e g.a in materia di scorrimento di graduatoria a seconda della natura sottesa alla pretesa avanzata dal cittadino- idoneo.
Infine prima della sentenza di cui si scrive, è il Consiglio di Stato che con la sentenza 4078 del 2018 ha in qualche modo mitigato la sentenza dell’Ad. Plenaria del 2011, stabilendo che lo scorrimento diviene recessivo in presenza di esigenze per il profilo oggetto della futura assunzione che non possono trovarsi nei candidati che risultano idonei dalla graduatoria di un precedente concorso.
La giurisprudenza richiamata, con i dovuti distinguo, è concorde invece sul ritenere che laddove si voglia procedere ad un nuovo concorso la P.a è obbligata ad un preciso obbligo motivazionale. La stessa sentenza qui in commento ha chiarito su tale punto osservando che la pubblica amministrazione, in presenza di graduatorie valide, può indire un nuovo concorso pubblico purchè accompagni tale determinazione da una “sostanziale” motivazione in assenza della quale la determinazione stessa diviene illegittima.
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Rosalia Manuela Longobardi
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