Infortuni scolastici, la scuola non è automaticamente responsabile

Infortuni scolastici, la scuola non è automaticamente responsabile

Cass. civ., sez. III, ord. 10 aprile 2019, n. 9983

La vicenda. I genitori agivano in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal figlio, <<il quale, mentre partecipava ad un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuola, l’Istituto Comprensivo Statale, cadeva a terra andando ad urtare contro una panchina, riportando lesioni alla bocca>>.

Sia in primo grado che in secondo la domanda attorea veniva rigettata. I genitori, dunque, ricorrevano in Cassazione e la vicenda è stata analizzata dalla Terza Sezione Civile.

La decisione. I Giudici hanno affermato che in caso di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di pallamano, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.

In termini più generali, la Suprema Corte ha precisato che in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta l’atto sia a questa funzionalmente connesso, rientrando cioè nell’alea normale della medesima.

In caso di infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, inoltre, incombe al medesimo dare la prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, ivi ricompresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.

Orbene, secondo gli Ermellini, la corte di merito ha correttamente applicato i suddetti principi.

Nel caso di specie, infatti, durante una partita di pallamano svoltasi <<all’interno della palestra coperta della scuola>>, lo studente, mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, cadeva scivolando <<all’esterno del campo>> di gioco, andando ad urtare <<una panchina di legno… dove sedevano i giocatori di riserva>>. Pertanto, l’<<incidente è avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano>>.

I Giudici hanno ritenuto che la scuola avesse fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell’art. 2048 c.c. e che l’evento fosse nell’alea normale dell’attività sportiva cui lo studente aveva preso parte.


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