La Cassazione conferma il proprio orientamento: il condominio è responsabile del danno causato da cose in custodia
Nota a Cass. civ., Sez. VI, ord. 6 luglio 2021, n. 19128
L’obbligo del condominio di adottare ogni misura necessaria, affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde alla ratio dell’art. 2051 c.c. in ragione della posizione di custodia dei beni e dei servizi comuni dell’edificio.
Sommario: 1. Fatti di causa – 2. Il giudizio di legittimità: la Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale – 3. La decisione della Cassazione e le ragioni della sussistenza della responsabilità da cose in custodia in condominio
1. Fatti di causa
Con ordinanza n.19128 del 06.07.2021[1], la sesta sezione civile della Corte di Cassazione analizza la questione di diritto relativa alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.. La vicenda processuale origina dalla domanda promossa da una condomina dinanzi al Tribunale di Siracusa, per ottenere la condanna di un condominio ad eseguire i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni provenienti dalla falda freatica esistente al di sotto dello stabile condominiale, causa di danni alla sua proprietà privata al piano seminterrato.
Il Tribunale di Siracusa emise sentenza del 28 gennaio 2016, con la quale accolse in primo grado la domanda di esecuzioni dei lavori. Non trovò accoglimento, però, la diversa domanda di risarcimento dei danni, parimenti azionata. Il motivo del rigetto risiedeva, ad avviso del giudicante, nella mancata utilizzazione dei locali a scopi commerciali.
L’interposizione del successivo giudizio innanzi alla Corte di appello di Catania, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, confermò la presenza di un’intercapedine di proprietà condominiale dalla quale provenivano le infiltrazioni; pertanto, accolse, in parte, l’appello proposto per l’individuazione dei lavori da eseguire. Si era accertata, anche, la presenza di un rialzo della pavimentazione, operato dalla stessa proprietaria danneggiata. In ragione di tanto, la Corte d’appello riconobbe il diritto al risarcimento dei danni in favore dell’attrice, quantificandolo nella misura del cinquanta per cento per mancato godimento dell’immobile, in quanto aveva concorso con la propria condotta a causare il ristagno delle acque all’interno dell’intercapedine.
2. Il giudizio di legittimità: la cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale
Il condominio promosse ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.1455 del 19 giugno 2019, articolando un unico motivo. A base del ricorso, il condominio dedusse la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonché l’omesso esame o il vizio di motivazione, “negandosi la ravvisabilità di un danno in re ipsa, contestando la responsabilità del condominio, allegando i problemi idrici dell’immobile sito al piano seminterrato e la mancanza dei requisiti tecnici del locale autorimessa”[2].
I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso è inammissibile.
La Corte osserva che, la sentenza oggetto di impugnazione ha deciso la questione di diritto in modo conforme a precedenti giurisprudenziali. Ad avviso della Corte, l’esame delle censure opposte in ricorso non è tale da determinare un mutamento di un orientamento consolidato, in forza del quale resta fermo il principio secondo cui, il “condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini”.
3. La decisione della Cassazione e le ragioni della sussistenza della responsabilità da cose in custodia in condominio
Storicamente dall’entrata in vigore del Codice del 1942, la nuova legge n. 220/2012 ha costituito il primo prototipo di riforma ad ampio raggio, tale da conferire un assetto organico alla materia condominiale, intervenendo su gran numero di disposizioni codicistiche in tema, pur senza alterarne la fisionomia originaria[3]. Ciò non toglie la vigenza dei principi del codice in tema di responsabilità civile, tra cui il disposto dell’art. 2051 c.c. per la responsabilità da cose in custodia, che resta applicabile al condominio.
Su tale base, la Corte si sofferma su un dato fattuale cioè, la causa delle infiltrazioni nell’unità privata dovuta alla falda acquifera, presente nell’intercapedine tra il piano di posa delle fondazioni e la superficie del piano terra. Le fondazioni, costituenti il suolo dell’edificio, sono finalizzate per loro destinazione originaria all’aerazione e alla coibentazione del fabbricato[4] e, come tali, sono parti comuni in base al criterio dell’art. 1117 c.c.. Da ciò discende la responsabilità del condominio per cose in custodia ex art. 2051 c.c. e la responsabilità per danni da queste cagionati alla porzione o all’intero della proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Il danno subìto consiste nella limitazione del diritto di proprietà, derivata da un fatto o un atto che sia sotto il controllo e la responsabilità altrui. Il danno prodotto sarà suscettibile di una valutazione di tipo economico, tanto nel caso in cui da esso derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (danno emergente), tanto se ne generi una perdita dei frutti o dei proventi derivanti dalla cosa (lucro cessante)[5].
