Intolleranze alimentari: allergeni obbligatori nel menù

Intolleranze alimentari: allergeni obbligatori nel menù

Il menù del ristorante è un contratto definito tra il ristoratore ed i clienti. Trattasi di proposta contrattuale, il cui oggetto è la vendita di beni e di servizi.

La Trattativa ha inizio con la consegna del menù. L’obbligo di riportare le pietanze offerte e il loro costo è stato sancito dal decreto legislativo n.84 del 2000 che ha provveduto ad attuare nel nostro paese europea 98/6/Ce, rispetto alla tutela dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.

Al fine di non frodare il cliente e per una maggiore trasparenza vi sono voci del menù che devono indicare in modo accurato il prezzo, l’uso di prodotti non freschi e surgelati.

Dal dicembre del 2014 – in applicazione delle norme comunitarie negli esercizi che somministrano alimenti – i clienti devono essere informati dell’eventuale presenza di uno dei 14 allergeni , come le sostanze alimentari causa di allergia: glutine, crostacei e derivati, uova e derivati, pesce e derivati, arachidi e derivati, soia e derivati, latte e derivati, frutta a guscio e derivati, sedano e derivati, senape e derivati, semi di sesamo e derivati, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg / kg o 10 mg / l espressi come SO, lupino e derivati, molluschi e derivati.

Il Ministero della Salute in una specifica circolare ha stabilito che gli allergeni possono essere indicati direttamente nel menù su appositi registri o cartelli o su un altro sistema equivalente da tenere in vista per consentirvi un facile e immediato accesso.

In alternativa gli esercenti devono indicare nel menù in maniera chiara e visibile che le informazioni sulla presenza di eventuali prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio. Il Re UE 1169/11 prevede la seguente dicitura:<<I nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergiche>>. Di recente il dlg 231 del 2017, entrato in vigore il 9 maggio del 2018, ne ha imposto l’obbligo stabilendo per l’omessa indicazione una sanzione.

In particolare l’art 10 del sopracitato decreto sancisce:-  l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, su apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo; – la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese; – la risposta della disciplina del recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicare degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto (ad esempio vedi allegato); – L’avviso della presenza di allergeni deve essere inclusa in modo che sia riconducibile.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Giusy Pasquariello

Dott.essa Pasquariello Giuseppina, laureata in Giurisprudenza presso Universita' degli studi di Salerno. Praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo.

Articoli inerenti