La buona fede integrativa: il paradosso di Achille e la tartaruga
Nel quadro delle fonti del regolamento contrattuale si deve dare conto dell’importanza pratica attribuita alla clausola generale di buona fede – presenza costante nell’ordinamento giuridico italiano[1] – , per verificare se questa possa o meno rientrare tra gli strumenti di integrazione del contratto, prendendo le mosse dal dato positivo che, agli artt. 1374 e 1375 c.c.[2], distingue nettamente il momento dell’integrazione da quello dell’esecuzione del contratto, coerentemente all’idea secondo cui le due disposizioni riguardano rispettivamente il contenuto del comportamento dei contraenti e le concrete modalità attuative dello stesso. Il rinvio alla buona fede rimpiazza costose redazioni analitiche del contratto, secondo criteri che tengano conto di valori socialmente rilevanti, capaci di incidere in settori per i quali la probabilità di un futuro conflitto appare trascurabile.
La buona fede contrattuale[3] è contrassegnata dal fatto che investe nella sua globalità un determinato rapporto negoziale e, quindi, non può essere correttamente apprezzata considerando isolatamente le posizioni dei partecipanti al rapporto stesso e viene tradizionalmente fatta rientrare tra quelle norme che, a causa della loro ‘asistematicità’ e della potenziale attitudine ad essere riempite di qualsiasi contenuto[4], restano ai margini del sistema perché potenzialmente intrise di una carica disgregante l’intera costruzione. Così intesa, la clausola generale di buona fede costituisce regola generale di comportamento dei contraenti – espressione della necessità che ciascun contraente salvaguardi l’interesse altrui, con il limite dell’apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio[5] – e fonte di costruzione del contrattuale, in grado di consentire l’elaborazione di una serie di regole ulteriori – non tipizzate – che gravitano intorno alle obbligazioni principali scaturenti dal contratto, ed è destinata a funzionare come strumento omeostatico, che rende superfluo il continuo intervento del legislatore, di pari passo all’inesorabile ‘invecchiamento’ del codice, e consente al diritto di avere il sopravvento nella sua “difficile guerra con il tempo e il suo fluire”[6], assicurando la coerenza dell’ordinamento. Il principio di buona fede[7], quale indice qualificante o addirittura assorbente di ogni valutazione complessiva dell’atto di autonomia, pur con il limite negativo dell’immodificabilità dell’economia del contratto e della impossibilità di dar luogo ad una arbitraria riscrittura dello stesso – del quale andrà salvaguardato il generale equilibrio sedimentatosi a seguito delle determinazioni delle parti – , conferma l’insufficienza del criterio della mera conformità al mercato ai fini della valutazione del regolamento di interessi cui le parti hanno aderito.
In tale contesto, dunque, la clausola generale di buona fede viene ad assumere il ruolo di indice di emergenza di interessi altrimenti destinati a non acquistare adeguato risalto e il valore di correttivo dello strictum ius. La regola di buona fede, quando si invera nelle decisioni giudiziarie, assolve a una funzione di salvaguardia del contratto dal momento che la sua funzione non si esplica nel (temuto) senso di eversione dell’assetto giuridico – economico stabilito dalle parti, bensì in quello di garantirlo oltre le pattuizioni negoziali, e infatti anche nei casi in cui essa è chiamata ad assicurare l’attuazione di valori di correttezza che trascendono il rapporto contrattuale, lo fa a patto che non si ponga in conflitto con il programma negoziale. Tale sensibilità si è manifestata con maggiore nitore in Germania, dove il “regale paragrafo” §242 del BGB (Treu und Glauben), destinato ad intervenire in presenza di uno specifico rapporto giuridico, ha consentito l’introduzione di molteplici istituti non previsti in origine dal legislatore, come per esempio i doveri di protezione, l’abuso del diritto, il contratto con espansione di efficacia nei confronti del terzo, la revisione del contratto e la dottrina della caduta del fondamento negoziale, e ha rappresentato lo strumento per ricondurre a razionalità fenomeni incontrollati come l’inflazione degli anni del dopoguerra; a simili approdi non si è pervenuti nel nostro ordinamento[8], nel timore che il principio di buona fede potesse tramutarsi in un “vaso di Pandora” dal quale far scaturire le soluzioni più disparate, anche se non può disconoscersi un rinnovato interesse[9] per le clausole generali legato a doppio filo ad un accresciuto attivismo giudiziario. I giudici, infatti, vedono allentate le maglie del ricorso alla buona fede in funzione correttiva-integrativa[10] e, pur non fuoriuscendo dal diritto, si muniscono di uno strumento idoneo ad accorciare la distanza della previsione generale dalla vicenda concreta su cui sono chiamati ad operare. Il tradizionale ridimensionamento del ruolo della buona fede sul contratto è stato dettato dalla diffidenza diffusa tra gli interpreti rispetto a quei concetti–valvola (significativamente etichettati come Leerformeln, formule vuote, nell’ordinamento tedesco), tra cui rileva anche l’equità integrativa, attraverso i quali può insinuarsi sul terreno riservato all’autonomia privata un potere giudiziale di tipo determinativo suscettibile di assumere contorni di arbitrarietà. Questo conferma l’assunto di chi ha osservato che <<è avvenuta una specie di rivoluzione copernicana per cui nell’universo delle obbligazioni e dei contratti oggi non è più l’autonomia contrattuale a brillare come il sole con intorno i pianetini dell’integrazione eteronoma, ma viceversa è la buona fede che dà luce all’autonomia contrattuale[11]>>.
