Ispettorato del lavoro ai tempi del Covid-19: tra rivisitazione e tradizione
L’Ispettorato del lavoro è impegnato in prima linea nella lotta contro il lavoro sommerso e irregolare. Difatti è un’agenzia istituita con il d.lgs n. 149/2015 e che si occupa di effettuare le ispezioni del lavoro necessarie a garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza.
Ma l’emergenza coronavirus, scuotendo le basi sicure del nostro stato, ha ridimensionato non pochi scenari della società e dell’economia.
Infatti, da sempre “guardiani” del rispetto delle regole in ambito lavorativo, gli ispettori del lavoro, in questa fase di gestione di emergenza, hanno attuato e attuano quel canale privilegiato di collaborazione con le imprese che riaprono i battenti, coerentemente con quanto affermato dal direttore dell’Ispettorato nazionale, Leonardo Alestra con nota n.131 del 10 Aprile 2020 a proposito del ruolo “sociale” dell’Ispettorato, di garanzia e di tutela dei lavoratori e delle imprese.
A ben vedere, questo “ruolo sociale” non si può dire sia nuovo rispetto alle funzioni e agli obbiettivi dell’Ispettorato: difatti, il 23 aprile 2004 il Governo approvò un decreto legislativo che diede attuazione all’articolo 8 della Legge 30/2003, nonché all’auspicata riforma dei servizi ispettivi. E nel redigere il decreto attuativo della Legge delega, sembra che nuove siano state pure le finalità e gli obbiettivi che il legislatore si prefiggeva di raggiungere. Egli, infatti, manifestava <<l’esigenza di rivedere l’immagine ispettiva repressiva orientandola verso un’ottica di prevenzione e promozione>>, operando una sorta di smilitarizzazione dell’attività ispettiva.
L’art. 8, comma 1 del d.lgs. 124/2004, demandava alle Direzioni del lavoro il compito di organizzare, mediante il proprio personale ispettivo, attività di prevenzione e promozione, su questione di ordine generale, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, destinata alla platea dei datori di lavoro e si sottolineava il carattere di particolare rilevanza sociale che doveva riguardare appunto tali questioni. Il comma 2 dell’articolo prevedeva anche che, qualora nel corso dell’attività ispettiva di tipo istituzionale emergessero profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa, il personale ispettivo doveva fornire indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della procedura normativa.
Sembrano essere intenzioni che rivivono, oggi, nelle parole di Alestra che, sempre nella nota n.131, pone l’accento sugli obbiettivi primari, quali promozione e prevenzione, citando chiaramente quello che deve essere “un servizio di informazione qualificata” dell’attività ispettiva e di ausilio ad una ripresa economica che si svolga in una cornice di legalità.
Ovviamente, questo affiancamento informativo alle aziende, va di pari passo con la tradizionale funzione di controllo per cui l’Ispettorato è stato creato. Infatti quest’ultimo con la circolare n. 149/20 fornisce alcune raccomandazioni alle proprie strutture territoriali per aderire alle richieste dei Prefetti di contribuire alle verifiche sulle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, nei casi consentiti. In particolare si richiede di: accertare l’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”; attuare la verifica in collaborazione con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali; l’attuazione della normale attività ispettiva propriamente detta, in presenza di evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre verifiche immediate nei luoghi di lavoro.
Allegati alla nota, sono presenti: le linee guida per una corretta verifica del “protocollo anti-contagio”; un modello di verbale di accesso e verifica, denominato Covid-19; una lista di DPI (Dispositivi di protezione individuale), con le relative istruzioni di utilizzo da parte del personale ispettivo; una check list con le verifiche da effettuare. Si tratta di una sorta di questionario a risposta secca (SI/NO) che dovrà essere compilato dall’ispettore.
Di particolare rilevanza è la previsione secondo cui, qualora gli ispettori dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno sanzionare il datore di lavoro, ma dovranno, invece, trasmettere alle competenti Prefetture l’esito degli accertamenti, riportando le omissioni/difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza ed eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.
Sembra, dunque, confermato senz’altro il tradizionale obbiettivo di controllo dell’Ispettorato del lavoro, con un sistema operativo arricchito dalle funzionalità sociali di informazione, prevenzione e promozione già insite nel bagaglio normativo della disciplina. Si rende ora necessario attuare le sopramenzionate funzionalità, operando una rivisitazione dei principi guida dell’istituzione, la quale, chiaramente, si ispira ora ad una logica di servizio e non di mero potere, attraverso la commistione di un modello prevenzionistico e collaborativo ed uno che, invece, valorizza la funzione deterrente della sanzione a fronte della violazione accertata.
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