La condanna alle spese giudiziali: tra regola della soccombenza e correttivi

La condanna alle spese giudiziali: tra regola della soccombenza e correttivi

Sommario: 1. La regola della soccombenza come fatto oggettivo – 2. La regola victus victori nel sistema della teoria astratta dell’azione – 3. Deroghe alla regola della soccombenza – 4. Le ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

 

1. La regola della soccombenza come fatto oggettivo

Le attività processuali, come ogni attività umana, hanno un costo: il costo del processo è costituito soprattutto da oneri fiscali ed oneri di compenso ai difensori e ai consulenti tecnici, laddove presenti, nonché altri oneri relativi all’attività degli uffici (c.d. diritti di cancelleria, compensi agli ufficiali giudiziari etc.). A fronte dell’oggettività del dato suesposto, sorge spontanea una domanda: detti costi su chi dovranno gravare? Infatti, se, da un lato, è vero che la giurisdizione è una funzione pubblica, esercitata nell’interesse dei consociati, dall’altro, è altrettanto vero che di essa usufruiscono coloro che provocano il processo o che vi prendono parte, aspirando ad un determinato bene della vita. Pertanto, è evidente come il fenomeno vada osservato tanto dalla prospettiva dello Stato che rende giustizia quanto da quello del cittadino che la richiede. Si intende così la ragione per cui il costo dell’attività giurisdizionale viene posto, in larga parte, a carico delle parti. Il costo complessivo del processo si traduce in un dovere delle parti di sopportare – e vedremo appresso in che misura – le spese giudiziali. Con riguardo a queste spese i problemi che il legislatore deve risolvere sono di due distinti ordini: stabilire chi deve iniziare ad anticipare l’importo delle spese del processo e chi, invece, è tenuto a sopportarle definitivamente.

Il primo dei suesposti problemi è di facile nonché intuitiva risoluzione; la cifra è racchiusa nell’art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che ha sostituito e abrogato il previgente art. 90 c.p.c. (rubricato: Onere delle spese), secondo cui: «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato». La scelta di politica processuale di optare per il c.d. onere dell’anticipazione delle spese è determinata dall’interesse al compimento dell’atto. La parte che ha interesse al compimento di un determinato atto ne anticipa le spese; invero, è anche possibile concepire l’onere dell’anticipazione in senso affatto generico ossia nel senso più specifico che il mancano compimento di un atto le cui spese siano a carico di una parte può dal luogo all’estinzione del processo[1]. A sua volta il giudice, quando dispone d’ufficio il compimento di un atto, nello stesso provvedimento individua la parte su cui grava l’onere dell’anticipazione, tenendo conto dell’interesse al suo compimento (per es., con riferimento ai mezzi istruttori, in base al riparto dell’onere della prova), potendo eventualmente ordinare che più parti concorrano pro quota o in solido. Trattandosi di una regolamentazione provvisoria, per le ragioni che siamo ad esporre, il provvedimento si ritiene revocabile (fintantoché non sia stato eseguito) e non impugnabile (ma correggibile ai sensi dell’art. 288 c.p.c.). Si ritiene altresì che possa validamente surrogarsi a quella tenuta a provvedere all’anticipazione, ex art. 1180, co. 1, cod. civ., la parte che ritenga di avere un proprio interesse al compimento dell’atto[2]. Tra le spese da anticipare assume particolare rilevanza il contributo unificato di iscrizione a ruolo previsto, in sostituzione delle imposte di bollo, dagli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, per ciascun grado del processo civile, negli importi di cui all’art. 10 e con le esenzioni di cui all’art. 13. Allo stesso modo, nell’orbita di questa prima regola rientra anche l’art. 13, co. 6, l. 247/2012, secondo cui il compenso del difensore grava sulla parte che l’ha incaricato ovvero ciascuna parte è obbligata a compensare delle spese sostenute il proprio difensore, salva la distrazione delle spese in suo favore ex art. 93 c.p.c.

