La banca deve provare il credito vantato dal correntista ricostruendo l’andamento globale del conto
Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 11543 del 2 maggio 2019
Nel contenzioso bancario, esclusa la validità ex lege della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del cliente, quale parte convenuta in causa, sarà la banca, mediante il deposito degli estratti, a dover dimostrare ex art. 2697 c.c. la posizione debendi del correntista. È precluso, in assenza dell’andamento globale del conto, l’azzeramento del saldo iniziale e la neutralizzazione del saldo debitorio.
La delicata questione trattata dagli Ermellini, emerge a seguito di una sentenza definitiva, con cui la Corte di Appello di Bari, accoglieva parzialmente l’opposizione dei correntisti ad un decreto ingiuntivo, promosso in primo grado da un istituto di credito ed avente ad oggetto il pagamento delle somme corrispondenti ai saldi debitori di due distinti conti correnti, oltre interessi a decorrere.
Con ricorso in Cassazione, la banca impugnava la suddetta sentenza, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché la mancata attuazione del c.d. saldo zero, relativa all’azzeramento del saldo debitore al fine di una ri-contabilizzazione sulla scorta degli estratti conto prodotti.
Le deduzione, varate dai giudici di legittimità, muovono su molteplici piani di lettura; file rouge, l’onere della prova, contemplato dall’ art. 2697 c.c. e pendente sull’istituto bancario a fondamento della pretesa creditoria.
Difatti, come nel caso che ci occupa, qualora sia stata esclusa la validità di pattuizioni di interessi ultra-legali a carico del correntista per mancanza di requisiti ex lege, l’onere probatorio si concretizza nella specifica produzione degli estratti, a partire dalla data di apertura del conto corrente.
Diversamente, nella denegata ipotesi di adempimento parziale dell’onere gravante sulla banca, sarà impossibile ricostruire la situazione contabile del correntista al fine di determinare, in modo certo, il credito vantato dall’istituto creditizio.
I Supremi giudici accoglievano il ricorso disponendo che, in presenza di una documentazione incompleta sull’andamento del conto, vi è necessità di disattendere la domanda di condanna al pagamento proposta da una banca, in quanto l’adempimento parziale dell’onere di produzione degli estratti conto inibisce la pretesa creditoria.
Per tutte queste ragioni, la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Bari al fine di rivedere la propria decisione alla luce del nuovo indirizzo fornito in sede di legittimità.
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Immacolata Pignardelli
p. Avvocato Ab. del Foro di Napoli, attualmente collabora con un prestigiosi studi legali sito in Napoli e Roma, specializzati in tematiche del diritto civile, in particolare: diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare, diritto immobiliare, diritto assicurativo, recupero credito, proprietà intellettuale (marchi/brevetti)Laureata nel luglio 2018 presso la facoltà di Giurisprudenza, ha discusso una tesi in Informatica Giuridica dal titolo "Sistemi di sicurezza in ambito bancario".
Un lavoro, che ha condotto all’attenta analisi delle connesse responsabilità civili e/o penali intercorrenti tra la banca e correntisti, rapporti di governance interbancari e di lettura congiunta delle direttive della Consob e Codice della Privacy.