La C.A.R.D. e il risarcimento diretto
La C.A.R.D., Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, è la convenzione tra le compagnie assicurative che ha come scopo la regolamentazione dei rapporti organizzativi ed economici tra le stesse per la gestione del risarcimento diretto nell’ambito della RC Auto.
Cos’è il risarcimento diretto
Il risarcimento diretto, introdotto dal 1° febbraio 2007 dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, cd. Decreto Bersani, è la nuova procedura di indennizzo assicurativo dei danni conseguenti ad un sinistro stradale tra due veicoli. In base a questa procedura, in caso di incidente stradale di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, il rimborso deve essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro. La propria assicurazione provvederà ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell’impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla CARD, alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
Condizioni di applicabilità e danni risarcibili
La procedura è applicabile purché ci siano determinate condizioni quali: a) l’incidente deve aver coinvolto solo due veicoli a motore; b) i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano; c) i conducenti devono aver sottoscritto una polizza RCA con una delle assicurazioni aderenti alla procedura di risarcimento diretto; d) le parti coinvolte devono aver compilato correttamente e firmato il modello blu di constatazione amichevole d’incidente (C.A.I.); e) i danni fisici devono essere di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente).
Nei casi in cui tali condizioni vengano a mancare, il danneggiato dovrà richiedere il pagamento dei danni alla compagnia assicuratrice del conducente responsabile.
I rischi coperti dal risarcimento diretto e rimborsati dalla compagnia del danneggiato sono: a) i danni al veicolo e tutte le spese ad esso connesse e conseguenti al sinistro; b) i danni fisici riportati dal conducente purché siano di lieve entità e non superiori al 9% di invalidità permanente (danno biologico, danno patrimoniale e danno non patrimoniale); c) i danni alle cose trasportate dal veicolo al momento dell’incidente e appartenenti al conducente o all’assicurato.
Le persone trasportate che abbiano riportato lesioni sono sempre risarcite dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiavano, indipendentemente dalla responsabilità del conducente (art. 141 C.d.A.).
Come attivare la procedura di risarcimento diretto
La procedura deve essere attivata attraverso la presentazione alla propria compagnia assicurativa della denuncia, compilata utilizzando il modello blu (C.A.I), e della richiesta di risarcimento dei danni materiali e/o fisici. Una volta ricevuta tale documentazione, la compagnia assicurativa, procederà ad accertare la ragione, parziale o totale, del proprio assicurato e a presentare una proposta di risarcimento entro: -30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il modulo blu di constatazione amichevole è stato firmato da entrambe le parti coinvolte; -60 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato firmato da entrambe le parti coinvolte; -90 giorni, se ci sono lesioni fisiche alla persona del conducente.
Se l’assicurato accetta la proposta economica formulata dall’assicurazione quest’ultima dovrà pagare l’importo pattuito entro 15 giorni.
In conclusione, nonostante l’introduzione di questa procedura volta a semplificare e a velocizzare l’indennizzo, il consiglio per gli automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro stradale è sempre quello di rivolgersi a professionisti del settore dell’infortunistica stradale per avere una consulenza al fine di valutare l’entità dei danni, la dinamica, le eventuali responsabilità ed evitare errori che potrebbero portare a ritardi del risarcimento o del suo ammontare.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Martina Rapone
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