Infortunio in itinere: quando si configura il diritto alla risarcibilità del danno?

Infortunio in itinere: quando si configura il diritto alla risarcibilità del danno?

Il tragitto casa-lavoro nasconde spesso innumerevoli insidie che, talvolta, sono la causa di infortuni di vario genere ai danni di lavoratori che quotidianamente lo percorrono; è proprio per tale motivo che l’INAIL prevede dei casi in cui si obbliga a risarcire i suddetti danni.

Ovviamente, le condizioni dettate affinché si possa configurare questo risarcimento, sono peculiari e, talvolta, stringenti.

Va detto in primis, che l’INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

In via del tutto esemplificativa, per “normale percorso” deve intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonché quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale rientrante in orari confacenti con quelli lavorativi.

Tale infortunio inoltre, in assenza di un servizio di mensa aziendale, potrà eventualmente ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di abituale consumazione dei pasti, nonché il normale percorso seguito per andare da un posto di lavoro all’altro.

Tuttavia, va specificato che la tutela risarcitoria prevista per tale tipologia di danno potrà comunque essere invocata dal lavoratore qualora si verifichino circostanze atte oggettivamente ad impedire a quest’ultimo di seguire il “normale tragitto” e che lo costringano ad un percorso alternativo; basti pensare alle ipotesi di interruzione o deviazione di percorso effettuate su ordine del datore di lavoro o dovute a forza maggiore (ad es. traffico, lavori in corso, ecc.).

Eventuali eccezioni alla maggior brevità del percorso sono possibili per esigenze “essenziali ed improrogabili” (ad es. passare a prendere uno o più colleghi), ma devono essere autorizzate dal datore di lavoro. Se il lavoratore, tuttavia, dovesse compiere una deviazione e/o un’interruzione per ragioni “del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate”, la copertura assicurativa dell’INAIL verrebbe meno (ad es. pensiamo ad una deviazione effettuata per andare a fare shopping).

Le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, secondo la giurisprudenza, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dello stesso.

L’assicurazione, pertanto non copre le ipotesi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie; si intendono come necessarie solo le deviazioni dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili, all’adempimento di obblighi penalmente e costituzionalmente rilevanti (ad es. prestare soccorso ad un ferito o andare a prendere i figli a scuola).

Si pensi al caso di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale su un itinerario diverso rispetto al tragitto che avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove abitualmente presta la sua attività lavorativa: secondo la giurisprudenza non si ha infortunio in itinere se il sinistro non è avvenuto nell’itinerario che il dipendente avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove presta la suddetta attività.

Invece, i casi di lavoratore investito da un’auto durante la pausa pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l’azienda, o comunque uno dei luoghi abituali in cui consuma i pasti; incidente in auto avvenuto non sul tragitto più breve e diretto tra casa e ufficio poiché il lavoratore ha compiuto una deviazione a causa di un precedente incidente; tamponamento dell’auto che precede, sono alcune tipologie particolari di incidenti in itinere riconosciuti ed indennizzati, dal momento che rientrano nei parametri dettati dall’ INAIL.

Va poi preso in considerazione l’aspetto relativo al tipo di mezzo utilizzato per compiere il percorso casa-lavoro.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (ad es. con mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Se invece si utilizza un mezzo privato, le regole sono notevolmente differenti.

Infatti, il risarcimento dei danni scatterà anche se il prestatore di lavoro utilizza un mezzo di trasporto privato, ma solo laddove tale scelta sia all’uopo necessitata.

Chiarificatore sul punto è stato l’intervento della Cassazione, la quale ha in più occasioni sancito la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto privato in caso di totale assenza di mezzi pubblici; in presenza mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro; in caso di eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.

Certamente, affinché sia configurabile un indennizzo per il lavoratore infortunato, imprescindibile sarà il rispetto da parte di costui delle norme del Codice della Strada in occasione del sinistro.

Infatti, come è facilmente intuibile, non rientrano nei casi riconosciuti meritevoli di indennizzo gli infortuni direttamente causati dal lavoratore con patente sospesa, ritirata o mai conseguita; lavoratore in stato di ebrezza o sotto l’influsso di psicofarmaci; lavoratore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.

Si suole parlare al riguardo del c.d. “rischio elettivo”, riferendosi all’ipotesi in cui la situazione di pericolo sia causata unicamente dal lavoratore, il quale, assumendo un comportamento abnorme ed arbitrario dettato esclusivamente da scelte personali, interrompe il nesso di causalità tra l’evento e il danno subito.

Singolare sul punto è stata infatti la recente vicenda, portata all’attenzione del Supremo Collegio, di un lavoratore che, in occasione di un sinistro stradale occorso durante il tragitto casa-lavoro, si è visto negare dal giudice il risarcimento dei danni in quanto abitando in prossimità del luogo di lavoro e in zona ben servita da mezzi pubblici, si recava ugualmente in servizio con la propria autovettura [cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 22154/2014].

Un caso particolare preso in esame, poi, è quello del lavoratore che percorre il tragitto casa-lavoro con la bicicletta.

Per l’Inail se il lavoratore usa la bicicletta, può essere indennizzato in caso di infortunio solo se l’incidente si verifica su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Al contrario, se l’infortunio avviene su strada aperta al traffico, l’indennizzo è escluso poiché il dipendente si espone a un rischio maggiore in base a una libera scelta.

Nel caso di percorso misto (su pista ciclabile e su strada) l’infortunio che avviene sul tratto di strada aperta ai veicoli è indennizzabile solo se ci sono condizioni che rendono necessario l’uso della bicicletta.

Precedentemente, la normativa considerava la bicicletta appartenente al novero dei mezzi di trasporto privati, e dunque era a tutti gli effetti equiparata all’automobile. Così, chi subiva un infortunio nel tragitto casa-lavoro, per essere indennizzato dall’INAIL, doveva dimostrare che l’utilizzo della bici era effettivamente “necessario”.

Successivamente, il legislatore ha espressamente sancito che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, per l’infortunio in itinere in bici deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo.

Alla luce, dunque, della regolamentazione esposta, si nota come gli unici due casi in cui è escluso l’indennizzo sono quando l’evento si verifica durante lo svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; oppure quando l’evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.

Per le stesse ragioni, ma in senso contrario, l’Istituto assicurativo afferma che devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro anche quelli occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, dal momento che il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione o trasferta, e perciò è necessariamente connesso con l’attività di lavoro.


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Daria Mignacca

Dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Roma Tre. Praticante avvocato presso studio legale Coen sito in Roma ed autrice di articoli giuridici inerenti principalmente le materie civilistiche.

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