Infermieri, il tempo divisa e cambio turno devono essere retribuiti

Infermieri, il tempo divisa e cambio turno devono essere retribuiti

Si sa, tutti vorremmo andare via dal lavoro non appena terminiamo le ore previste dal turno. Qualche volta, però, è necessario “perdere” qualche minuto per poter effettuare la vestizione (nel momento in cui si deve iniziare a lavorare) e la svestizione (non appena il turno di lavoro è terminato). In altri casi, inoltre, oltre al tempo impiegato per la vestizione e la svestizione, è doveroso effettuare il cosiddetto “passaggio di consegne” con il collega del turno successivo. In questa categoria di lavoratori rientra la figura dell’infermiere; quest’ultimo, infatti, è assoggettato non solo al cambio (abiti/divisa e divisa/abiti) ma anche al passaggio di consegne con i colleghi del turno successivo.

In questo caso ci si domanda se il tempo impiegato nella vestizione e nella svestizione sia da retribuire. A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27799/2017.

Ma cosa prevede di preciso la suddetta sentenza?

Nel dettaglio la vicenda si è svolta in un presidio ospedaliero della provincia di Pescara, ove un infermiere ha esplicitamente richiesto di: “percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione (e la svestizione) della divisa aziendale e per dare (e ricevere) le consegne all’entrata (e all’uscita) del proprio turno”.

La domanda dell’infermiere era stata già accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello; in questi casi era stato già evidenziato come “gli adempimenti richiamati dal lavoratore sono connessi ad un’effettiva e diligente prestazione” e di conseguenza sono “meritevoli di compenso economico”.

L’azienda sanitaria, comunque, ha voluto promuovere il ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che il tempo impiegato per la vestizione e la svestizione riguarda “attività che rientrano nella diligenza preparatoria, intesa nei limiti della normalità socio-culturale”. Inoltre, i ricorrenti hanno spiegato ai giudici che “la continuità terapeutica nei pazienti, connessa al passaggio di turno, può dirsi soddisfatta dalle annotazioni in cartella clinica (cosiddette schede infermieristiche), ove sono puntualmente riportate le pratiche eseguite e da eseguire”.

Ma i ricorrenti affermano anche che “il contratto aziendale prevede la rotazione dei lavoratori entro un range temporale di trenta minuti, secondo la formula organizzativa dell’avvicendamento dinamico di squadra, così da consentire che, nel tempo necessario al passaggio di consegne, reparti non siano lasciati mai sguarniti”.

Queste obbiezioni non sono, però, state ritenute sufficienti e decisive dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza sopra menzionata, non ha fatto altro che confermare quanto era stato già affermato dai primi due gradi di giudizio: ossia che l’infermiere aveva diritto alla retribuzione del tempo impiegato per la vestizione (e la svestizione) e il passaggio delle consegne.

Nello specifico la Cassazione ha dato ragione all’infermiere dal momento che ci sono “comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale, i quali appaiono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della comunità assistenziale”. Questo sta a significare che comportamenti, come il tempo necessario per indossare la divisa ed il passaggio delle consegne (all’entrata ed all’uscita del proprio turno),  rientrano all’interno di quella che è una “prestazione diligente” da parte dell’infermiere e pertanto vanno retribuiti.

Quindi, secondo i giudici “all´interno delle strutture sanitarie il tempo di vestizione (e svestizione) dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto“.

Il cambio di consegne nel passaggio di turno è, sempre secondo quanto affermato dai giudici della Suprema Corte: “riferibile a una diligente prestazione effettiva di lavoro“, e quindi “per la funzione che è chiamata ad assolvere, lo scambio di consegne va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica” perché accresce la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale verso i pazienti.


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