Interessi ultralegali: nullità rilevabile d’ufficio, anche in Cassazione
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 giugno 2017, n. 16188
Presidente Nappi – Relatore Di Marzio
Il fatto
Un istituto di credito chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo su saldo passivo di conto corrente. I debitori ingiunti proponevano opposizione contestando alla banca l’esecuzione di operazioni non autorizzare che avrebbero determinato una variazione di saldo di conto corrente con residuo credito in favore del cliente. In riconvenzionale, il cliente chiedeva il ricalcolo del saldo di conto corrente con esclusione degli interessi usurai e la condanna dell’istituto di credito al pagamento del residuo di conto corrente.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le istanze dei debitori, rideterminava il saldo condannando il cliente al versamento della relativa somma in favore della banca. La Corte d’Appello effettuava ulteriore ricalcolo del saldo di conto corrente riducendo ancora la somma a credito della banca.
Le parti proponevano, pertanto, ricorso per cassazione.
La decisione
Per quanto qui interessa, le parti, con il secondo motivo di ricorso, contestavano la decisione della Corte di merito per avere ritenuto inammissibili le loro richieste di tener conto, nel ricalcolare i rapporti dare-avere che avevano condotto alla determinazione del saldo del conto corrente, della necessità di escludere dal calcolo le somme indebitamente pretese dalla Banca per interessi ultralegali, in assenza di specifica pattuizione per iscritto, nonché quelle ingiustificatamente addebitate dall’Istituto di credito in conseguenza dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. La Corte d’Appello, confermando le affermazioni del giudice di prime cure, aveva rilevato che in materia di interessi ed anatocismo i ricorrenti non avevano domandato nulla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto le successive domande da loro proposte in merito dovevano considerarsi tardive, e perciò inammissibili.
La Suprema Corte ha ricordato, proponendo un orientamento condivisibile ed al quale ha inteso pertanto assicurare continuità, che “è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, la nullità, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto“, Cass. sez. I, sent. 25.11.2010, n. 23974; essendo stato pure precisato che “la nullità è rilevabile d’ufficio, – ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità, ove il suo accertamento non implichi l’acquisizione di ulteriori elementi di fatto“, Cass. sez. I, sent. 22.3.2011, n. 6518.
In materia, la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di precisare pure che “in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione“, Cass. sez. I, sent. 17.8.2016, n. 17150, proponendo un principio applicabile per analogia di situazione nel presente giudizio.
In materia di interessi ultralegali non concordati per iscritto, poi, la Suprema Corte ha rilevato che “l’art. 1284, comma 3,… espressamente prescrive, per la validità della pattuizione di interessi ultralegali, che essi siano determinati per iscritto”, aggiungendo che, in caso diverso, “essi sono dovuti nella misura legale“, Cass. sez. I, sent. 23.11.2010, n. 23971. La Suprema Corte ha pure avuto occasione di sancire, in ipotesi analoga a quella in esame, che “la deduzione sull’illiceità degli interessi ultralegali… non avrebbe dovuto essere considerata tardiva dal giudice d’appello, rientrando essa nell’ambito delle mere difese, quale semplice contestazione dei fatti costitutivi dedotti dall’attore“, Cass. sez. I, sent. 9.1.2013, n. 350. Devono, quindi, applicarsi “gli interessi al tasso legale sull’importo dovuto“, Cass. sez. I, sent. 8.5.2014, n. 9996.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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