La comunione dei beni tra coniugi e la disciplina applicabile alle partecipazioni societarie acquistate da un coniuge durante il matrimonio

La comunione dei beni tra coniugi e la disciplina applicabile alle partecipazioni societarie acquistate da un coniuge durante il matrimonio

La Legge n. 151 del 19 maggio 1975 ha inciso in modo profondo sulla materia dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, dove non c’è punto del vecchio regime che non sia stato modificato.

Superando il pregresso regime di primazia del marito, la riforma del diritto di famiglia ha inteso equiparare la posizione giuridica dei coniugi, prescrivendo un obbligo di entrambi di contribuire alle esigenze della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (cfr. art. 143, ult. comma, c.c.). Inoltre, essa ha introdotto la comunione dei beni come regime “legale” (applicabile, cioè, in mancanza di un’apposita convenzione matrimoniale), al fine di determinare la condivisione degli incrementi di ricchezza conseguiti dai componenti della coppia durante il matrimonio, attuando un principio di solidarietà economica tra i coniugi.

Invero, precedentemente al 1975, il regime patrimoniale legale era quello della “separazione dei beni”, ossia quel regime in forza del quale ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei beni di sua pertinenza e di ogni acquisto che abbia ad effettuare anche in costanza di matrimonio, con diritto ad amministrare il suo patrimonio senza ingerenze dell’altro coniuge.

Con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia la situazione si è capovolta: il regime legale è diventato quello della comunione degli acquisti ma, ex art. 215 c.c., resta salva la facoltà dei coniugi di convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Pertanto, la già citata novella legislativa ha comunque lasciato i coniugi liberi di accordarsi per adottare un regime di separazione dei beni, attraverso una convenzione che può essere stipulata in qualsiasi momento con un atto pubblico o anche mediante una semplice dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio, così come disposto dall’art. 162, co. 2, c.c.

Inoltre, nel 1975, il legislatore ha anche introdotto il regime di “comunione convenzionale”, prevedendo, agli artt. 210 ss. c.c., che i coniugi possano convenire, con apposita stipulazione matrimoniale, non già di disapplicare in radice il regime di comunione, bensì soltanto di disciplinarlo diversamente, seppur nei limiti e nel rispetto delle regole del Codice civile in materia.

Infine, la riforma ha previsto la possibilità di costituire un “fondo patrimoniale”, assoggettato ad uno speciale regime, per far fronte ai bisogni della famiglia. Tale sistema ha la caratteristica di essere non alternativo agli altri regimi, ma di poter coesistere con ciascuno degli altri ed è disciplinato dagli artt. 167 ss c.c.

Giova altresì rilevare che la L. n. 76/2016 ha previsto per le unioni civili tra persone dello stesso sesso un regime patrimoniale e obblighi di contribuzione modellati sulle norme codicistiche in tema di regime patrimoniale e obblighi tra coniugi. Dunque, quanto analizzato in tema di regime patrimoniale tra coniugi vale anche per i soggetti uniti civilmente.

Soffermandosi sul regime patrimoniale legale dei coniugi, ossia sul regime di comunione dei beni, vale quanto segue.

Anzitutto, deve precisarsi che la comunione legale non è una comunione universale, cioè di tutto quanto appartiene a ciascuno dei coniugi: trattasi di una comunione che ha per oggetto determinati acquisti compiuti in costanza di matrimonio.

Occorre pertanto chiarire quali siano gli acquisti che cadono in comunione e quali rimangano personali e, dunque, di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge.

Più precisamente, nell’ambito del regime di comunione è possibile distinguere tre categorie di beni: beni che divengono oggetto di comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto (c.d. comunione immediata, beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa (c.d. comunione de residuo) e, infine, beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge (c.d. beni personali).

In base all’art. 177, co. 1, lett. a), c.c. cadono automaticamente in comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. La legge delinea, nel caso di acquisto compiuto separatamente, una figura di co-acquisto ex lege, per effetto del quale, in deroga al principio di relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c., l’atto di acquisto compiuto da un solo coniuge estende i propri effetti al patrimonio dell’altro.

Invece, non cadono automaticamente in comunione i redditi personali dei coniugi che possono essere tali, sia in quanto frutti dei loro beni personali ex art. 177, co. 1, lett. b), c.c., sia in quanto proventi della loro attività separata ex art. 177, co. 1, lett. c), c.c.

Poiché i redditi personali o sono consumati per l’acquisto di beni di consumo e di servizi (e, dunque, non ci sono più), o sono investiti o comunque impiegati per acquisti di beni durevoli (ed in tal caso gli acquisti diventano automaticamente comuni o personali, a seconda della loro natura), o sono accantonati, è chiaro che le norme citate (art. 177, comma 1 lett. b e c, c.c.) riguardano essenzialmente i risparmi, disponendo che i risparmi, anche quelli formalmente appartenenti solo al marito o alla moglie, devono essere anch’essi divisi tra entrambi i coniugi al momento in cui la comunione si scioglie per qualsiasi causa (morte, divorzio, separazione personale, ecc.).

