La CGUE vieta la riproduzione dell’aspetto o della presentazione di una DOP/IGP
L’imitazione dell’aspetto o della presentazione di un prodotto registrato come DOP o IGP può essere vietata se si tratta di una caratteristica di riferimento del prodotto stesso e se la sua riproduzione può trarre in inganno il consumatore: lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua ultima pronuncia in materia di evocazione di DOP/IGP.
Con sentenza del 17 dicembre 2020 la CGUE ha nuovamente ampliato la protezione accordata dall’art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: la tutela di DOP e IGP contro l’evocazione non è più limitata ai casi di somiglianza fonetica, visiva, concettuale e all’utilizzo di segni figurativi – oggetto delle precedenti pronunce sul tema – ma viene estesa anche al caso di affinità di presentazione del prodotto[1].
L’evocazione è una particolare pratica commerciale sleale, contemplata al par. 1, lett. b), art. 13 del reg. UE sopra citato, le cui caratteristiche la rendono più insidiosa rispetto ad una vera e propria contraffazione: la fattispecie in questione si identifica nei casi in cui il toponimo tutelato da DOP/IGP, pur non essendo totalmente imitato, viene parzialmente incluso in nomi di prodotti commerciali che non ne rispettano il disciplinare di produzione, in modo da richiamare alla mente del consumatore tale prodotto di qualità. Con il termine “evocazione”, dunque, si vuole indicare una pratica di “agganciamento parassitario”, così definita in quanto capace di suscitare nel consumatore l’idea che un determinato prodotto abbia le stesse qualità e caratteristiche di un altro prodotto che gode di denominazione registrata[2]. La finalità della pratica è, dunque, fruire della notorietà della denominazione, suggerendo l’equivalenza qualitativa tra i prodotti incriminati e quelli contrassegnati dal segno tutelato.
Questo richiamo abusivo può avvenire in diversi modi: la normativa di riferimento prevede una tutela molto ampia e vi fa rientrare anche i casi in cui “l’origine vera dei prodotti è indicata o il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente”[3]. Lo stesso articolo 13 prevede, infine, l’ipotesi residuale di tutela contro “qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”[4].
La CGUE si è pronunciata in diverse occasioni per chiarire le coordinate interpretative della normativa sull’evocazione, contribuendo così ad integrarne i contenuti operativi. Vediamo di seguito quale è stato l’apporto della giurisprudenza europea nel corso degli anni, fino a giungere all’ultimissima sentenza di dicembre 2020.
Rassegna giurisprudenziale in tema di evocazione di DOP e IGP
A partire dalle prime sentenze in materia, la CGUE ha creato un proprio orientamento consolidato, ponendo come principio cardine per la configurazione dell’evocazione la mancanza di un rischio di confusione per il consumatore: è sufficiente che il nome di un prodotto porti alla mente del consumatore la merce che fruisce della denominazione protetta, anche se questi è consapevole di trovarsi di fronte a un prodotto diverso[5].
La prima pronuncia è datata 1999, quando fu emessa la sentenza nell’ambito del c.d. caso Gorgonzola/Cambozola, con cui la Corte sancì il principio di sussistenza dell’evocazione in presenza di analogie fonetiche, ottiche e concettuali tra le denominazioni in conflitto[6]. A seguito di questa decisione si vietò il commercio in Austria di un formaggio prodotto in Germania recante la denominazione “Cambozola” perché presentava analogie ottiche e fonetiche manifeste con la DOP Gorgonzola: si trattava, infatti, di un formaggio a pasta molle erborinato e la parola utilizzata per designarlo terminava con le medesime due sillabe della denominazione protetta. Il giudice comunitario precisò, però, che la circostanza concreta del rischiamo alla mente del prodotto tutelato dovesse essere lasciata all’apprezzamento caso per caso da parte del giudice nazionale.
Nel 2008 è seguita la decisione sul c.d. caso Parmesan[7]: la causa fu instaurata a seguito della denuncia sporta da vari operatori economici a fronte della commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti contrassegnati dalla denominazione “Parmesan”, che però non erano conformi al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano. Ciò che viene ravvisato dalla Corte, in conformità con la precedente sentenza, è che l’utilizzo del sostantivo in commento, data la similarità fonetica (nonché ottica del prodotto) con la denominazione protetta, potesse falsare la percezione del pubblico interessato e, pertanto, recare pregiudizio alla DOP, riservata esclusivamente ai soggetti operanti nella specifica area geografica italiana di Parma-Reggio Emilia e che producono il formaggio in ossequio al disciplinare. In questo specifico caso, l’esistenza di un’evocazione è stata dedotta alla luce non solo delle somiglianze visive e fonetiche tra le denominazioni in causa ma altresì, trattandosi di termini appartenenti a lingue diverse, della loro prossimità concettuale. Inoltre, con la decisione in analisi, la Corte riconosce, in contrapposizione a quanto sostenuto dalla Germania, la mancata generalizzazione del termine “Parmigiano”, che non può dunque essere percepito quale indicativo di un certo tipo di prodotto: il termine è eminentemente espressivo dell’origine geografica del prodotto stesso, non essendo divenuto un’indicazione generica di una tipologia di formaggio nel mercato del paese che ha ottenuto la registrazione (come invece è avvenuto, ad esempio, per le denominazioni di “cheddar” o “brie”)[8].
