Iva di gruppo, la compensazione dei crediti prescinde dal tempo della loro maturazione

Iva di gruppo, la compensazione dei crediti prescinde dal tempo della loro maturazione

La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema della compensazione dei crediti Iva di gruppo enunciando un nuovo principio di diritto che delinea con maggiore nettezza e precisione la nozione di eccedenze detraibili. La pronuncia in questione è contenuta nell’Ordinanza n°25352/2020 emessa dalla V Sezione Civile della Suprema Corte depositata in Cancelleria lo scorso 11 novembre 2020.

I fatti all’origine della decisione della Corte

Il contenzioso, che ha dato adito alla pronuncia degli Ermellini, deriva da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato il giudicato della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, accogliendo le ragioni di una Spa, aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per crediti Iva erroneamente attribuiti in compensazione, quale Iva di gruppo, per un importo complessivo ammontante a 227.741,89 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. il credito Iva, alla base della pretesa dell’Amministrazione finanziaria ammontava a 165.173,00 euro ed era maturato nel 2004. Mentre la società capogruppo lo aveva utilizzato in compensazione solo l’anno dopo nel 2005.

Tale procedura era stata ritenuta erronea dall’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria, infatti, presentando ricorso alla CTR della Lombardia, sosteneva che la società capogruppo avrebbe dovuto inserire il credito Iva nella liquidazione periodica di gruppo del 2005, dato che proprio in quell’anno la società controllante aveva optato per il regime di Iva di gruppo.

La CTR, invece, precisava che per “eccedenze trasferibili”, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del DPR 14 ottobre 1999 n° 542 si intendono  solo i crediti delle società controllate trasferiti alla società controllante nel corso dello stesso esercizio temporale. infatti, la CTR argomentava che, il credito Iva alla base dell’emissione della cartella di pagamento contestata era sorto nel 2004. Di conseguenza, nel 2005 non poteva essere considerato come un credito trasferito dalla controllata alla controllante, ma come un credito proprio della società controllante. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Gli Ermellini, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, hanno operato un breve excursus sulle norme applicabili, ratione temporis, nel caso di crediti Iva di gruppo. Tali disposizioni sono l’articolo 73, comma 3, del DPR 633/72; gli articoli 1 e 4 del D.M. 13 dicembre 1979 n°11065 e, ovviamente, l’articolo 8 del DPR 542/1999.

Detto questo, la Corte di Cassazione precisa come la disciplina dell’Iva di gruppo sia, di fatto, una mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società del gruppo ( la cosiddetta compensazione verticale) procedendo al versamento dell’imposta a debito. Oppure, la stessa società controllante può, alternativamente, compensare il credito nell’esercizio successivo o chiederne il rimborso. Infine, la società controllante può procedere ad effettuare la cosiddetta “compensazione orizzontale”, ma solo in riferimento al credito Iva di gruppo, come questo emerge dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con dei tributi diversi. In quest’ultimo caso, le società controllate, continua la Cassazione, perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che, quindi, sono trasferiti alla capogruppo.

La Suprema Corte ritiene indubitabile che, al caso di specie portato alla sua attenzione, sia applicabile quest’ultima procedura. E questo sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 73 del DPR 633/72. Infatti, per i giudici di legittimità, nel caso di specie tra le eccedenze detraibili andava sicuramente ricompreso anche il credito Iva sorto nel 2004 in capo alla controllata in quanto non poteva essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione e anche se il medesimo credito era sorto in un anno antecedente a quello in cui era diventato operativo il regime dell’Iva di gruppo.

A sostegno di tale interpretazione la V Sezione Civile della Cassazione richiama quanto affermato dalla stessa V Sezione nell’Ordinanza n°12642 del 19 maggio 2017. In tale pronuncia viene fornito il preciso significato della locuzione “eccedenze detraibili”. Con tale espressione si fa puro e semplice riferimento all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata, o anche dalla società controllante, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, non suscettibile di eccezioni o limitazioni da parte del Legislatore che non siano chiaramente espresse nella norma, come prevede l’articolo 12 delle preleggi. Cosa che il Legislatore ha fatto, ma solo con la legge finanziaria del 2008. In tale norma, il Legislatore ha escluso espressamente le eccedenze detraibili riferite ai precedenti periodi di imposta dalla compensazione. Da ciò, la V Sezione Civile della Cassazione fa derivare il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione dell’Iva di gruppo, nel regime (applicabile “ratione temporis“) anteriore all’applicabilità della l. n.244 del 2007 (legge finanziaria 2008), nel novero delle “eccedenze detraibili”, di cui all’articolo 73, comma 3, del DPR 633/72 – sottratte all’autonoma ed individuale compensabilità da parte delle società del gruppo- rientrano non solo quelle maturate dalle società controllate ma anche quelle della stessa controllante a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che le compongono, perdendo tutte le società del gruppo – compresa la controllante- la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche”.


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