La clausola di salvaguardia non esclude l’usura bancaria

La clausola di salvaguardia non esclude l’usura bancaria

Tribunale di Bari, ordinanza del 27 novembre 2015

a cura di Giacomo Romano

Il mutuo erogato dalla banca si considera usurario anche se sul contratto fatto firmare al cliente vi è la c.d. clausola di salvaguardia in favore dell’istituto di credito, clausola con cui si stabilisce che la misura degli interessi di mora non può mai superare il tasso soglia dell’usura.

La giurisprudenza maggioritaria afferma che per verificare se il mutuo è usurario o meno è necessario sommare agli interessi moratori tutte le commissioni e le spese sostenute dal cliente per l’accensione o il recesso dal finanziamento.

Pertanto, la presenza della clausola di salvaguardia, che fa salvi solo gli interessi di mora riportandoli sempre a un tasso “legale”, non esclude l’usurarietà del mutuo.

Infatti, il mutuo diventa usurario quando il tasso di interesse convenzionale, comprensivo delle maggiorazioni previste per la determinazione dei tassi di interessi moratori (senza alcuna applicazione di cumulo tra tassi corrispettivi e tassi moratori) supera il tasso soglia dell’usura.

Di diverso avviso è stato, invece, il Tribunale di Napoli, il quale in svariate decisioni ha escluso che si possa avere usura bancaria ogniqualvolta il contratto contiene la clausola di salvaguardia, poiché la clausola consentirebbe di ricondurre automaticamente il saggio di interesse al limite di legge [1].

Si tenga presente, tuttavia, che l’opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità e di merito considera la clausola di salvaguardia nulla perché contraria ad un imperativo di legge e tale vizio viene considerato rilevabile anche d’ufficio [2].

[1] Trib. Napoli ordd. del 9 e 28.1.14 e del 04.06.2014
[2] Trib. Palermo sent. n. 684/12; Trib. Brindisi-Ostuni sent. del 18.02.2012; Trib. Brescia sent. del 18.01.2010 e Trib. Padova sent. del 23.02.2009; Cass. sent. n. 21095/04; n. 24418/10; n. 23656/11; n. 250/13 e n. 20172/13; C. Cost. sent. n. 9/00.

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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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