La competenza territoriale nel procedimento di separazione dei coniugi

La competenza territoriale nel procedimento di separazione dei coniugi

Ai sensi dell’art. 706, primo comma, c.p.c., “la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”.

Occorre precisare che la l. 14 maggio 2005, n. 80, ha modificato sia l’art. 706 c.p.c. che l’art. 4 della l. n. 898 del 1970 sul divorzio, prevedendo il medesimo meccanismo di individuazione della competenza territoriale per entrambi i procedimenti.

Sul punto, la Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 2008, n. 169 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l. n. 898 del 1970 limitatamente all’inciso “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza”; di conseguenza per il procedimento di divorzio, il criterio prioritario è ritornato ad essere il luogo di residenza o di domicilio del coniuge convenuto.

Con riferimento ai procedimenti di separazione, si chiede quale sia la portata della locuzione normativa “luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi” intesa quale criterio prioritario per la determinazione della competenza territoriale, nonché in quali casi possa applicarsi il criterio subordinato del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto.

Sul punto si registra un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito che applica in maniera estensiva il criterio subordinato di determinazione della competenza territoriale presso il foro del convenuto. “Il giudice competente per la separazione è quello del luogo in cui si trova l’abitazione coniugale, salvo che non vi sia stata una frattura della convivenza antecedente alla domanda giudiziale: in tale ipotesi il giudice competente va individuato secondo la residenza o il domicilio del coniuge convenuto“. (Trib. Lucca n. 312/2010).

L’orientamento giurisprudenziale dominante, al contrario, individuando la competenza in via principale nel foro dell’ultima residenza comune, ritiene che si possa applicare il criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta solo nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi. (da ultimo Cass. sez. VI, 16/02/2017, n. 4109).

Secondo la giurisprudenza di legittimità il criterio principale dell’ultima residenza dei coniugi assume un’ampia portata. Ed invero la Corte di Cassazione ritiene che “il criterio principale di collegamento previsto dall’art. 706 cod. proc. civ., comma 1, che d’altra parte non richiede l’attualità di tale residenza comune alla data della domanda, sì che irrilevante deve ritenersi, ai fini del regolamento, la circostanza che, nel frattempo, la convenuta avesse già trasferito la propria residenza” (Cass. sez. VI, 19/07/2013, n. 17744).

La pronuncia summenzionata peraltro non ammette un’applicazione estensiva della sentenza della Corte Costituzionale del 23 maggio 2008, n. 169, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per manifesta irragionevolezza, della corrispondente previsione normativa di cui all’art. 4, primo comma, della l. n. 898 del 1970) che attribuiva la competenza per il giudizio di divorzio, in via principale, al giudice dell’ultima residenza comune dei coniugi. In particolare,  è necessario tenere presente che nei procedimenti di divorzio, la residenza comune è cessata quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione, sono stati autorizzati a vivere separatamente. In tali fattispecie, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale dell’ultima residenza comune. A tal riguardo, non dovrebbe sussistere un analogo dubbio di costituzionalità in ordine all’art. 706 c.p.c., attesa la diversità della situazione dei coniugi in procinto di separarsi rispetto ai coniugi già da tempo separati e parti nel giudizio di divorzio.

Ed invero, in tema di separazione, il legislatore individua la competenza in via principale presso il tribunale del luogo dove la famiglia ha avuto il suo corso, e dove si è verificata la rottura della comunione materiale e spirituale dei coniugi. Tale tribunale è quello maggiormente idoneo ad individuare le ragioni della crisi e ad emettere i provvedimenti più opportuni, anche nell’interesse della prole. Il criterio subordinato, di conseguenza si applicherebbe solamente nel caso in cui non ci sia mai stata convivenza.


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