Lo stesso principio vale ex art. 178 c.c. anche per i beni destinati all’esercizio di un’impresa costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio, e da lui esclusivamente gestita, e per gli incrementi di un’impresa di uno dei coniugi costituita precedentemente al matrimonio.

Inoltre, non fanno parte della comunione immeditata i redditi personali e le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, comma 1 lett. d, c.c.). Si tratta di una figura introdotta ex novo dalla riforma e ancora oggi dagli incerti confini. È discusso, infatti, se si tratti di una forma sui generis di impresa collettiva, ovvero di un fenomeno di tipo societario. Né è chiaro quali siano i presupposti dell’applicazione della norma: non è specificato, infatti, in presenza di quali condizioni possa concludersi che l’azienda è gestita da entrambi i coniugi, ed in particolare se occorra che i coniugi abbiano di fatto esplicato pari poteri decisionali e assunto identici impegni, o se sia sufficiente una qualsiasi forma collaborazione alla conduzione dell’impresa identici impegni, o se sia sufficiente una qualsiasi forma collaborazione alla conduzione dell’impresa.

Infine, sono oggetto di comunione de residuo gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio (art. 177, comma 2, c.c.). A tal proposito, va evidenziata la difficoltà di distinguere, in concreto, tra l’azienda, che rimane nella titolarità esclusiva di un coniuge, e gli utili e gli incrementi riconducibili alla gestione di entrambi, che cadrebbero in comunione.

Sono, invece, totalmente esclusi dalla comunione e rimangono beni personali di ciascun coniuge quelli che rientrano nelle ipotesi tassativamente indicate all’art. 179 c.c.

Un tema controverso è quello relativo alle partecipazioni societarie acquistate da un coniuge durante il matrimonio. La domanda che ci si pone è se la regola generale dettata dall’art. 177 c.c. si applichi anche alle partecipazioni societarie: non esistono infatti disposizioni legislative che stabiliscano quale sia il regime giuridico delle partecipazioni sociali acquistate da soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni.

Per risolvere questo tema bisogna necessariamente interrogarsi circa la natura della quota sociale, ed in particolare chiedersi se la stessa debba essere considerata come res o semplicemente come diritto di credito.

In materia si sono infatti manifestati due diversi indirizzi: il primo considera la quota societaria un autonomo bene immateriale, mentre il secondo, le attribuisce natura di mero diritto di credito.

Se il problema non si pone per l’indirizzo che considera la quota societaria un autonomo bene immateriale, in quanto porta a considerare quest’ultima come un qualsiasi altro bene suscettibile di cadere nella comunione legale, come previsto dall’art. 177 lett. a) c.c., delle difficoltà si pongono per la teoria che considera le quote sociali al pari dei diritti di credito. Infatti, anche per i diritti di credito, si era posta la questione se questi potessero o meno far parte della comunione legale. Di conseguenza, se la quota societaria viene assimilata ad un diritto di credito e se si ritiene il diritto di credito non sia suscettibile di entrare in comunione immediata, anche le quote societarie non saranno suscettibili di cadere in comunione. Nel caso contrario, la soluzione prevedrà che sia i diritti di credito sia le quote sociali saranno suscettibili di cadere in comunione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21098/2007,  ha in seguito stabilito che “anche i crediti così come diritti a struttura complessa come i diritti azionari in quanto “beni” ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, o per effetto di donazione o successione (art. 179 c.c., comma 1, lett. b) ove specificamente stabilito nell’atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall’art. 177 c.c., comma 1, lett. a)”. Dunque, anche i diritti di credito possono cadere nella comunione legale. Si può, pertanto, affermare che sia considerando la quota societaria in termini di diritto di credito, sia attribuendole la qualifica di res, essa è idonea a cadere in comunione immediata ex art. 177, co. 1, lett. a), c.c.

A ciò va aggiunto che, nel rispetto dell’art. 179 c.c., l’acquisto di partecipazioni societarie effettuato da uno solo dei coniugi è escluso dalla comunione legale quando questo è avvenuto prima del matrimonio o durante il matrimonio per effetto di donazione, testamento o con il corrispettivo del trasferimento di beni personali, a condizione però che ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto. Nel caso contrario, invece, cioè quando l’acquisto è avvenuto durante il matrimonio e i coniugi hanno scelto il regime della comunione legale dei beni, si ha il caso in cui l’acquisto della partecipazione sociale da parte di uno dei coniugi rientra nella comunione legale.

Il silenzio del legislatore del 1975 al momento della riforma del diritto di famiglia ha sollevato varie difficoltà in relazione alla caduta in comunione degli acquisti di partecipazioni sociali in costanza di matrimonio. Su questa controversa questione esistono diverse tesi.

Una di queste tesi, finora prevalente in dottrina e in giurisprudenza, compie una distinzione a seconda del regime di responsabilità cui sono soggette le partecipazioni societarie.

Tutte le volte in cui la partecipazione non implica l’assunzione di responsabilità illimitata, tende a prevalere la componente investimento e quindi, inevitabilmente, tende ad applicarsi la regola della caduta in comunione immediata ex art. 177, lett. a), salvo che in sede di acquisto non vengano adottate quelle cautele, previste dall’art. 179 c.c., che lo rendono personale.