Tale tendenza viene via via a scardinare l’intangibilità del contratto e come si vedrà, al costo di sconfessare quanto in precedenza esposto, non mancheranno casi in cui il giudice, per qualche aspetto, <<fa il contratto per le parti>>; beninteso, normalmente il ricorso alla buona fede non implica il venire ad esistenza di una fonte autonoma del contratto: non si crea la regola, ma si adegua la regola già <<trovata>> ai princìpi generali dell’ordinamento, attribuendo al regolamento negoziale la rilevanza che ad esso dovrebbe essere assegnata alla luce di una valutazione complessiva e finale condotta in base alle circostanze del caso concreto e alle posizioni sostanziali delle parti coinvolte nella singola vicenda.
Deve darsi conto della tendenza all’accostamento tra equità e buona fede in funzione integrativa, stimolata anche dalla lettura dell’art. 2, comma II del Codice del Consumo (<< ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti […]: e) alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali>>) che, recando in filigrana un certo favor per la preminenza del profilo sostanziale del contratto, rappresenta il punto di saldatura tra i due criteri, (pur essendo circondata da tutte le cautele miranti alla massima restrizione dell’anelito di discrezionalità del giudice); l’impressione di una sostanziale coincidenza di significati tra i due termini della questione si dissolve non appena si tengano presenti il carattere prevalentemente economico-quantitativo del giudizio di equità, legato a valutazioni espresse in termini di misura, e il profilo più strettamente qualitativo, attento al tipo di interessi in gioco, tipico della buona fede integrativa[12]. Emerge così il ruolo integrativo della buona fede, che interviene in fase attuativa del rapporto a perimetrare gli spazi di discrezionalità riconosciuti alle parti dal regolamento negoziale in ordine allo svolgimento del rapporto, precludendo la produttività di effetti di quei comportamenti che, pur muovendosi entro l’ambito di libertà concesso dal contratto e apparendo prima facie legittimi in base a una valutazione di conformità formale, deviano sostanzialmente al dovere di esecuzione secondo correttezza[13]. E si intuisce che quando la buona fede opera come meccanismo di recupero funzionale del rapporto, laddove l’adesione puntuale al regolamento preclude di fatto il raggiungimento dello scopo che prevedibilmente le parti si erano prefissate, essa realizza un intervento di attualizzazione dell’assetto di interessi originario alle mutate circostanze, al fine di garantirne la costante funzionalità, senza tuttavia stravolgere l’operazione programmata; ed è proprio l’operazione economica a sprigionare regole ulteriori rispetto a quelle esplicitate nella dichiarazione negoziale delle parti e a costituire essa stessa fonte di regolamentazione del rapporto, nel quadro più ampio di un processo interpretativo che valorizza le “ragioni configurative” dell’affare come chiave di lettura dell’atto negoziale rispetto ad ogni indice di rilevanza esterno al contenuto dell’accordo. L’unica ragione favorevole all’unitaria considerazione delle due clausole risiede nella comune potenzialità ‘vivificante’ delle relazioni commerciali e delle loro logiche interne, ma ciò non è sufficiente per non divaricare la funzione della buona fede in executivis dalla funzione dell’equità nel novero delle fonti di integrazione.