Più tardi, con la sentenza del 21 gennaio 2016 sul caso “Calvados/Verlados”[9], la CGUE ha fatto chiarezza su un importante principio in materia di evocazione: quale sia il consumatore rilevante alla cui percezione il giudice nazionale deve far riferimento per valutare la possibilità di collegamento tra i prodotti di cui è questione. La pronuncia è relativa ad un sidro di mele prodotto in Finlandia, denominato “Verlados”, la cui commercializzazione è stata vietata in quanto ritenuto un prodotto in violazione della IGP francese “Calvados”. Il nome Verlados si ispirava a quello della cittadina finlandese di Verla, luogo in cui la bevanda veniva prodotta. In questa occasione la Corte sottolinea che il giudice nazionale, che deve basarsi sulla presunta reazione del consumatore per verificare che egli, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare alla merce che beneficia della DOP/IGP, debba tener conto di quella che si presume essere la percezione del “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”. A tal proposito, il giudice del rinvio si interrogava sulla nozione di “consumatore rilevante”, ritenendo che se si fosse preso a riferimento il consumatore medio finlandese, questo non avrebbe potuto, a fronte della denominazione Verlados, essere indotto a pensare alla denominazione protetta francese, poiché presumibilmente conoscitore della città di Verla, in Finlandia. La CGUE chiarisce il punto ricordando che la normativa vigente protegge le indicazioni geografiche registrate contro qualsiasi evocazione nell’intero territorio dell’Unione. Pertanto, tenuto conto della necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme, la Corte ritiene che si debba prendere come riferimento il consumatore europeo e non il consumatore nazionale dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all’evocazione. Fare riferimento ai consumatori dei singoli Stati membri significherebbe, infatti, frazionare la regolazione comunitaria, la cui caratteristica è proprio la sua uniformità.
Più recentemente, con sentenza del 2 maggio 2019[10], la Corte si è pronunciata su una questione che ha visto contrapposti i produttori del formaggio spagnolo Queso Manchego DOP e una società che utilizzava nel packaging del suo prodotto dei simboli riconducibili al territorio della Mancia, nel quale svolgeva la sua attività di produzione senza però godere di denominazione registrata. I simboli in questione erano principalmente il noto personaggio della letteratura spagnola Don Chisciotte, il suo cavallo e il paesaggio con i mulini a vento. I produttori della DOP, che sostenevano che l’utilizzo di tali simboli costituisse un’evocazione del loro prodotto, si erano visti rigettare la domanda dal Tribunale spagnolo sia in primo che in secondo grado, sulla base della constatazione che i segni figurativi utilizzati costituissero semmai un’evocazione della regione spagnola della Mancia, e non del formaggio Queso Manchego. A seguito del rinvio effettuato dal Tribunal Supremo spagnolo, la CGUE viene investita ancora una volta della questione interpretativa dell’art. 13 del reg. 1151/2012. In questo caso il tema viene affrontato partendo dalla lettera della norma, la quale, sostiene la Corte, con l’utilizzo della formulazione “qualsiasi pratica” dimostra la volontà del legislatore europeo di assegnare alle DOP la più ampia tutela possibile. Pertanto, tale formulazione si deve intendere come riferita non soltanto ai termini con cui una denominazione può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare alla mente del consumatore i prodotti che beneficiano della tutela. In sostanza, la sentenza esclude la possibilità che esistano due livelli produttivi nella stessa zona, uno protetto come DOP e uno no. La decisione, tuttavia, non è risultata esente da critiche: poiché anche i produttori che non si fregiano della DOP conducono la loro attività nella regione della Mancia, si potrebbe sostenere che la decisione della Corte comporti l’impossibilità per questi di far riferimento alla vera origine del loro prodotto attraverso simboli tipici della loro regione, andando di fatto a creare un monopolio nell’utilizzo di tali simboli in capo ai produttori che seguono il disciplinare della DOP[11].
