La Cassazione sul furto di energia elettrica e la scriminante di cui all’art. 54 c.p.

La Cassazione sul furto di energia elettrica e la scriminante di cui all’art. 54 c.p.

Cassazione Penale, Sez. Fer., 4 settembre 2017 (ud. 31 agosto 2017), n. 39884
Presidente Di Tomassi, Relatore Settembre

Molto interessante la pronuncia in questione, la n. 39884, con cui la Corte di Cassazione ha deciso sulla applicabilità dell’esimente dello stato di necessità, di cui all’art. 54 c.p., al reato di furto di energia elettrica.

L’esimente in questione esclude la punibilità di chi abbia “commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo“.

Il ricorso è stato proposto da una una signora quarantacinquenne di Francavilla Fontana, nel leccese, che aveva chiesto clemenza per essersi allacciata abusivamente alla rete elettrica, dolendosi, adducendo come scusante le sue condizioni “precarie e faticose” essendo stata “sfrattata e priva di lavoro, con una figlia incinta”, del giudizio di responsabilità contro di lei formulato e della ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 2, c.p. poiché, a suo avviso, l’allaccio era avvenuto senza alterare la destinazione del cavo.

Ad avviso della Suprema Corte, la quale, ritenendo manifestamente infondato il ricorso, ha confermato la decisione emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 28 settembre 2016, “l’ esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti“.

«Nella specie – conclude la Corte – la mancanza di energia elettrica non comportava nessun pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita, nel senso sopra specificato (infatti, l’energia elettrica veniva utilizzata anche per muovere i numerosi elettrodomestici della casa), essendo semmai idoneo a procurare agi ed opportunità, che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità, insito nella previsione normativa».

Gli Ermellini, dunque, sembrano aver trascurato, in questo caso forse giustamente, atteso l’utilizzo che l’imputata ha fatto dell’energia elettrica sottratta illecitamente, l’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato il requisito del “grave danno alla persona”, all’interno del quale sono stati via via ricompresi non solo i beni della vita e dell’integrità fisica, ma anche l’onore, il pudore, la libertà sessuale, lo stato di bisogno ed altre tipologie di diritti che trovano un referente nell’articolo 2 della Costituzione (così, Cass. pen., n. 10772/1981), quale contenitore nel quale possono individuarsi situazioni giuridiche che tutelano, anche in via mediata, diritti fondamentali e che, in casi parzialmente difformi, ha portato a pronunce di assoluzione (tra tutte, Tribunale di Campobasso, sentenza n. 285/2016).


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