Iva: inclusa o esclusa?

Iva: inclusa o esclusa?

Cosa succede se il prezzo preventivato non tiene conto dell’imposta sul valore aggiunto? Si può quindi ritenere il prezzo finale come già comprensivo dell’Iva?

Nella prassi capita non di rado che, seppur nel preventivo venga indicato un prezzo per un prodotto o un servizio, possano poi sorgere contestazioni circa la debenza o meno dell’Iva, ove non indicata nello stesso.

Il preventivo è uno strumento che consente ai contraenti di predeterminare il corrispettivo di una data prestazione. In termini generali, trattasi di una proposta contrattuale, ossia di un impegno per un lasso di tempo tendenzialmente limitato ad eseguire le prestazioni ivi indicate verso il corrispettivo di un prezzo, anch’esso determinato o tuttalpiù determinabile.

Solitamente nel preventivo vengono indicate in modo quanto più possibile dettagliato le prestazioni che verranno eseguite, le modalità e le tempistiche della loro esecuzione, il prezzo di ciascuna di esse e/o il prezzo finale, al netto di eventuali sconti e/o maggiorazioni, unitamente alla specificazione degli oneri fiscali (Iva, cassa di previdenza dovuta etc.), oneri questi che possono essere quantificati direttamente in fattura nel caso in cui espressamente previsto, per l’appunto, nel preventivo.

Se ne potrebbe facilmente desumere che nel caso in cui la debenza o meno dell’Iva non venga specificata, il prezzo finale dovrà intendersi comprensivo dell’imposta de qua.

Orbene, ai sensi di Legge, il prezzo indicato in preventivo dovrebbe sempre essere determinato (indicare esattamente il suo ammontare), oppure determinabile, ovvero consentirne facilmente la determinabilità dello stesso (oltre IVA 22% – oltre IVA 10% etc…).

Ove però il preventivo contenga diciture dubbie e/o equivoche, allora le stesse dovranno essere interpretate sempre a favore del contraente che si trova costretto a subirle; ciò, in un’ottica di tutela della parte economicamente più “debole” in forza dei principi di trasparenza e buona fede contrattuale.

Vero è che ad integrare qualsivoglia contratto concorrono anche gli usi e le consuetudini commerciali, ma in tal caso si tratterebbe di effettuare di volta in volta appositi controlli presso le competenti Camere di Commercio per accertare se quella di non inserire l’Iva risulti essere una generalizzata pratica per un determinato settore commerciale.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. 249 del 07.11.2013 ha dichiarato che nell’ambito di contratti di compravendita – ove il fornitore del bene sia il soggetto tenuto a versare l’Iva dovuta sull’operazione imponibile – qualora nell’indicazione del prezzo concordato non venga fatta alcuna menzione all’Iva ed il fornitore non abbia la possibilità di rivalersi sull’acquirente, tale prezzo dovrà essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, rimanendo quindi l’Iva a carico del venditore.

Sulla tematica affrontata si è di recente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale con l’ordinanza n. 1612/2022 ha avuto modo di chiarire che l’imposta sul valore aggiunto “costituisce una parte del quantum dovuto al creditore, la cui prova, secondo i principi generali, incombe su chi ne chieda il relativo pagamento e non su chi ne contesti la spettanza, potendo le parti, a prescindere dai presupposti di legge che ne regolano la sussistenza e l’importo verso lo Stato, raggiungere uno specifico accordo in ragione delle condizioni soggettive o di altri profili negoziali”, così pronunciando il seguente principio di diritto: “la prova che l’Iva sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca per il relativo pagamento”.

In conclusione, trattandosi di un tema piuttosto controverso, al fine di non correre il rischio di incorrere in eventuali contestazioni circa la debenza o meno dell’imposta de qua, si suggerisce: al venditore/fornitore di redigere preventivi quanto più chiari possibili, facendo attenzione a ben specificare se il prezzo finale debba intendersi già comprensivo di Iva, (ed in generale di accessori di legge) o meno (“oltre Iva”), sempre formalizzando il tutto per iscritto, evitando quindi di ricorrere alla forma orale; all’acquirente/cliente di leggere sempre con grande attenzione i preventivi ricevuti e, all’occorrenza, chiedere sempre alla propria controparte contrattuale di specificare – sempre per iscritto – se il prezzo finale, in mancanza di espressa indicazione, debba considerarsi già comprensivo di Iva o meno.


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