Le opinioni che si fronteggiano – sebbene non possa negarsi che il confine tra buona fede ed equità, <<due compagni di viaggio[14]>>, è assai labile – vedono, da un lato, l’equità come finalizzata a garantire un equilibrato svolgimento dello scambio, dall’altro, la buona fede come rimedio capace di far fronte allo squilibrio contrattuale[15] che consente alla parte ‘improvvida’ di riappropriarsi degli interessi effettivamente perseguiti, ma restituiscono anche la misura dei rapporti che intercorrono tra le due figure di cui si discorre: entrambe sono volte ad assicurare l’esecuzione del contratto secondo l’originario programma fissato dalle parti, ma diverse sono qualitativamente e quantitativamente le aree di incidenza[16]; infatti, rimodulare una clausola del contratto distonica rispetto alla buona fede costituisce antecedente necessario per riequilibrare la stessa operazione con l’equità, senza che la buona fede degeneri a veicolo di un giudizio equitativo, ma demandando ad essa una funzione indirettamente conformativa dell’autonomia privata. Dall’equità, a differenza della buona fede, non originano diritti per le parti, ma si ricalibrano quelli già esistenti in conformità ad una logica di mercato.
Tale impostazione, pur avvalorando la distinzione concettuale e normativa tra momento integrativo del contratto ed esecuzione dello stesso, impedisce che l’equità possa appaiarsi alla buona fede e incrocia il profilo dell’inadeguatezza di un sistema rimediale ormai anacronistico, legato alla stretta tipizzazione delle ipotesi di adeguamento, che non guarda al contratto come strumento flessibile di gestione delle relazioni economiche, compatibilmente alla salvaguardia di interessi diversi, concorrenti o sovra-ordinati, rispetto a quelli delle parti[17]. La funzione di riequilibrio assegnata alla buona fede, elevata a <<lampada di Diogene>> e a filtro del giudizio sulle clausole contrattuali, non potrebbe comunque cedere a logiche manipolative del contratto stesso ma, al più, potrebbe contribuire ad arricchire il tessuto contrattuale con la trama di ulteriori e reciproci obblighi tra i contraenti[18], logorando in via definitiva il principio della <<sacertà>> del contratto, <<spogliato di molti dei suoi connotati di volontarietà, e visto essenzialmente nella sua funzione oggettiva, nello scambio contrattuale, sindacabile alla stregua dei criteri di buona fede nella formazione, nell’interpretazione e nell’esecuzione[19]>>.
Questa lettura della buona fede ha il pregio di ridurre il rischio di una riscrittura surrettizia del regolamento contrattuale da parte del giudice, il quale dovrà limitarsi a una valutazione di secondo grado[20] – senza alcuna funzione strettamente integrativa – volta ad indagare la congruità dello scambio; viceversa, qualora si ammettesse un sindacato di merito, si comprimerebbe in modo ingiustificato la libertà negoziale delle parti. Tuttavia, in progresso di tempo, si è registrata una radicalizzazione del ruolo della buona fede – considerata al pari di una norma imperativa in grado di incidere sul piano della validità del contratto (cfr. Corte Cost., ord. 2 aprile 2014, n.77) – della quale si evidenzia la funzione demolitoria e quella additiva rispetto al regolamento negoziale, a tal punto da attuare l’interpretazione correttiva della norma ordinaria tramite l’applicazione diretta del testo costituzionale (art. 2 Cost.[21]), in combinato disposto con la clausola di buona fede (soluzione che supera di gran lunga la clausola di immediata applicabilità – drittwirkung – delle norme costituzionali, espressamente prevista dalla legge fondamentale tedesca); così, sul piano pratico, il precetto costituzionale fornisce la clausola di buona fede di vis imperativa, in modo che quest’ultima possa integrare la norma imperativa di cui all’art. 1418 c.c. e radicare la nullità negoziale nella violazione del dovere di solidarietà, imposto da un’interpretazione adeguatrice. Il proprium di questa soluzione – al di là della condivisibilità della medesima – risiede nell’aver previsto che i princìpi costituzionali, senza la mediazione di una regola che sia dettata dal legislatore sulla base di essi, e anzi persino in difformità rispetto all’eventuale parametro legislativo, possono fungere da criterio di validità del regolamento negoziale[22]. Ciononostante ci sono interpretazioni che l’oggetto da interpretare non ammette, e la partita si gioca sul piano della capacità della disposizione ordinaria di dire dei “no” rispetto a determinate costruzioni interpretative[23], creando degli attriti rispetto all’assoluta necessità di attribuire un significato normativo alla disposizione all’esito del procedimento ermeneutico. Tale ultimo approdo non può essere minimamente condiviso perché la giustizia del caso concreto, seppur animata dal “sacro fuoco costituzionale”[24], è esposta a vistosi rischi di incoerenza ed arbitrarietà, nonché al pericolo di tagliar fuori dal sistema strumenti funzionali al corretto dispiegarsi dell’autonomia privata.
