Infortuni a scuola: la copertura assicurativa INAIL è estesa anche agli studenti?

Infortuni a scuola: la copertura assicurativa INAIL è estesa anche agli studenti?

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’assicurazione scolastica obbligatoria. I soggetti tutelati e il rischio tutelato – 3. La tutela INAIL in occasione delle esercitazioni ginnastiche e delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera – 4. La tutela INAIL in occasione delle gite scolastiche – 5. La tutela INAIL nell’alternanza scuola-lavoro – 6. La tutela introdotta dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – 7. Conclusioni

 

1. Introduzione

Con la riapertura delle scuole torna di attualità il tema della sicurezza degli studenti nell’ambiente scolastico.

Dal 2017 al 2021, gli infortuni occorsi agli studenti sono stati 307.768, con una media di 5 infortuni mortali all’anno.[1] Solo nel 2022, sono venuti alla cronaca tre casi di infortunio mortali verificatisi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro: il caso di Lorenzo Parelli, 18enne schiacciato da una trave mentre lavorava in un’azienda di costruzioni meccaniche, il caso di Giuseppe Lenoci, 16enne rimasto coinvolto in un incedente stradale a bordo del furgone della ditta, ed il caso di Giuliano De Seta, 18enne colpito da una lastra di metallo all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione del metallo.

La tutela assicurativa – sempre più invocata al grido di “Non si può morire di scuola” – ha indotto il Legislatore ad emanare il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85, il quale ha esteso, in via sperimentale per l’anno scolastico 2023/2024, la tutela assicurativa, finora riconosciuta in via eccezionale soltanto con riferimento a determinate attività, a qualsiasi sinistro che si verifichi all’interno degli ambienti scolastici.

 2. L’assicurazione scolastica obbligatoria. I soggetti tutelati e il rischio tutelato

Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico INAIL), prevede l’assicurazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose (art. 1).

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 5), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la copertura dell’assicurazione INAIL obbligatoria è estesa anche: agli alunni delle scuole o Istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche;[2] agli alunni che svolgano esercitazioni di lavoro; agli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Ciò purché, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’infortunio sia avvenuto per causa violenta da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione da dette attività per più di tre giorni.[3]

Occorre subito evidenziare che, sebbene l’art. 4, comma 1, n. 5), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, faccia riferimento agli alunni delle scuole “di qualsiasi ordine e grado” (materne, elementari, medie e superiori, cfr. D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo Unico in materia di istruzione), la copertura assicurativa INAIL opera soltanto con riferimento agli studenti delle scuole – sia pubbliche che private – elementari, medie (scuola primaria e secondaria di primo grado)[4] e superiori, restando dunque esclusi quelli frequentanti la scuola materna[5], nonché quelli frequentanti le scuole dell’infanzia (id est, asili nido) e le Università.

Altro aspetto che va opportunamente evidenziato è che agli studenti oggetto di tutela è garantita la copertura assicurativa in via del tutto eccezionale, in quanto operante esclusivamente per gli infortuni che si verificano nel corso dello svolgimento delle attività contemplate dal Testo Unico.

Ciò “in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati[6].

La tutela riconosciuta agli studenti è dunque del tutto svincolata dalla loro qualità soggettiva, essendo subordinata all’esclusiva circostanza di svolgere attività pericolose, trovandosi a correre un rischio paragonabile a quello cui sono esposti i lavoratori.

Il rischio tutelato non è quello generico, insito nell’esplicazione dell’attività pedagogica o formativa, ma il particolare e più grave rischio a cui l’alunno si trova esposto ogniqualvolta l’attività didattica svolta si estrinseca nel compimento di attività implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratterizzate dal requisito della manualità in quanto eccedenti l’ambito puramente verbale.

3. La tutela INAIL in occasione delle esercitazioni ginnastiche e delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera

Nel corso degli anni, l’INAIL e la giurisprudenza di legittimità hanno, via via, delineato i confini della copertura assicurativa.

L’operatività della tutela INAIL, infatti, è stata ampliata fino a ricomprendere gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive/educazione fisica[7], nonché per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle lezioni obbligatorie di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc.), in quanto attività rientranti nelle esercitazioni pratiche, intese quale applicazione sistematica e costante – e, dunque, non occasionale – diretta all’apprendimento[8].

Restano esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere (occorsi durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola)[9], nonché gli infortuni che si verificano all’interno della scuola, durante lo svolgimento di attività diverse da quelle tutelate, anche se connesse o sussidiarie ad esse.

4. La tutela INAIL in occasione delle gite scolastiche

L’estensione della tutela assicurativa riservata agli studenti è giunta a ricomprendere anche gli eventi infortunistici che si verificano durante i viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo – ovvero, quelli “essenzialmente finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d’arte […] che si prefiggono le visite […] in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio” – in quanto “costituiscono un vero e proprio prolungamento dell’esercitazione pratica[10].