Un discorso diverso va svolto in relazione alle partecipazioni che comportano l’assunzione di responsabilità illimitata, e non per semplice coerenza con la tesi preferibile in materia di impresa individuale.

Se anche è vero che il legislatore ha voluto spingere l’istanza di tutela della famiglia molto in avanti, introducendo come regime di default quello della comunione legale dei beni, è altrettanto vero che non sarebbe “armonico” con questa premessa arrivare a sostenere che tale regime diventi uno strumento così rigido da addossare al coniuge “estraneo” alla società una responsabilità illimitata, derivante appunto dalla caduta in comunione immediata della partecipazione. Sussiste, dunque, un bilanciamento di interessi fra tutela della famiglia, tutela della libertà d’impresa e tutela del patrimonio del coniuge, assunto come debole, che dovrebbe beneficiare della regola legale – caduta in comunione immediata – ma che, paradossalmente, ne verrebbe danneggiato da una certa sua applicazione.

A sostegno di questa teoria è stata evidenziata la natura strettamente personale della partecipazione sociale, incompatibile con l’acquisto automatico della comproprietà da parte dell’altro coniuge.

Inoltre, si è sottolineato come una contitolarità automatica della partecipazione acquisita dal coniuge non socio ex art. 177, co. 1, lett. a), c.c., finirebbe con il comportare la grave conseguenza della sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali contratte da una società cui egli è di fatto estraneo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01/02/1996, n. 875).

Questa è la tesi largamente seguita non solo dalla dottrina, ma soprattutto dalla giurisprudenza consolidata; tuttavia, con una discussa sentenza del 2009 (Cass. Civ., Sez. II, 02/02/2009 n. 2569) la Corte di Cassazione ha aperto uno squarcio, assumendo una diversa posizione e statuendo che cadono in comunione immediata anche le partecipazioni che comportano responsabilità illimitata. Questa è la prima pronuncia di legittimità di segno contrario dopo un quarantennale e consolidato orientamento giurisprudenziale: è quindi necessaria una certa prudenza nel recepire queste ultime considerazioni.

Pertanto, è ragionevolmente possibile ritenere che la regola sin qui illustrata sia ancora quella preferita e preferibile allo stato, quantomeno sino a che ulteriori sentenze della Cassazione, magari a Sezioni Unite, confermino il recente differente approccio.

Esiste, infine, una terza lettura del fenomeno delle partecipazioni societarie acquistate da un coniuge durante il matrimonio, sostenuta da una dottrina più recente e da una giurisprudenza minoritaria.

Secondo questa visione, il discrimen sulla la caduta o meno in comunione immediata dell’acquisto di partecipazioni sta nella logica e nella finalità dell’investimento del coniuge. Sostanzialmente, se la partecipazione societaria è strumento per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale del singolo coniuge non può non ricadere in un regime assimilato a quello dell’impresa individuale, e quindi in comunione de residuo; se invece essa è indice di un mero investimento cade in comunione immediata, a meno che non si utilizzino le accortezze di cui all’art. 179 c.c.

Dunque, secondo quest’ultima teoria, non si dovrebbe guardare al regime di responsabilità, ma bisognerebbe valutare lo scopo dell’acquisto e se questo è stato effettuato dal coniuge per motivi personali o se per un’iniziativa imprenditoriale.

Questa tesi, perfettamente coerente con le soluzioni prospettate in ordine alla tematica dell’impresa individuale e molto convincente da un punto di vista teorico, ha però un evidente e palese limite, che incide profondamente sulla stabilità dei rapporti giuridici e sulla tutela dell’affidamento dei terzi, in quanto fa leva su un movente che è stato definito “interno e psicologico” (i.e. la finalità dell’acquisto), che all’esterno non è percepibile.

Per tale ragione, questa teoria è stata ritenuta di difficile puntuale ricostruzione ed applicazione pratica e non è mai stata seguita dalla giurisprudenza.

Per concludere, corre l’obbligo di evidenziare che la riforma del 1975 nasce in un certo contesto sociale ed economico che muoveva dalla necessità di tutelare il valore costituzionale del matrimonio e, conseguentemente, della famiglia. Tuttavia, giova rilevare che anche la libertà e l’iniziativa economica hanno rango costituzionale. Pertanto, in un’ipotetica comparazione di valori e a prescindere dalla teoria a cui si intende aderire circa il regime delle partecipazioni societarie acquistate da un coniuge durante il matrimonio,  si deve oggi tenere conto che da un lato la società si è notevolmente modificata rispetto agli anni ’70-’80 e dall’altro che anche la disciplina della comunione legale dei beni non può non fare i conti con la libertà individuale di ciascun coniuge, nella sua accezione relativa all’iniziativa professionale ed imprenditoriale.

 

 

 

 

 


Quote sociali e comunione legale dei beni fra i coniugi (notaiofabiocosenza.it)

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Alessandra Ruggiero

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” con votazione 110/110 e Lode. Attualmente svolge il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Corte d’Appello di Milano e frequenta la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Pavia e l’Università Bocconi.

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