La certezza nell’eccezione di compensazione

La certezza nell’eccezione di compensazione

1. La compensazione

Il Codice Civile definisce la compensazione una vicenda estintiva satisfattiva delle obbligazioni (differente dall’adempimento), sancendo, nell’art. 1241 c.c. che “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”.

Alla base di tale istituto vi è una ratio volta alla tutela del creditore: infatti, in tal modo, l’ordinamento offre a quest’ultimo una garanzia dall’eventuale inadempimento del debitore, dal momento che può compensare il suo credito con un altro credito vantato verso di lui dalla controparte. Per questo motivo la compensazione è annoverata tra le vicende cd. satisfattive delle obbligazioni, in quanto, nonostante per effetto di essa le parti nulla percepiscano, comunque hanno la possibilità di mantenere intatto il proprio patrimonio, non perdendo i beni di cui si sarebbero altrimenti privati.

1.1 Compensazione legale, giudiziale e volontaria

Il nostro ordinamento giuridico distingue tre tipologie differenti di compensazione: da un lato, infatti, si fa riferimento alla compensazione legale e alla compensazione giudiziale, disciplinate rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 1243 c.c.; dall’altro lato, invece, si fa riferimento alla compensazione volontaria, che trova disciplina nell’art. 1252 c.c.

Con riguardo alle prime due tipologie menzionate, è opportuno specificare che la compensazione legale (di cui all’art. 1243, co.1, c.c.) opera solo nel caso in cui le parti siano titolari di crediti aventi per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere (cd. omogeneità), liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termini o condizioni); laddove uno dei crediti omogenei ed esigibili non fosse liquido, ma di facile e pronta liquidazione, non potrà operare la compensazione legale, bensì quella giudiziale (ex art. 1243, co.2, c.c.), in cui il giudice avrà la facoltà di dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente.

Diversamente dalla compensazione legale o giudiziale, la compensazione volontaria dipende esclusivamente dal volere delle parti, le quali, ai sensi dell’art. 1252 c.c., possono dare luogo ad una compensazione anche nelle ipotesi in cui non sussistano le condizioni di cui si è precedentemente detto.

2. L’eccezione di compensazione e il requisito della certezza del credito

Per ottenerne gli effetti ex art. 1243 c.c., la compensazione deve essere eccepita in giudizio e a tal proposito, nel corso degli anni, sono stati sollevati diversi dubbi in relazione ai requisiti necessari affinché la parte interessata possa avanzare eccezione di compensazione; ciò ha interessato, in particolar modo, la giurisprudenza di legittimità.

Infatti, sempre più spesso, la dottrina si è interrogata su se, al pari dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, fosse necessario anche il criterio della certezza, seppur non menzionato esplicitamente dalla legge.

È opportuno in tale sede spiegare che la certezza di un credito differisce dalla sua liquidità, in considerazione del fatto che un credito si dirà certo quando non è controverso nella sua esistenza, mentre si dirà liquido quando è determinato (o facilmente determinabile tramite una mera operazione aritmetica sulla base dei vari elementi indicati dal titolo) il suo ammontare. Premesso ciò, è stata la stessa giurisprudenza di legittimità a chiarire che, nonostante l’evidente differenza dei due concetti, l’uno sottenda l’altro, riconoscendo che il quantum di una pretesa creditoria sia strettamente connesso all’an debeatur. A seguito di tale osservazione, la Suprema Corte ha sancito che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito, opposto in compensazione, (art. 35 c.p.c.), il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale” (cfr. Cass., Sez. Un., 15.11.16, n.23225).

Da ciò discende che, nonostante l’art. 1243 c.c. non menzioni espressamente il requisito della certezza del credito, questo sia ugualmente necessario e che in assenza di esso, così come previsto dalla Cassazione, l’eccezione di compensazione non sarà ritenuta ammissibile


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