Interessi ultralegali: la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 25 maggio 2017, n. 13258
Presidente Campanile – Relatore Falabella
Un istituto di credito richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società, nella qualità di obbligata principale, nonché nei confronti di alcuni fideiussori, per l’importo complessivo di Lire 939.173.137, quale saldo debitore di alcuni conti correnti intrattenuti dalla predetta società con l’istituto di credito.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dagli intimati, i quali, per quanto qui ancora rileva, eccepivano la nullità della pattuizione relativa agli interessi e alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, la nullità della disposizione che programmava la commissione di massimo scoperto, nonché l’incompletezza della documentazione prodotta dalla banca, siccome non comprensiva degli estratti conto relativi ai primi anni dei rapporti in contestazione.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, accertava la nullità della pattuizione delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione e la commissione di massimo scoperto e condannava gli opponenti al pagamento della somma di Euro 421.695,11, oltre interessi.
Interposto gravame, la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente l’impugnazione e rideterminava la somma dovuta dagli appellanti in Euro 251.974,87, oltre interessi. Contro tale pronuncia le parti ricorrevano per cassazione prospettando, per quanto qui in esame, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1832, 1827 c.c., 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza affermava che, se il credito esistente in un dato periodo, successivo all’inizio dei rapporti bancari, può essere ricostruito con prove diverse dagli estratti conto, “esso non può ritenersi pari a zero“; la doglianza investe, inoltre, la valorizzazione, da parte del giudice distrettuale, della circostanza per cui gli estratti conto non erano stati “tempestivamente contestati all’atto del loro invio al correntista“; veniva, poi, avversato l’argomento, pure speso dalla Corte di merito, secondo cui sarebbe risultato “del tutto ipotetico che medio tempore, cioè dall’inizio dei rapporti bancari in esame e sino al 1993, siano state applicate clausole invalide“.
Ebbene, la Cassazione ha premesso che l’approvazione degli estratti conto non implica l’insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. Come è noto, infatti, l’approvazione tacita dell’estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574); la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano, dunque, solo gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale (Cass. 26 maggio 2011, n. 11626).
Ciò posto, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692).
Tale principio vale, ovviamente, anche ove si faccia questione dell’addebito di interessi anatocistici non dovuti. Come è stato osservato, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell’avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione: allo stesso risultato, evidentemente, non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto; infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell’ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione).
D’altro canto, l’assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non era astrattamente preclusiva di un’indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l’inesistenza di un saldo debitore alla data dell’estratto conto iniziale (così Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842 cit., in motivazione).
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.