Intolleranze alimentari: allergeni obbligatori nel menù

Intolleranze alimentari: allergeni obbligatori nel menù

Il menù del ristorante è un contratto definito tra il ristoratore ed i clienti. Trattasi di proposta contrattuale, il cui oggetto è la vendita di beni e di servizi.

La Trattativa ha inizio con la consegna del menù. L’obbligo di riportare le pietanze offerte e il loro costo è stato sancito dal decreto legislativo n.84 del 2000 che ha provveduto ad attuare nel nostro paese europea 98/6/Ce, rispetto alla tutela dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.

Al fine di non frodare il cliente e per una maggiore trasparenza vi sono voci del menù che devono indicare in modo accurato il prezzo, l’uso di prodotti non freschi e surgelati.

Dal dicembre del 2014 – in applicazione delle norme comunitarie negli esercizi che somministrano alimenti – i clienti devono essere informati dell’eventuale presenza di uno dei 14 allergeni , come le sostanze alimentari causa di allergia: glutine, crostacei e derivati, uova e derivati, pesce e derivati, arachidi e derivati, soia e derivati, latte e derivati, frutta a guscio e derivati, sedano e derivati, senape e derivati, semi di sesamo e derivati, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg / kg o 10 mg / l espressi come SO, lupino e derivati, molluschi e derivati.

Il Ministero della Salute in una specifica circolare ha stabilito che gli allergeni possono essere indicati direttamente nel menù su appositi registri o cartelli o su un altro sistema equivalente da tenere in vista per consentirvi un facile e immediato accesso.

In alternativa gli esercenti devono indicare nel menù in maniera chiara e visibile che le informazioni sulla presenza di eventuali prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio. Il Re UE 1169/11 prevede la seguente dicitura:<<I nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergiche>>. Di recente il dlg 231 del 2017, entrato in vigore il 9 maggio del 2018, ne ha imposto l’obbligo stabilendo per l’omessa indicazione una sanzione.

In particolare l’art 10 del sopracitato decreto sancisce:-  l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, su apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo; – la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese; – la risposta della disciplina del recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicare degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto (ad esempio vedi allegato); – L’avviso della presenza di allergeni deve essere inclusa in modo che sia riconducibile.


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Giusy Pasquariello

Dott.essa Pasquariello Giuseppina, laureata in Giurisprudenza presso Universita' degli studi di Salerno. Praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo.

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