La clausola compromissoria e la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale
L’art. 808 c.p.c. rubricato “Clausola compromissoria’’ stabilisce che ‘’Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’art. 807. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria”.
Con la clausola compromissoria dunque, vengono devolute ad arbitri in via del tutto preventiva ed eventuale, controversie che non siano ancora sorte ed inerenti un determinato contratto. La clausola compromissoria viene inserita in sede di conclusione del contratto investendo così tutte le possibili controversie sull’interpretazione e/o esecuzione del medesimo, non potendosi escludere che l’accordo possa raggiungersi prima o dopo il contratto stesso.
Quanto alla forma, la clausola compromissoria deve possedere la forma scritta (come per il compromesso) e richiede la specifica approvazione per iscritto a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c..
Sulla validità invece, l’art. 808 comma 3 c.p.c. sancisce l’autonomia della clausola compromissoria disponendo che essa debba essere valutata in modo – appunto – autonomo rispetto al contratto cui accede: in forza di questa sono gli arbitri a pronunciarsi sull’invalidità del contratto.
La clausola potrà dunque essere contestuale alla stipula del contratto oppure potrà essere inserita in un atto separato, dovendo comunque sempre rispettare il connotato della forma scritta.
Non sono richieste altre formalità né tantomeno l’indicazione della data.
Si deve inoltre rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, sez. III civile con sentenza n. 4842 del 14 aprile 2000 ha qualificato la clausola compromissoria come vero e proprio contratto escludendo dunque una volta per tutte che essa possa essere considerata una clausola vessatoria o abusiva.
L’art. 1469 bis c.c. infatti, tra le clausole che “si presumono vessatorie fino a prova contraria’’, indica quelle che hanno per oggetto o per effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi’’.
Dopo la sentenza 4842 del 2000 dunque la circostanza è ormai pacifica.
L’art. 808 bis c.p.c. tratta invece della “Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale’’ introduce l’arbitrabilità delle controversie extracontrattuali, quindi inerenti a controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati.
Prosegue l’art. 808 bis che ‘’La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807’’, obbligando dunque alla forma scritta prevista per il compromesso.
Quanto alla sua interpretazione ed efficacia sono centrali i disposti degli artt. 808 quater e 808 quinquies c.p.c..
L’art. 808 quater infatti, prescrive che la convenzione d’arbitrato debba essere interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce non lasciando alcun margine di dubbio interpretativo e/o incertezza alcuna ai soggetti investiti della funzione arbitrale.
Sull’efficacia della convenzione d’arbitrato invece, l’art. 808 quinquies le riconosce una sorta di ultrattività prevedendo che la conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d’arbitrato nulla ostando alla riproposizione delle domande ed azioni a diverso arbitro o collegio arbitrale.
E’ pertanto estremamente pacifico che anche nel caso di rinuncia agli atti della parte attrice non vi sarà alcun impedimento alla riproposizione delle stesse.
L’accordo compromissorio – in tutte le sue sfaccettature – è intimamente connesso al contratto di arbitrato secondo uno specifico collegamento negoziale pur essendo da questo distinto.
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Massimiliano Pagliaccia
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