Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi del FOIA
“Nel novero dei nuovi diritti fondamentali di cittadinanza distinguiamo quello alla partecipazione all’attività amministrativa, quello all’efficienza della p.a., quello alla semplicità e comprensibilità degli atti amministrativi e dell’attività svolta dagli enti pubblici”.
Prof. Massimo Luciano
“Il diritto di accesso è uno dei molteplici meccanismi della trasparenza amministrativa che opera unitamente ad altri: la pubblicazione degli atti, l’imposizione all’amministrazione di obblighi di informare, la divulgazione di notizie concernenti l’organizzazione e l’attività dei pubblici poteri, la possibilità per il destinatario di assistere al compimento dell’atto, la partecipazione al procedimento e la motivazione degli atti”.
Prof. Leopoldo Mazzaroli
“L’accesso civico può essere ricondotto alla figura dei diritti pubblici di libertà, ove per essa s’intende il libero poter conoscere degli atti mediante cui ciascuna amministrazione esercita le pubbliche funzioni che rientrano nella propria sfera di competenza”.
Prof. Gustavo Cumin
Traccia
Con bando di gara pubblicato in data __________ l’Ente Pubblico Beta indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procedeva, poi, ai lavori di valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara.
La Società Omega che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, viene esclusa dalla Commissione.
Il sig. Tizio, nella sua qualità di socio della Società Omega chiede l’accesso agli atti.
Normativa
D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97
Glossario
Diritto di accesso agli atti amministrativi (Art. 22 L. 241/90): principio generale dell’attività amministrativa che ha lo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza. Tale diritto attiene a tutti i soggetti privati, anche quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse concreto, diretto od attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento).
FOIA (Art. 5 D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97): Nuova forma di accesso civico simile a quella anglosassone, entrata in vigore il 23/12/2016 con la quale tutti i cittadini possono accedere gratuitamente e liberamente agli atti amministrativi senza un preciso interesse. La normativa si applica alle pubbliche amministrazioni e non anche agli enti privati. L’accesso agli atti è gratuito, fatte salve le spese vive. I documenti si consegnano con gli omissis per la tutela della riservatezza delle persone.
N.B.: La richiesta non va più motivata. Il diritto è garantito in nome della trasparenza e della prevenzione di fenomeni illeciti quali ad es. la corruzione.
1) Soggetti interessati
Chiunque. Non occorre avere un determinato interesse ad esercitare il diritto.
N.B.: L’accesso è vietato se ciò è necessario per evitare un pregiudizio a determinati interessi pubblici (Segreto di Stato, sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità economica e finanziaria dello Stato; conduzione di indagini su reati e loro perseguimento) od interessi privati (proprietà intellettuale; diritto d’autore e segreti commerciali).
2) Destinatari
Ufficio che materialmente detiene i dati, le informazioni o i documenti, Ufficio relazioni con il pubblico URP della singola amministrazione o altro eventuale Ufficio indicato dall’amministrazione in questione sul proprio sito internet di qualsiasi Amministrazione pubblica statale, regionale o locale.
3) Modalità presentazione istanza
Può essere presentata a mano, a mezzo posta, tramite fax o per via telematica secondo le modalità previste dall’art. 5 del D. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). A riguardo, il CAD distingue quattro tipologie di firme: a) elettronica pura e semplice; b) elettronica avanzata; c) elettronica qualificata; d) firma digitale.
Le linee guida Anac adottate d’intesa col Garante privacy chiariscono che vi sono tre tipi di accesso:
1) l’accesso civico generalizzato, finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, in attuazione del principio di trasparenza (art.1, co.1) quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini;
2) l’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto;
3) l’accesso agli atti ex lege n. 241/1990.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA IL DIRITTO DI ACCESSO ED IL DIRITTO CIVICO
Legittimazione attiva:
Finalità: difensiva per quanto concerne l’accesso agli atti ex lege n. 241/1990; di controllo diffuso dell’operato e dell’organizzazione della p.a. nel caso dell’accesso civico.
Accesso: con l’accesso previsto dalla L. 241/90 si può accedere solo a documenti; col Decreto Trasparenza si parla di documenti, dati e informazioni.
Atti: gli atti oggetto di accesso civico appartengono a tipologie che sono sovente inidonee ad incidere sulla situazione giuridica di un soggetto; nel secondo caso è necessaria correlazione tra documento che si vuol conoscere ed interesse da tutelare.
Diritto alla conoscenza: nell’accesso civico è preesistente alla richiesta; nell’accesso ex legge 241/90 sorge con la richiesta.
Svolgimento
Spett. le
Ufficio ________
del Comune di _________
Oggetto: Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi del FOIA
Io sottoscritto, nato a _________ il ________ e residente in _________ alla via _________ n. _________ (C.F. ______________), documento di riconoscimento n. _____________, PEC ___________________, in qualità di legale rappresentante della _______________ con sede in _______________ alla via __________ n. __ (C.F. ____________ e P.I. ____________)
In virtù di quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16, con la presente
CHIEDO
Di prendere visione dei seguenti documenti:
a)
AMMINISTRAZIONE: ____________________________;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: _____________________________;
OGGETTO DEL DOCUMENTO: _____________________:
DATA DEL DOCUMENTO: _________________________;
DESTINATARIO DEL DOCUMENTO: ________________;
b)
AMMINISTRAZIONE: ____________________________;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ___________________________________;
OGGETTO DEL DOCUMENTO: _____________________:
DATA DEL DOCUMENTO: _________________________;
DESTINATARIO DEL DOCUMENTO: ________________;
c)
AMMINISTRAZIONE: ____________________________;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: _____________________;
OGGETTO DEL DOCUMENTO: _____________________;
DATA DEL DOCUMENTO: _________________________;
DESTINATARIO DEL DOCUMENTO: ________________;
Di ottenere copia semplice/autentica in formato cartaceo/digitale dei seguenti documenti
a)
AMMINISTRAZIONE: ____________________________;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: __________________;
OGGETTO DEL DOCUMENTO: _____________________:
DATA DEL DOCUMENTO: _________________________;
DESTINATARIO DEL DOCUMENTO: ________________;
b)
AMMINISTRAZIONE: ____________________________;
RESPONSABILE DL DOCUMENTO: _______________________;
OGGETTO DEL DOCUMENTO: _____________________:
DATA DEL DOCUMENTO: __________________________;
DESTINATARIO DEL DOCUMENTO: ________________;
c)
AMMINISTRAZIONE: ____________________________;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: _____________________;
OGGETTO DEL DOCUMENTO: _____________________;
DATA DEL DOCUMENTO: _________________________;
DESTINATARIO DEL DOCUMENTO: ______________________.
L’invio delle comunicazioni potrà avvenire al seguente n. di fax ____________ ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica _____@_____ o PEC ______@_________.
All.: copia documento di riconoscimento richiedente
Con osservanza.
Il richiedente
_________________________
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Maria Giovanna Bloise
Consulente Legale
Dott.ssa Maria Giovanna Bloise