Infortunio sul lavoro: responsabilità esclusiva della vittima, poteri/doveri del datore di lavoro, concorso di colpa

Infortunio sul lavoro: responsabilità esclusiva della vittima, poteri/doveri del datore di lavoro, concorso di colpa

La VI sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020, richiamando un orientamento costante e risalente, ha precisato i criteri di riferimento in ordine alla responsabilità, sia del datore di lavoro sia della vittima, nel caso di infortuni sul lavoro.

L’infortunio sul lavoro. Si parla di infortunio sul lavoro in tutti quei casi in cui si verifica un evento nefasto che cagiona la lesione psico-fisica od anche la morte del lavoratore durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Il rapporto eziologico con l’attività lavorativa consente, quindi, di qualificare un determinato sinistro come infortunio sul lavoro, sicché la garanzia ed il limite della tutela assicurativa sono costituiti dall’occasione di lavoro. Quest’ultima ricomprende anche le componenti causali quali la forza maggiore, il caso fortuito, il fatto del terzo, la colpa ed il dolo dell’assicurante, non vi rientra il dolo dell’assicurato, mentre ve ne fa parte la colpa di quest’ultimo a condizione che l’imprudenza, la negligenza o l’imperizia siano riconducibili ad un rischio connesso all’attività lavorativa. In questi casi  il carattere professionale dell’evento ne garantisce l’accesso alla tutela risarcitoria.

I fatti in causa. Nel caso in esame, un operaio aveva perso la vita a seguito dello scoppio di un fusto metallico, artigianalmente modificato, nel quale pompava olio idraulico con un compressore, piuttosto che con una pompa manuale. Detta modifica si era rivelata determinante nella causazione dell’incidente. Nel 2006 i familiari della vittima convenivano dinanzi al Tribunale di Brescia la società datrice di lavoro affinché quest’ultima venisse condannata al risarcimento del danno. Nel 2013 l’autorità giudiziaria accoglieva la domanda attorea attribuendo però alla vittima una corresponsabilità pari al 50%. Nel 2017 la Corte d’Appello si pronunciava sulla sentenza impugnata dagli attori e quantificava il concorso di colpa della vittima in misura pari al 30%. In particolare, veniva rilevata la condotta imprudente da parte del lavoratore, operaio esperto, il quale non avrebbe dovuto pompare l’olio con un compressore all’interno di un fusto artigianalmente modificato e, ove impostagli detta attività, avrebbe dovuto rifiutare di eseguirla. La sentenza veniva, quindi, impugnata per cassazione dai congiunti della vittima.

I criteri affermati. La Corte di Cassazione, con la sentenza in questione e come in più occasioni ribadito, ha evidenziato i criteri in base ai quali valutare se ed in che misura la vittima di un infortunio possa ritenersi responsabile, in tutto od in parte per quanto accaduto.

Premesso che il datore di lavoro risponde dei rischi professionali propri (insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa) ed anche impropri (connessi alla prestazione lavorativa), ma non di quelli privi di qualsivoglia forma di connessione con l’attività professionale svolta dal lavoratore.

In linea di principio può affermarsi che la vittima di un infortunio è responsabile esclusiva di quanto accaduto in un solo caso, ossia quando il lavoratore stesso abbia tenuto “un contegno abnorme, opinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute”. Pertanto non si parla di rischio lavorativo quanto di rischio elettivo, cioè determinato dal lavoratore per cause che prescindono dall’attività lavorativa e dunque non meritevoli di tutela risarcitoria. La giurisprudenza è solita condizionare la configurazione del rischio elettivo al simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) la presenza di un atto del lavoratore che sia volontario, arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) tale atto deve essere diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. In questi casi viene meno la responsabilità datoriale per mancanza del nesso causale, infatti viene interrotto il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio.

Prescindendo dalle ipotesi di rischio elettivo vengono confermati i principi in base ai quali il lavoratore è corresponsabile delle sofferenze dallo stesso patite a seguito di infortunio. Il primo principio, da rinvenire nell’art. 1227 comma 1 del codice civile, è quello secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi, sia perché la legge impone anche al lavoratore l’obbligo di osservare i doveri di diligenza a salvaguardia per la propria salute e per l’incolumità altrui (art. 2104 c.c. e art. 20 d.lgs 9/4/2008 n. 81). Il secondo principio è quello a norma del quale, in materia di rapporto di lavoro subordinato, il 1227 c.c. va, tuttavia, coordinato con le previsioni normative che attribuiscono al datore di lavoro un potere di direzione e controllo ed un dovere di tutela dei lavoratori.

Da quest’ultimo principio discendono i casi di esclusione del concorso di colpa del danneggiato. In particolare, si tratta di tre ipotesi in cui, nonostante la condotta del lavoratore sia considerata imprudente, il datore di lavoro non può invocare la corresponsabilità di quanto accaduto ex art. 1227 c.c. Si configurano dette ipotesi nelle seguenti circostanze: 1) Il caso in cui l’infortunio sia causato dalla mera esecuzione degli ordini datoriali, poi rivelatisi pericolosi ai fini della causazione del sinistro ai danni del lavoratore. Ciò in ragione del fatto secondo cui, se così non fosse, si attribuirebbe al lavoratore l’onere di verificare la pericolosità delle direttive di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene dunque il rischio; 2) La seconda ipotesi è quella che riconduce la realizzazione dell’infortunio a cause ascrivibili all’organizzazione del ciclo lavorativo con modalità contrarie alle norme di prudenza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui dunque è responsabile il datore. 3) La terza ed ultima ipotesi è quella in cui l’infortunio si sia realizzato in conseguenza di un deficit di informazione/formazione del lavoratore vittima di infortunio ed è imputabile al datore di lavoro che ha l’obbligo di istruire i suoi dipendenti. In tutte queste ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima è considerata, non causa ma occasione dell’infortunio, divenendo quindi ininfluente dal punto di vista giuridico.

Il principio di diritto. “Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi” (Cassazione Civile Ordinanza n. 8988/2020).


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti