Jobs Act e Decreto Dignità colpiti da incostituzionalità

Jobs Act e Decreto Dignità colpiti da incostituzionalità

Il 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 23/2015 nella parte in cui prevede una rigida determinazione dell’indennità che spetta al lavoratore nel caso di licenziamento senza giusta causa.

Il decreto legislativo 23/2015, noto come Jobs Act, era stato voluto dal governo Renzi per riformare il diritto del lavoro. Tra le novità introdotte vi era l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro.

L’articolo 3 del Jobs Act, concernente il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa, prevede al comma 1 che “Salvo quanto disposto dal comma  2,  nei  casi  in  cui  risulta accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi  del  licenziamento  per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo  o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro  alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità  non  assoggettata  a  contribuzione  previdenziale  di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine  rapporto  per  ogni  anno  di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non  superiore a ventiquattro mensilità”.  

Ciò significa che l’indennità che spetta al lavoratore nel caso di licenziamento ingiustificato è determinata in modo rigido sulla base dell’anzianità. L’importo di detta indennità è pari a due stipendi mensili dell’ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio. Inoltre, non può essere inferiore a 4 mesi di stipendio e superiore a 24. Ad esempio, se un soggetto avesse lavorato per 2 anni, questi avrebbe diritto ad un risarcimento per 4 mensilità.

A partire dal 7 marzo 2015, data in cui il Jobs Act è divenuto vigente, è previsto che per qualsiasi nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, sia escluso il reintegro nel posto di lavoro. Tuttavia, il reintegro permane solo nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio o nelle fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. Il secondo comma del medesimo articolo 3 recita infatti che “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo  soggettivo  o  per  giusta  causa  in  cui  sia  direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta  estranea  ogni  valutazione circa la  sproporzione  del  licenziamento,  il  giudice  annulla  il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione  del lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un’indennità risarcitoria (…)”.

Il decreto legge n. 87/2017, noto come Decreto Dignità, ha apportato solo parziali modifiche all’articolo 3 in questione, lasciando invece inalterata la parte relativa al legame tra l’anzianità e l’attribuzione dell’indennità.

La Consulta ha contestato esattamente la parte lasciata inalterata perché, secondo la stessa, la previsione di una indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio è contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Con la bocciatura della norma introdotta dal governo Renzi, la Consulta ha dichiarato – di conseguenza -l’illegittimità della norma stessa nel Decreto Dignità poiché non è stata modificata nella parte contestata dalla Consulta.


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