Iscrizione della riscossione nei ruoli straordinari
L’art. 10 del D.p.r. 602/73 definisce il ruolo come: “ l’elenco dei debitori o delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario ”. L’importanza e la centralità del documento elencatorio è pacifica, laddove, in assenza di formazione, esecutività e trasmissione al concessionario(1), alcuna azione esecutiva potrà costituirsi. Al fine di garantire l’attuazione dell’attività di riscossione, in linea con la tutela del pubblico interesse, il legislatore ha distinto due specie di ruoli(2): Ordinario e Straordinario.
Il presupposto indefettibile, che legittima l’iscrizione della debitoria nel ruolo straordinario, è costituito, a norma del citato art. 10, dal “fondato pericolo per la riscossione”. Quest’ultima circostanza, non può individuarsi sulla mera presunzione d’inadempimento, ma, invero, occorre necessariamente il sussistere di uno stato di cose tale da rendere oggettivamente elevato il rischio di perdita del credito. Si tratta: “Di un pericolo che, sebbene supportato anche da elementi di carattere indiziario, deve necessariamente configurarsi come attuale e non solo potenziale – C.T.P. di Lecce, Sent. n. 58 del 10 febbraio 2011”.
Anche il ruolo, trattandosi di un provvedimento amministrativo, deve contenere un adeguata motivazione (3). Per i titoli esecutivi, lo Statuto del Contribuente, ex legge 212/00, prevede che: “ Va riportato il riferimento dell’eventuale atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria “ (4). La citata norma, ricalca quanto in precedenza espresso nel D.p.r. 602/73, laddove, all’art. 12, comma 3, viene sancito: “Nel ruolo devono essere indicati… la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”.
La fondamentale esigenza, di garantire al contribuente la piena conoscenza delle ragioni di fatto e dei presupposti giuridici su cui l’Amministrazione Finanziaria fonda la richiesta, ancor di più, s’impone, nell’ipotesi di iscrizione della pretesa all’interno del ruolo straordinario. In alcun modo, difatti, si può derogare la ratio legis sottesa agli art. 11 e 15-bis del D.p.r. 602/73. L’attuazione della procedura, avendo lo scopo di evitare il depauperamento del credito, mediante azioni pregiudicanti la fruttuosità di un’eventuale consequenziale esecuzione, dunque la dispersione e/o la sottrazione delle somme e/o dei beni per il soddisfacimento dell’obbligazioni, costituisce una garanzia avente natura cautelare. Ciò, è chiarito delle Sezioni Unite della Suprema Corte che sul tema esprimono: “L’iscrizione nei ruoli straordinari… costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale” (5).
Mancando la normativa di una dettagliata elencazione dei casi da ritenere idonei alla realizzazione del presupposto, il concetto di “fondato pericolo per la riscossione” ha generato non poche incertezze. L’interpretazione costante espressa dagli organi giurisdizionali, individua il determinante elemento in “situazioni caratterizzate da un’evidente sproporzione tra il patrimonio residuo del contribuente e il credito erariale, tale da rendere elevato il rischio di perdita del credito stesso da parte dell’amministrazione finanziaria” (6). La mancata regolamentazione rende particolarmente complessa l’analisi. Ciononostante, la giurisprudenza, ha ritenuto giustificato lo svolgimento delle previsioni ex art. 11 e 15 bis D.P.R. 602/73, trovando sicuramente riscontro la componente essenziale del periculum, qualora il contribuente sia stato assoggettato a procedura concorsuale, quali il fallimento o il concordato preventivo.
(1) Ai sensi dell’art. 10 D.p.r. 602/73 : “ concessionario: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso “.
(2) Si veda l’art. 11 D.p.r. 602/73.
(3) In merito, C.T.R. di Milano, Sez. I, Sent. n. 57/2012.
(4) Si veda l’art. 7, comma 3, L. 212/00.
(5) Cit. Corte di Cassazione, SS. UU., Sent. n. 758 del 13 Gennaio 2017.
(6) Cit. G. Gavelli, No ai ruoli straordinari per l’impresa ignota al fisco, IlSole24Ore, Norme e Tributi, 2016.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Eugenio Giordano
Latest posts by Eugenio Giordano (see all)
- Iscrizione della riscossione nei ruoli straordinari - 3 February 2020