Dall’analisi della tensione dialettica tra integrazione del contratto e buona fede – che inevitabilmente interseca il ruolo del mercato e del giudice nell’àmbito negoziale – emerge come il sistema, nella consapevolezza che non esiste una regola sempre uguale a se stessa di conformazione dei rapporti di scambio, si sforzi, come accade nel paradosso di Achille e la tartaruga, di raggiungere un’idea di equilibrata applicazione della buona fede in funzione integrativa che non espropri i privati della loro autonomia e rispetti l’integrità del loro consenso e che, al contempo, non adulteri la razionalità economica e le condizioni dell’operazione negoziale così come disegnata dai contraenti[25]. E il paradosso è tutto contenuto nella difficoltà di conciliare la funzione “cardine” generalmente attribuita alla buona fede col suo essere relegata in executivis e la correlata (ritenuta) inettitudine a <<conformare>> il rapporto contrattuale, dalla cui costituzione sarebbe esclusa, essendo chiamata solo a presidiarne l’esecuzione.
Pertanto, il giudizio di buona fede, inevitabilmente proiettato al caso concreto, non può ricavare le regola di soluzione del conflitto contrattuale da un’operazione che escluda l’assetto negoziale, ma deve pur sempre muovere dall’interno dell’atto di autonomia privata assicurando l’effettiva libertà delle parti e assurgendo a strumento non eversivo del sistema dell’autonomia privata , in grado di attuare un’utile mediazione tra princìpi e regole, indispensabile in un contesto di distribuzione della libertà negoziale sempre più esposto alle sirene della giustizia contrattuale[26].
Emiliana Cicatelli
[1] Non può farsi a meno di indicare BIGLIAZZI GERI, voce “Buona fede nel diritto civile”, in Digesto discipline privatistiche, sez. civ., II, 1988, 154 ss.; l’Autrice avverte il rischio che la buona fede integrativa possa degenerare in una sorta di ars divinandi, nella quale è assai improbabile che il giudice sia esperto. Per una esaustiva e attuale disamina sul tema, PIRAINO, “L’integrazione del contratto e il precetto di buona fede”, in “Correzione e integrazione del contratto”, diretto da F. Volpe, 2016, 175-243.
[2] Tale norma interseca anche la maggior latitudine della clausola di correttezza, la quale è oggi unitariamente considerata rispetto alla buona fede, in segno di un definitivo accantonamento dell’idea tradizionale che associava alla correttezza una valenza in negativo (come esclusione della possibilità di porre in essere comportamenti tali da pregiudicare l’interesse della controparte) e alla buona fede un ruolo positivo di imposizione di obblighi attivi finalizzati a salvaguardare l’interesse della controparte.
[3] Sul “nuovo corso” della buona fede contrattuale, si richiama il “caso Fiuggi”, Cass. 20 aprile 1994, n.3775, in Il foro italiano, 1995, IV, 1295-1296 e 1301-1302; e sull’essenzialità della buona fede in materia societaria, si segnala Cass., 26 ottobre 1995, n.11151, in Giustizia civile, 1996, I, 381 ss.; si è avuto modo di notare che pressoché tutti gli arresti giurisprudenziali hanno considerato la buona fede come <<timida>> e comunque <<dichiaratamente rispettosa>> dell’autonomia privata, in tal senso D’AMICO, “Applicazione diretta dei princìpi costituzionali e integrazione del contratto”, in “Correzione e integrazione del contratto”, cit., 40.
