Infortunio a scuola: riparto dell’onere probatorio

Infortunio a scuola: riparto dell’onere probatorio

Con ordinanza n. 8811 del 12 maggio 2020 la Corte di Cassazione sezione III chiarisce anzitutto il principio secondo cui vige, in capo all’istituto scolastico, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi ponendo altresì in evidenza, il riparto dell’onere probatorio intercorrente tra alunno ed istituto scolastico.

Il ricorso presentato dinanzi all’Illustrissima Corte vede protagonisti i genitori di Tizia, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla stessa figlia minore i quali, dopo aver adito l’istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione e dell’Università Ricerca vedevano respinto il proprio gravame, sia dinanzi al Tribunale di Venezia che dinanzi alla Corte di Appello di Venezia.

In particolare, i genitori di Tizia avevano precedentemente convenuto l’Istituto Scolastico ed il Ministero dell’Istruzione per il riconoscimento del risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro avvenuto presso l’Istituto quando, mentre la figlia si trovava a svolgere attività ricreativa nel cortile della scuola “avvicinatasi ad un cestino di metallo per gettare un oggetto, era stata avvicinata da altro allievo che aveva chiuso violentemente il coperchio in metallo andando a colpire (OMISSIS) all’altezza dell’occhio”. In conseguenza di ciò, la minore rimaneva gravemente lesionata.

Dapprima il Tribunale di Venezia e, successivamente, la Corte d’Appello di Venezia, rigettavano le domande attoree e pertanto, i genitori della minore si vedevano costretti a ricorrere al giudizio nomofilattico della Cassazione evidenziando i seguenti motivi di gravame:

– in via preliminare i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia “completamente omesso la motivazione sulla prospettata responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per la lamentata violazione dell’articolo 1218 c.c.” nonostante fosse pacifico l’affidamento dei minori al personale scolastico e agli educatori extrascolastici sui quali gravava l’obbligo di vigilanza in considerazione del rapporto contrattuale intercorrente tra l’Istituto e gli educatori all’uopo preposti.

– i ricorrenti lamentano, altresì, di aver “provato, stante la mancata contestazione delle relative circostanze, sia che l’alunna risultava regolarmente iscritta sia che il fatto dannoso era avvenuto durante l’orario scolastico, nel mentre, dopo il pranzo, svolgeva l’attività ricreativa affidata agli educatori sia che l’alunno che aveva concorso a cagionare le lesioni all’occhio destro, era già stato segnalato come bambino “difficile”

– a parere dei genitori della minore, la Corte avrebbe dovuto verificare, poi,  se il convenuto Ministero avesse offerto la prova liberatoria ascrittagli esclusivamente costituita dall’attenta e fattiva sorveglianza da parte degli educatori nonché dell’idoneità dell’organizzazione relativa all’attività ricreativa prevista.

Ebbene, la Suprema Corte, accogliendo i motivi di gravame sopra evidenziati, puntualizzava quanto segue:

Preliminarmente la Corte di Cassazione ha provveduto a sottolineare che l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui quest’ultimo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, pertanto, l’Istituto in esame è obbligato a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e prodromici al corretto svolgimento delle attività affinché non venga recato danno ad alcuno.

Venendo ad esaminare il profilo probatorio, l’amministrazione scolastica risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sottoposti sotto la sua vigilanza ex art.2048 c.c. e, pertanto, a norma del 3° comma, potrà ritenersi liberata “solo se prova di non aver potuto impedire il fatto”.

Viene sottolineato, poi, che quando l’amministrazione scolastica si avvalga dell’opera di terzi per l’espletamento della propria attività, questa assume necessariamente il rischio derivante e, pertanto, risponderà direttamente “di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato…”

Da ultimo viene posto rilievo a quanto previsto dall’art. 2051 c.c. che, facendo eccezione alla regola generale prevista dagli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c., prevede l’inversione dell’onere probatorio imponendo al custode, presunto responsabile, di dare prova liberatoria della presenza del c.d. caso fortuito.

In ragione dei poteri sussistenti in capo al custode, considerata la relazione particolare con la cosa attribuitagli, nonché in osservanza del principio di c.d. “vicinanza della prova”, il custode sarà  quindi tenuto a dimostrare che, l’evento verificatosi, fosse non solo imprevedibile ma altresì non superabile con lo sforzo diligente e adeguato alle concrete circostanze del caso.

E dunque, si potrà ragionevolmente concludere affermando che, in considerazione dei principi di diritto asseverati dalla Corte di Cassazione, sull’allievo danneggiato grava l’onere della prova dell’illecito commesso da altro allievo, quale fatto costitutivo della sua pretesa, ma è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioè dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.


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Ludovica Del Moro

Dottoressa in giurisprudenza con tesi in Diritto romano, ha approfondito la sua formazione svolgendo il tirocinio presso il Tribunale civile di Roma, sez. XII e la pratica forense presso l’Avvocatura Capitolina. Ha frequentato il corso di alta formazione giuridica "Foroeuropeo" e sostenuto l'esame per l'abilitazione alla professione forense nel Dicembre 2019. Attualmente collabora presso uno studio legale che si occupa principalmente di responsabilità professionale ed extracontrattuale in generale. Scrive, altresì, per la rivista "Green Planet News".

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