La cartella di pagamento è nulla se la relata è incompleta
Cass. Civ., sez. VI, 25 novembre 2015, n. 24082
a cura di Michele Russo
Quando la consegna della cartella di pagamento non va a buon fine non è sufficiente che il notificatore si limiti alla mera attestazione nella relata “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” poiché si tratta di espressioni generiche che come tali non consentono di verificare se lo stesso abbia effettuato le dovute ricerche del destinatario e se queste siano state sufficienti (ovvero non soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto, ma nell’intero Comune) per pervenire alla conclusione della sua irreperibilità assoluta.
Infatti, l’annotazione “sconosciuto in loco” sulla relata di notificazione non è idonea a dare atto del compimento, da parte dell’agente notificatore, delle doverose ricerche del destinatario del plico contente l’atto tributario/riscossivo.
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Detta annotazione, in altri termini, è assolutamente generica, quindi non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 148 del codice di rito civile. Il requisito di legittimità della notifica ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/73, dispone che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. Le ricerche devono avere a oggetto la presenza del destinatario non solo presso l’indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell’intero Comune (Cass. n. 1440/2013).
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