[4] Non condivide i timori di incertezza legati a tale principio, DI SABATO, “Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario”, in “La riforma del diritto societario”, 2003, 335, il quale sostiene che le regole di buona fede e correttezza possono operare anche a prescindere dall’esistenza di un contratto dato che trovano fonte nella legge.
[5] Ritiene che tale tendenza qualifichi la prospettiva dell’individualismo contrattuale come recessiva rispetto alle istanze solidaristiche, GRONDONA, “Solidarietà e contratto: una lettura costituzionale della clausola generale di buona fede”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2004, II, 737.
[6] RODOTÀ, “Le clausole generali nel tempo del diritto flessibile”, in Lezioni sul contratto, (a cura di A. Orestano), 2009.
[7] Si è di recente sostenuto che il richiamo della buona fede integrativa sia implicito nel riferimento alla legge che l’art. 1374 c.c. compie nell’elencare le fonti di integrazione a tal punto da garantire, in via riflessa, l’’autorità’ della buona fede anche in fase di esecuzione delle convenzioni.
[8] Significative applicazioni della buona fede si rintracciano in materia di contratti finanziari con la previsione che, anche oltre le ipotesi disciplinate, l’intermediario finanziario è tenuto a informare accuratamente il cliente circa il grado di rischio che caratterizza i vari prodotti finanziari, nonché a monitorare costantemente l’andamento del titolo, comunicando tempestivamente all’investitore ogni circostanza rilevante relativa al prodotto finanziario in questione, così come in tema di integrazione di buona fede del mandato di gestione di titoli azionari, a proposito dell’esecuzione del mandatario; o ancora, nella più ampia cornice del nemo potest venire contra factum proprium, si è esclusa – in base al generale principio di buona fede – la possibilità di considerare rilevanti, ex art. 2409 c.c., irregolarità cui la stessa parte ricorrente abbia dato causa o alle quali abbia comunque assentito. Altro esempio ancora, tra i molti che potrebbero farsi, è contenuto nell’art. 2286, comma II, c.c. nel quale, se è ovvia l’impossibilità dell’esclusione del socio quando il perimento della res da lui conferita in godimento dipenda dal fatto degli amministratori, non sembra che possano essere posti sullo stesso piano, ai fini dell’esclusione, il caso in cui il perimento sia dipeso da (altra) causa a lui non imputabile e quello in cui invece la causa sia a lui imputabile; vero è che non è data partecipazione alla società senza conferimento ma, contro l’esclusione del socio, quando il perimento della res non sia in alcun modo a lui imputabile, parrebbe militare il principio di buona fede, quale criterio capace di attribuire ulteriore rilevanza all’interesse di costui alla conservazione dello status quo.
[9] Di ‘riscoperta’ della buona fede integrativa discorre ALPA, “La buona fede integrativa: note sull’andamento parabolico delle clausole generali”, in “Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea”, Atti del Convegno Int.le di Studi in onore di A. Burdese, 2003, I, 155 ss.
[10] Ipotesi di emersione della buona fede integrativa si rintraccia nel caso di correzione giudiziale del contratto preliminare in sede di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, momento in cui può emergere l’opportunità di una modifica del contratto originario, al fine di ripristinarne le potenzialità esecutive, compromesse dal verificarsi di sopravvenienze squilibranti (con la dovuta precisazione che le regole di gestione rientrano nella disponibilità delle parti). Si dà atto di tale tendenza nella Relazione tematica n. 116, Buona fede come fonte di integrazione dello statuto negoziale: il ruolo del giudice nel governo del contratto, a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.
[11] NANNI, “Clausole e princìpi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta”, 1998, 332; CATAUDELLA, “L’uso abusivo dei princìpi”, in Rivista di diritto civile, 2014, IV, 747 ss.
[12] Quando, ad esempio, si integra il contratto di commissione secondo equità, il tutto si risolve nella determinazione dell’ammontare della provvigione spettante al commissionario (artt. 1733- 1736 c.c.), secondo un metro di valutazione che tiene conto del quantum di attività svolta al fine di fissare un corrispettivo adeguato alla prestazione effettuata e, in tal senso, equo.
[13] Articolata analisi di tale profilo si ritrova in BANDINELLI, “L’integrazione del contratto”, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, (diretto da P. Perlingieri, a cura di F. Alcaro et. al.), 2011, IV, 230.