La declaratoria di inammissibilità del ricorso[6] proposto dal condominio deriva, in sé, quale conseguenza del fatto che resta sottratto al giudizio di legittimità la valutazione della configurabilità del fatto lesivo ed il danno ad esso conseguente (an). Parimenti sono sottratti al sindacato di legittimità, la quantificazione del risarcimento (quantum) e la valutazione dell’esistenza di cause che abbiano concorso alla produzione del danno stesso, in quanto rientra nel compito del giudice di merito accertare, anche, un eventuale concorso di colpa del creditore, idoneo a ridurre l’entità del risarcimento per effetto dell’art. 1227 c.c.. Ciò non di meno, la Corte dà un segnale netto di confermare l’orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., cui ha inteso dare continuità. anche con l’ordinanza in commento.
Note bibliografiche
[1] Cass. civ., sez. 6°, ordinanza n.19128 del 06.07.2021 (ECLI:IT:CASS:2021:19128CIV), udienza del 13.05.2021, Presidente Lombardo L. G., Relatore SCARPA A., in www.italgiure.giustizia.it.
[2] Id. Cass. civ. n.19128/2021, cit..
[3] Nel condominio vi è un rafforzamento della “dimensione collettiva” rispetto alla posizione individuale del singolo condominio. In dottrina MIRABILE G., La responsabilità dell’amministratore di condominio dopo la legge n. 220/2012, in Resp. Civ. Prev., fasc.5, 2014, pag. 1482B.
[4] La Corte richiama in testo suo precedente, Cass. Sez. 2, 15.02.2008, n. 3854, in Giust. civ. Mass. 2008, 2, 236; conforme, Cass. 17 marzo 1999 n. 2395, in Giust. civ. Mass. 1999, 582.
[5] Ciò anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In tal senso, Cass. Sez. 2, 17.12.2019, n. 33439; Cass. Sez. 2, 27.07.1988, n. 4779.
[6] Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, RUSCIANO S. (Nota di), Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155. La pronuncia ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. è qualificabile come pronuncia di inammissibilità della censura (e non di manifesta infondatezza). in Judicium, 22 Marzo 2017 www.judicium.it. La pronuncia, a sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, stabilisce che l’operatività del filtro ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. determina la sanzione della inammissibilità e non il rigetto per manifesta infondatezza.
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Avvocato, iscritta presso Ordine Avvocati di Salerno, con patrocinio in Corte di Cassazione e altre Magistrature Superiori.
Laureata in Giurisprudenza nel 1994 presso UNISA-Università degli Studi di Salerno.
Tra i vari, titoli conseguiti si annoverano:
Specializzazione universitaria in professioni legali; Master universitario in E-Government e Management della Pubblica Amministrazione; Master universitario in diritto amministrativo.Dal 2019 è membro confermato del Consiglio Direttivo Provinciale di Salerno dell’associazione Nazionale-Europea A.N.AMM.I.. Ha, inoltre, conseguito idoneità in concorso pubblico per titoli ed esami per attività giuridico-amministrativo e medico-legale del laboratorio di igiene e medicina del lavoro presso UNISA (Dipartimento di medicina e chirurgia), Scuola Medica Salernitana dell´Università degli studi di Salerno.Dal 2020 ha conseguito titoli di aggiornamento professionale per funzioni di mediatore civile e commerciale; idoneità REI CINECA (collaboratori Area Economica) per docenza, esercitazioni/laboratori, didattica presso UNIMIB Università degli Studi di Milano-Bicocca; idoneità Collaboratori Alta Formazione triennio 2019 - 2022 - Area Giuridica/ Higher Education Collaborators – presso UNIMIB Università degli studi Milano Bicocca.
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