La Cassazione si pronuncia sulla c.d. “Compravendita dei senatori”

La Cassazione si pronuncia sulla c.d. “Compravendita dei senatori”

Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 40347 dell’11/09/2018, Rv. 273790 – 01

INTEGRA IL REATO DI CORRUZIONE “IMPROPRIA” LA CONDOTTA DEL PARLAMENTARE CHE ACCETTI LA PROMESSA O LA DAZIONE DI UTILITÀ IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE.

Con la sentenza n. 40347, depositata l’11 settembre 2018, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata sulla cosiddetta “compravendita di senatori”, complessa e intricata vicenda che ha visto imputati Silvio Berlusconi e Valter Lavitola per il reato di corruzione ai sensi degli articoli 319 e 321 del codice penale.

I fatti contestati, risalenti al 2006, concernevano la pattuizione – conclusasi grazie all’intermediazione di Lavitola – avente a oggetto una somma pari a € 3.000.000,00, che l’ex presidente del consiglio si era impegnato a versare in favore di Sergio De Gregorio, affinché questi, nella sua qualità di senatore, contribuisse a provocare la caduta dell’allora Governo Prodi.

Nel confermare la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, già dichiarata dalla Corte di Appello di Napoli, la Corte ha avuto modo di esaminare plurime questioni di diritto penale sostanziale, prima fra tutte quella concernente la configurabilità del reato di corruzione propria nei confronti dei membri del Parlamento (i quali, come debitamente specificato in sentenza, «rivestono la qualifica di pubblico ufficiale non solo quando concorrono all’attività legislativa, ma anche nel compimento delle altre attività parlamentari tipiche, disciplinate dai regolamenti della Camera di appartenenza o dalla legge, quali l’espressione del voto di fiducia, la nomina del Presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali o dei componenti del Consiglio superiore della magistratura»).

Com’è noto, l’articolo 319 c.p. contempla l’ipotesi del pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilità – o ne accetta la promessa – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai propri doveri istituzionali; elemento qualificante della fattispecie è quindi la contrarietà all’ordinamento dell’attività (compiuta o da compiere) oggetto di mercimonio fra pubblico ufficiale e privato cittadino, la quale deve altresì essere determinata o determinabile, nonché correlata alla pubblica funzione svolta dal soggetto corrotto.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno affermato che: «Non è configurabile il reato di corruzione propria, di cui all’art. 319 cod. pen., nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un’indebita utilità in relazione all’esercizio della sua funzione, in quanto l’attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo prevista dagli artt. 67 e 68 Cost. l’assenza di vincolo di mandato e l’immunità per i voti espressi, con la conseguenza che non è possibile valutarne la condotta in termini di contrarietà o conformità ai doveri d’ufficio.»

Secondo gli Ermellini, quindi, il combinato disposto di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione attribuisce al parlamentare una sfera di libertà che non può essere paragonata all’attività amministrativa in senso stretto, giacché la stessa risulta indirettamente sganciata dal principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, essendo il membro del Parlamento libero di esprimere l’interesse della Nazione nelle forme che più ritiene opportune: da ciò discende, pertanto, l’impossibilità di valutare la conformità o meno ai doveri di ufficio dell’atto posto in essere dal parlamentare.

Tuttavia, continua la Corte, la stipulazione di un pactum sceleris fra il soggetto privato e il parlamentare, che abbia a oggetto l’esercizio della funzione di quest’ultimo in cambio di un’indebita utilità, prescinde dal compimento di uno specifico atto, nonché dalla valutazione di conformità o contrarietà dello stesso ai doveri d’ufficio, bastando da sola a integrare il reato previsto all’art. 318 c.p. (la cui nuova formulazione, operata con legge 190 del 2012, si pone in sostanziale continuità normativa con la previgente): tale norma, disciplinante la cosiddetta “corruzione impropria”, è incentrata sull’infedeltà del funzionario pubblico che si ponga al servizio di interessi privati e non dipende dalla necessità di individuare specifici atti oggetto di pattuizione, andando a reprimere anche le condotte caratterizzate dal generico asservimento del munus publicum, il cui esercizio, alla luce dell’art. 54 della Costituzione, non può in nessun caso essere correlato all’acquisizione di un ingiusto vantaggio.

Pertanto, dopo la fondamentale precisazione secondo cui «integra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell’art. 318 cod.pen., la condotta del parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all’esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio», la Sesta Sezione conclude affermando che: «Se dunque non è configurabile la corruzione propria, deve ritenersi che nel caso di specie il fatto, come accertato dai Giudici di merito, possa essere riqualificato come corruzione impropria ai sensi del previgente art. 318, comma 1, in relazione all’art. 321 cod. pen., fatto tuttora sussumibile anche nella fattispecie delineata dal novellato art. 318 cod. pen.».


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Irene Pellegrini

Classe 1992. Laureata in giurisprudenza all'Università degli studi di Siena con tesi in diritto dell'Unione europea, ha svolto il tirocinio formativo presso il Tribunale di Arezzo (sezioni fallimentare, civile, ufficio G.i.p. - G.u.p. e dibattimentale), nonché la pratica forense. Autrice della silloge poetica "Albe crepuscolari" (L'Erudita) e del saggio di diritto dell'Unione europea "Il primato del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali: quo vadis?" (Europa edizioni).

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