Con la sua ultima sentenza in materia, la CGUE si è spinta ancora oltre nella tutela delle DOP/IGP. La causa di cui è questione è relativa al formaggio francese Morbier, tutelato da una DOP a partire dal 2000, il quale presenta una “striscia nera” ottenuta con carbone vegetale che lo divide in due parti in senso orizzontale. Questa particolare caratteristica è esplicitamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare di produzione.
La Societé Fromagère du Livradois (SFL) produceva questo tipo di formaggio, ma si trovava al di fuori della zona geografica a cui è riservato l’uso della DOP Morbier, motivo per cui per il proprio prodotto era obbligata ad utilizzare una diversa denominazione: Monboissé du Haut Livradois. Nell’aspetto, tuttavia, questo secondo prodotto manteneva la “striscia nera” caratteristica della DOP. Il consorzio per la tutela del formaggio Morbier chiedeva in giudizio che venisse vietata alla SFL la vendita di un formaggio con la suddetta “striscia nera”, ritenendo che riportarla sul prodotto costituisse un atto di concorrenza sleale e parassitaria ai danni dei produttori autorizzati all’uso della DOP.
La questione è giunta fino alla Corte di cassazione francese, la quale ha chiesto un rinvio alla CGUE, sollevando la seguente questione pregiudiziale: se l’art. 13 del reg. UE 1151/2012 dovesse essere interpretato in modo da farvi rientrare anche il divieto della riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano una denominazione registrata. La CGUE risponde positivamente, andando ad ampliare ancora una volta la protezione dei produttori delle DOP attraverso un’interpretazione estensiva della normativa europea, sostenendo che il legislatore comunitario intendesse stabilire di fatto un divieto di qualsiasi comportamento che potesse avere come risultato quello di indurre in errore il consumatore sulla vera ordine del prodotto. La Corte conclude richiamando quanto già stabilito con le precedenti pronunce, ossia che è compito del tribunale nazionale accertare caso per caso se un prodotto che riproduce elementi di una DOP possa trarre in inganno il consumatore[12].
[1] Corte di giustizia UE, Sentenza del 17 dicembre 2020, C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS.
[2] F. Gualtieri, S. Vaccari, B. Catizzone, La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione, in Rivista di diritto alimentare, 2017, 2, p. 16.
[3] Art. 13, par. 1, lett. b), reg. UE n. 1151/2012.
[4] Art. 13, par. 1, lett. d), reg. UE n. 1151/2012.
[5] Corte di giustizia UE (Quinta Sezione), sentenza del 4 marzo 1999, C-87/97, Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola vs. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH, caso “Gorgonzola/Cambozola”, parr. 25-26; Corte di giustizia UE (Grande Sezione), sentenza del 26 febbraio 2008, C-132/05, Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania, caso “Parmigiano Reggiano/Parmesan”, parr. 44-45; Corte di giustizia UE (Prima Sezione), sentenza del 14 luglio 2011, C-4/10 e C-27/10, Bureau national interprofessionnel du Cognac vs. Gust. Ranin Oy, “Cognac”, par. 56; Corte di giustizia UE, sentenza del 21 gennaio 2016, C-75/15, Viiniverla Oy contro Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, caso “Calvados/Verlados”, parr. 21, 22, 45 e 51.
[6] Corte di giustizia CE, sentenza del 4 marzo 1999, C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola vs. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH, sentenza “Gorgonzola/Cambozola”.
[7] Corte di giustizia UE (Grande Sezione), sentenza del 26 febbraio 2008, C-132/05, Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania, caso “Parmesan/Parmigiano Reggiano”.
[8] Sul punto si rammenta come la Corte di giustizia UE 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465/02 e C-466/02, Germania e Danimarca c. Commissione (Feta II), abbia statuito che la ricognizione di genericità di una denominazione debba discendere dalla valutazione di fattori, quali: a) i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno che al di fuori dello Stato membro che abbia ottenuto la registrazione; b) il consumo del prodotto e la modalità di percezione da parte dei consumatori della sua denominazione all’interno e all’esterno dello Stato membro; c) l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa a detto prodotto; d) l’utilizzo della denominazione al livello comunitario. In base a tali linee direttive, la Corte ha rilevato la concentrazione della produzione e del consumo in Grecia e l’associazione, nella mente dei consumatori, tra il termine “feta” ed un formaggio originario della Grecia.
[9] Corte di giustizia UE (Seconda Sezione), sentenza del 21 gennaio 2016, C-75/15, Viiniverla Oy contro Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, caso “Calvados/Verlados”.
[10] Corte di giustizia UE (Quarta Sezione), sentenza del 2 maggio 2019, C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contro Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud.
[11] F. Prete, Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati ad una DOP e vera origine del prodotto, in Rivista di diritto agrario, 2019, 3, 82, 94.
[12] Corte di giustizia UE (Quinta Sezione), sentenza del 17 dicembre 2020, C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS.
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