Sono invece esclusi dalla tutela i viaggi di istruzione – in quanto costituiscono estrinsecazione delle normali funzioni esplicativo-pedagogiche che non sono assimilabili alle esercitazioni pratiche[11] – e le attività c.d. “outdoor” – le quali non possono ricondursi nell’alveo delle “esperienze tecnico-scientifiche e delle prestazioni pratiche”.[12]

Come rilevato dalla Suprema Corte, “presupposto per l’operatività della copertura assicurativa “de qua” resta, pur sempre, il collegamento tra le suddette “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche” e le attività didattiche, richiedendosi, oltretutto, che tra le une e l’altra ricorra un “nesso di derivazione eziologica”, e non un “semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica”, non bastando, cioè, “che l’infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro”, ma occorrendo, piuttosto, “che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l’infortunio è conseguenza”. Orbene, se queste affermazioni valgono con riferimento al caso in cui il soggetto infortunato sia il lavoratore/insegnante, a maggior ragione debbono trovare applicazione per gli studenti, visto che essi, a differenza dei primi “sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico” (così la circolare INAIL del 23 aprile 2003, n. 38)”.[13]

5. La tutela INAIL nell’alternanza scuola-lavoro

A seguito dell’emanazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti” (c.d. riforma “La buona scuola”) – la quale, ai commi 33-43 dell’art. 1 prevede l’obbligatorietà dell’attività di alternanza scuola-lavoro[14] per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori – l’INAIL ha ulteriormente esteso la propria tutela anche agli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, ovvero qualsiasi luogo ove “si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art. 1, n. 28 del d.p.r. 1124/1965”, che fa espresso richiamo all’art. 4, comma 1, n. 5), del medesimo Testo Unico[15].

Ciò in virtù del disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)[16], secondo cui gli studenti sono equiparabili ai lavoratori, sia perché l’attività svolta è assimilata a quella dei lavoratori presenti nell’azienda ospitante sia perché gli studenti sono esposti ai medesimi rischi lavorativi[17].

Oggetto della tutela assicurativa sono, altresì, gli infortuni avvenuti durante il tragitto tra la scuola e il luogo dove si svolge l’esperienza di lavoro, “in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo” (INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44).

È invece escluso dalla copertura assicurativa l’infortunio in itinere che si verifica nel percorso dal luogo di abitazione al luogo dove si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa[18].

6. La tutela introdotta dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

Da ultimo, il sistema sopra descritto, che limitava la tutela solo a pochi e limitati rischi, è stato modificato con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – convertito, con modificazioni, in Legge 3 luglio 2023, n. 85 – il quale, “Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti”, ha ricompreso nell’assicurazione (art. 18, comma 1 e 2):

– gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie (comma 2, lett. f));

– gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) (comma 2, lett. f));

– gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), “limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle Istituzioni già indicate” (comma 2, lett. f));

– gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti (comma 2, lett. g)).

La disposizione normativa ha ampliato – in via sperimentale (“esclusivamente per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024”, art. 18, comma 1) – “la tutela prevista in favore degli alunni e degli studenti per ricomprendere in generale tutti gli eventi verificatisi all’interno delle istituzione scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle scuole non paritarie, della formazione terziaria professionalizzante, dei CPIA e della formazione superiore e delle loro pertinenze o comunque avvenuti nell’ambito delle attività programmate dalle medesime istituzione, con la sola esclusione degli infortuni in itinere[19].

Attraverso tale novella normativa si supera il precedente sistema che garantiva in via eccezionale la copertura assicurativa esclusivamente con riferimento alle attività contemplate dal Testo Unico INAIL e quelle successivamente individuate attraverso le Circolari INAIL e dalla produzione giurisprudenziale.

Il succitato decreto-legge ha esteso l’assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall’articolo 4, comma 5, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, superando il limite oggi previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico–scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, comprendendo così qualsiasi tipo di infortunio che si verifica “all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere[20].

La tutela assicurativa non è più subordinata allo svolgimento di una determinata attività da parte degli studenti e svincolata dalla loro qualità soggettiva (cfr. par. 1), ma viene resa operante alle medesime condizioni previste con riferimento ai lavoratori, finalizzata a tutelare gli alunni dal generale “rischio in aula”[21].

7. Conclusioni

L’estensione della copertura assicurativa INAIL di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – che si auspica diventi definitiva –, risponde all’esigenza di tutelare gli studenti a causa della proliferazione di eventi infortunistici in ambito scolastico (compreso l’ambito dell’alternanza scuola-lavoro), nonché presa d’atto del crescente fenomeno di attivazione di polizze assicurative private da parte delle famiglie disposte a farsi carico delle spese necessarie al fine di sopperire alla mancanza di tutela sempre più invocata.

Costituisce dunque una conquista sociale derivante dall’acquisita consapevolezza dell’inesistenza del “rischio zero”, del fatto che viviamo in una società di rischio, in quanto “il rischio è al centro della vita di ognuno di noi[22] e, dunque, anche degli studenti.

 

 

 

 

 

 

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[1] Fonte, Dati INAIL, Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2022-agosto-pdf_6443181929461.pdf.

[2]Si precisa che con l’espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne” (INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28; INAIL, Istruzione operativa del 31 marzo 2003).

