La cautela sociniana e la tutela qualitativa della legittima
La c.d. cautela sociniana, il cui nome deriva dal giurista Mariano Socino, è un istituto che tutela la legittima da un punto di vista qualitativo, ma per comprenderne la portata occorre fare un cenno alla quota di legittima che il legislatore riserva agli eredi necessari, i quali ai sensi dell’ articolo 536 c.c. sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti[1].
Il nostro ordinamento ha sposato il criterio della legittima quantitativa, cioè la quota riservata alle categorie suddette può essere riempita con qualunque bene, e con qualunque diritto su quel bene, purché dal punto di vista quantitativo l’erede necessario consegua la frazione di patrimonio a lui riservata dalla legge.
Esempio: Se Tizio lascia a sé superstiti il coniuge ed un solo figlio, la quota di riserva sarà di un terzo ciascuno[2], a nulla rilevando che il coniuge la consegua in piena proprietà e il figlio ad esempio nella nuda proprietà.
Fatte queste brevi premesse, vediamo perché la cautela sociniana è posta a tutela della legittima qualitativa: l’articolo 550 c.c. dispone che se il de cuius assegna ad un estraneo l’usufrutto, la nuda proprietà o una rendita che grava sulla disponibile, ma che in parte grava anche sulla quota di riserva del legittimario, quest’ultimo può eseguire la disposizione, oppure può abbandonare la disponibile.
Esempio: Tizio muore e lascia a sé superstite il solo figlio Sempronio. Il patrimonio ammonta a 100.000 euro. Tizio aveva disposto per testamento assegnando all’amico Caio l’usufrutto di un immobile che vale 80.000 euro, a suo figlio Sempronio invece la nuda proprietà. Ai sensi dell’articolo 537 c.c., in assenza del coniuge, al figlio spetta una legittima pari alla metà del patrimonio, nel nostro esempio 50.000 euro. Sempronio invece si ritrova con un valore di 80.000 euro che corrisponde alla nuda proprietà di tutta la disponibile e parte della riserva, d’altro canto sopporta l’usufrutto di Caio per 30.000 euro sulla quota di legittima. A questo punto l’articolo 550 c.c. conferisce al legittimario il diritto potestativo di abbandonare la disponibile in favore di Caio, facendogli quindi conseguire la piena proprietà su di essa, trattenendo per sé il valore della sola legittima, ma stavolta in piena proprietà.
L’articolo 550 c.c. sancisce che la cautela sociniana opera anche in caso di donazione della nuda proprietà, dell’usufrutto o della rendita vitalizia. In particolare quanto alla donazione di nuda proprietà, la cautela sociniana opererà solo qualora il donante riservi l’usufrutto in favore del legittimario, quindi per esempio attraverso un usufrutto in proprio favore e dopo di sé in favore dell’erede necessario ex art. 796 c.c.; infatti, qualora il donante lo riservasse solo per sé, l’istituto di cui all’art. 550 c.c. non potrebbe operare, in quanto alla sua morte l’usufrutto si estinguerebbe per consolidazione con la nuda proprietà.
[1] La classe degli ascendenti può concorrere solo con il coniuge del defunto. Se vi sono figli non opera riserva alcuna per gli ascendenti.
[2] V. art. 542 c.c.
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Manuela Mongiovì
Nel 2017 ha conseguito la laurea in giurisprudenza magistrale presso l’Università Degli Studi di Palermo, discutendo la tesi in diritto processuale civile: “L’onere della prova nel processo civile”. Contestualmente al periodo di pratica notarile, ha frequentato i corsi tenuti dai Notai L. Genghini, P. Simonetti e C. Carbone presso la Scuola Notarile Napoletana. Da sempre appassionata di scrittura, attualmente collabora con diverse riviste giuridiche.
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