[14] L’immagine plastica è usata da BUSNELLI, “Note in tema di buona fede ed equità”, 2001, 539.
[15] Sul tema, si rinvia a FRANZONI, “Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto”, in Contratto e impresa, 1999, I, 87.
[16] Sotto il vigore del codice abrogato, l’esplorazione dei rapporti tra buona fede ed equità ha condotto ad applicazioni audaci di tali princìpi (specie in tema di contratti bilaterali aventi ‘tratto successivo’ – Cass. Napoli, 15 maggio 1897, Cass. Torino 16 agosto 1900; Trib. Lecco, 15 giugno 1900) facoltizzando il giudice a modificare la prestazione dedotta in contratto. Il sistema vigente si è dimostrato più rigido, mantiene o recide il contratto, ma, salvo rare eccezioni, non è abilitato a modificare il contenuto della prestazione. Sottolinea tale differente approccio, ALPA, “La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità”, in Vita notarile, 2002, II, 620.
[17] Sulla base di tale premessa, si è ritenuto sussistente il diritto alla provvigione del mediatore derivante dalla stipula di un contratto preliminare rimasto inadempiuto tra le parti, pur in presenza di una clausola che espressamente escludeva la provvigione in caso di mancata vendita, così Cass. 5 marzo 2009, n. 5348, in Giustizia civile – massimario annotato dalla Cassazione, 2009.
[18] Sottolinea tale limitata valenza della buona fede e propone di abbinarla a più stringenti obblighi di reliance contrattuale, VIGLIONE, “Il giudice riscrive il contratto tra le parti: l’autonomia negoziale stretta tra giustizia, buona fede e abuso del diritto”, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, III, 152.
[19] GALGANO, “La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio”, in Contratto e impresa, 2000, 926.
[20] Così, NOCERA, “Prospettive sulla buona fede: la suggestione di un rimedio unificante per il contratto ingiusto”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2014, IV, 1462-1463.
[21] Sarcasticamente definito da PARDOLESI, “Un nuovo superpotere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria”, in Il foro italiano, 2014, VII-VIII, 2040, un <<apriscatole giuridico>> che entra direttamente nel contratto in combinato contesto con il canone della buona fede.
[22] In tale direzione, D’AMICO, op. ult. cit., 36.
[23] Così SCODITTI, “Il diritto dei contratti fra costruzione giuridica e interpretazione adeguatrice”, in Il foro italiano, 2014, VII-VIII, parte I, 2035-2039.
[24] PARDOLESI, op. ult. cit., 2042.
[25] Sull’impiego della buona fede come criterio valutativo dell’assetto di interessi configurato dal contratto, si segnala Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, con riguardo alla clausola del contratto di leasing traslativo che fa gravare sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna della cosa, in Il Foro Italiano, 1998, XI, 3081-3082, confermata da Cass., 6 giugno 2002, n.8222, in Danno e responsabilità, 2002, 941, che ha giudicato invalida, in quanto lesiva del principio di buona fede, la clausola di un contratto di leasing che trasferiva dal concedente all’utilizzatore il rischio di inadempimento o inesatto adempimento del fornitore, consistente, nel caso di specie, nel consegnare i documenti necessari per l’immatricolazione e, conseguentemente, per la circolazione del veicolo. E in tempi più risalenti, Cass., 18 luglio 1989, n.3362, in Giustizia civile, 1990, I, 132 ss., con nota di SENOFONTE, “Buona fede e fideiussione per obbligazione futura”: art. 1956 c.c.”, il quale osserva che dalla sentenza traspare <<una sorta di horror vacui che attanaglia i giudici quando sono chiamati per delega del legislatore a compiere scelte di valori: un horror che si traduce in discutibili arretramenti di fronte all’indeterminatezza e alla ‘eccedenza di contenuto assiologico’ […] delle clausole generali e in correlati ripieghi su percorsi più familiari che, senza disattendere dichiaratamente il principio, ne eludono, in realtà, l’applicazione, riducendolo spesso a ornamento del modello decisionale preferito […]>>.
[26] Già CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, 1951, 289, sottolineava come la correzione delle dichiarazioni contrattuali inadeguate dovesse “destreggiarsi tra le due opposte esigenze della giustizia e della certezza”.
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