[3] L’esigenza di estendere la tutela anche agli studenti trova origine in virtù dell’istituzione delle scuole professionali. L’introduzione dell’obbligo assicurativo per gli alunni – in particolare, degli istituti di istruzione agraria e forestale – si deve ad opera dell’art. 3 del D.l.lgt. 21 novembre 1918, n. 1889. Successivamente, il R.d.l. 16 gennaio 1927, n. 347, ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per gli studenti di ingegneria ed architettura. In particolare, la copertura assicurativa era prevista per quegli infortuni che davano luogo ad una inabilità permanente, totale o parziale o la morte, che potevano verificarsi nell’esecuzione di esperimenti scientifici di chimica, di elettrotecnica e di meccanica, nelle esercitazioni pratiche di costruzioni o impianti, nelle visite a scopo di studio a stabilimenti industriali, officine, cantieri navali, costruzioni ed impianti, nonché i viaggi per raggiungere tali luoghi. La Legge 29 agosto 1941, n. 1092, ha poi generalizzato l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro per gli alunni delle regie scuole, derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della scuola. Ancora, con la Legge 19 gennaio 1963, n. 15, l’obbligo assicurativo è stato esteso anche agli alunni delle scuole private.

[4] Tuttavia, “Gli alunni della scuola primaria [e secondaria di primo grado, n.d.r.] pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive””, INAIL, Circolare 4 aprile 2006, n. 19.

[5]poiché l’attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole materne […] non rientrano in nessun modo nell’ambito di applicazione del Testo Unico”, INAIL Circolare 23 aprile 2003, n. 28.

[6] INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44.

[7]le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965”, INAIL, Circolare 4 aprile 2006, n. 19. Cfr. anche INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44. La tutela assicurativa è estesa anche alle attività agonistiche svolte al di fuori dell’orario scolastico, a condizione che le stesse siano previste dai programmi dell’Istituto di istruzione o, quantomeno, risultino promosse, organizzate e finanziate dall’Istituto medesimo, con la fornitura da parte dello stesso dei mezzi, del personale istruttore, sorvegliante ecc., INAIL, Notiziario 20 giugno 1985, n. 32.

[8] INAIL, Circolare 17 novembre 2004, n. 79.

[9] INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44; INAIL, Circolare 17 novembre 2004, n. 79; INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28, cit.; Trib. Vicenza 2 gennaio 2004, n. 328.

[10] INAIL, Circolare 23 aprile 2003, n. 28.

[11] Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291.

[12]La “eccezionalità” della copertura prevista per gli studenti impone, dunque, un’ermeneusi rigorosa della norma in questione, escludendo che le attività “outdoor” – svolte nel contesto di gite scolastiche possano includersi tra le “esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche” cui essa fa riferimento”, così Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8449; V. Bordoni, Infortunio dell’alunno durante attività “outdoor” è escluso dall’assicurazione obbligatoria, in Altalex, 2019, https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/04/infortunio-alunno-attivita-outdoor-assicurazione-obbligatoria.

[13] Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8449.

[14] Un primo riferimento all’alternanza scuola-lavoro si rinviene nell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” (c.d. “Legge Treu”) che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, introduce la previsione di tirocini pratici e stages a favore dei soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Un secondo riferimento all’alternanza scuola-lavoro si rinviene nell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e nel successivo decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (c.d. “Riforma Moratti”) che, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, introducono la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro.

[15] INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44, cit.

[16]Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: […] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizione delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite da videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”, art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 81/2008.

[17]L’attività svolta dagli studenti […] è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto essi sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima”, INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44, cit.

[18] INAIL, Circolare 21 novembre 2016, n. 44, ivi.

[19] Senato della Repubblica, Proposta di conversione in Legge del D.L. n. 48/2023, Atto n. 685, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426357.pdf.

[20] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato del 26 gennaio 2023 “Intesa Lavoro e Istruzione per ampliare coperture Inail agli studenti”, https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/intesa-lavoro-istruzione-per-ampliare-coperture-inail-agli-studenti.

[21] Senato della Repubblica, Dossier maggio 2023, n. 53, https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/0/1376245/index.html?part=dossier_dossier1.

[22] U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg zu eine andere Moderne, Frankfurt, 1986. Trad. italiana: W. Privitera, C. Sandrelli (a cura di), La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci, 2000.


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Avv. Andrea Persichetti

Dopo aver conseguito a pieni voti la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Camerino con tesi in Diritto Amministrativo ("Il principio di precauzione e la valutazione del rischio: il caso dei vaccini obbligatori"), ha svolto la pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino. Svolge la professione di Avvocato occupandosi di diritto civile e di diritto del lavoro, con particolare riguardo alla materia previdenziale, alle questioni di infortunistica sul lavoro e controversie INAIL. È abilitato a presentare istanze e ricorsi all'INPS ed è Intermediario abilitato a svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, ai sensi della Legge n. 12/1979. Collabora con l’Ufficio del Massimario dell’Associazione dei Giovani Avvocati di Torino – AGAT ed è autore di articoli di interesse giuridico. È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino (Studio legale in Torino, Via Giannone n. 1 - Tel.: 011 51 11 005 - Mail: andreapersichetti91@gmail.com).

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