Infortunio scolastico avvenuto sulle scale o nel cortile, chi risponde?
Cass. Civ., sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 3081
a cura dell’avv. Michele Russo
Di chi è la responsabilità se l’alunno si fa male fuori dell’edificio scolastico, come per esempio sui gradini di scuola o nel cortile antistante la classe?
Lo ha chiarito recentemente la Cassazione con la sentenza n. 3081/2015.
La Corte parte dal principio generale secondo cui gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro entro due limiti:
- limite di tempo: durante il solo orario scolastico;
- limite di spazio: dal momento dell’ingresso nell’edificio, ossia fin da quando l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente.
A cosa ci si riferisce con “area immediatamente prospiciente”?
In verità, tale concetto non si può interpretare troppo estensivamente poiché si anticiperebbe la responsabilità ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni.
In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell’art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode (in questo senso anche Cass. 6.11.2012 n. 19160).