Il secondo dei due problemi di politica processuale cennati merita di essere formulato in termini generali per poter, poi, essere correttamente approcciato: posto che ciascuna parte, come visto, ha l’onere di anticipare le spese per gli atti compiuti nel proprio interesse, esiste un qualche principio perché all’esito del processo – rectius: del grado di giudizio – il carico delle spese venga ripartito diversamente rispetto alla regola dell’anticipazione, finanche a postulare il sorgere di un diritto di credito, pari alle spese anticipate, di una parte nei confronti dell’altra? Una prima risposta può approssimarsi attingendo ai postulati fondamentale in materia di tutela giurisdizionale: se, infatti, le spese di lite rimanessero definitivamente a carico della parte che le ha anticipate, quel soggetto al quale il giudice dà ragione, ossia il soggetto cui viene riconosciuto un determinato bene della vita, otterrebbe un riconoscimento per così dire parziale del proprio diritto, lordo, dal quale andrebbe decurtato l’importo delle spese; il che, com’è evidente, contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, il quale può desumersi dall’art. 24 Cost., laddove generalizza il diritto di azione, nonché esplicito riconoscimento, in campo internazionale, negli artt. 6 e 13 CEDU e nel diritto dell’Unione all’art. 47 Carta di Nizza. I diritti soggettivi (ma anche gli interessi legittimi, cfr. art. 1 c.p.a.) devono essere integralmente tutelati e, con riguardo al tema oggetto di analisi, per dirla con le parole del Chiovenda, «il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire[3]».

Per queste ragioni, se la parte vittoriosa deve essere sollevata dal carico delle spese giudiziali sostenute, per non godere di un diritto mutilato nel suo ammontare, ciò significa che il carico delle spese deve essere posto a carico della parte cui il giudice dà torto ovvero la parte c.d. soccombente, la quale dovrà rimborsare alle parte vittoriosa anche le spese che questa ha anticipato. La soccombenza è una situazione obiettiva che emerge dalla disformità della domanda della parte soccombente rispetto alla pronuncia del giudice (anche in caso di pronuncia in rito) oppure dalla conformità tra quest’ultima e la domanda della controparte, anche se non contestata (es. in caso di contumacia). Soluzione quest’ultima logicamente accettabile, senonché, leggendola dal punto di vista della parte soccombente, viene da chiedersi perché debba essere quest’ultima a subire oltre il carico delle spese proprie anche quelle dell’avversario. Taluni[4] giustificano il rapporto di sequela intercorrente soccombenza e rimborso delle spese alla parte vincitrice argomentando che l’art. 91 c.p.c. (rubricato: Condanna alle spese), come novellato dalla l. 19 giugno 2009, n. 69, che ha inciso in maniera massiccia in materia di responsabilità delle parti per le spese processuali, racchiuderebbe una sanzione, il cui fondamento sarebbe da ritrovarsi nell’istituto del risarcimento del danno; ma a ben vedere, nessuno dei principi che informano il sistema di tutela giurisdizionale dei diritti legittima una lettura siffatta – e di ciò daremo amplius conto nel prosieguo – ovvero nessun principio consente di qualificare siccome fatto illecito il comportamento di colui che ha agito o resistito in giudizio aspirando ad un provvedimento favorevole, per il solo fatto che il pronunciamento del giudice non è stato conforme alla sua aspirazione. Qui suo iure utitur neminem laedit, viene da dire giacché l’agire o resistere in giudizio, nel rispetto della norma di etichetta processuale di cui all’art. 88 c.p.c., è una forma di esercizio di un diritto, che tale rimane anche quando il giudice avrà assegnato il torto e la ragione. Se ne dovrebbe dedurre che da un lato non debba essere la parte soccombente a sopportare il carico complessivo delle spese, dall’altro, la parte vittoriosa, per il fatto di aver vinto, dovrebbe essere rimborsata dell’onere dell’anticipazione.

Pertanto, di fronte all’obiettiva irrealizzabilità di una soluzione siffatta – la quale, invero, sarebbe foriera di comportamenti abusivi a ben vedere in quanto presenterebbe l’inconveniente di spingere le parti a dedurre di più rispetto a quanto strettamente necessario – l’ordinamento ragiona per esclusione[5]: in ossequio al principio di effettività il carico delle spese sostenuto dalla parte vittoriosa dovrà pur gravare su qualcuno, che non può di certo essere quest’ultima, non resta che la parte soccombente che possa farsene carico, ma solo poiché tertium non datur; non a titolo di risarcimento del danno per un comportamento che non pare possa qualificarsi siccome illecito, ma solo come conseguenza obiettiva[6]della soccombenza. La condanna alle spese assume allora una coloritura indennitaria, con la funzione di autoresponsabilizzare la parte spingendola a ponderare le proprie scelte allorquando decida di agire o resistere in giudizio. L’art. 91 c.p.c. è, dunque, informato a una regola di ordine pratico, di opportunità processuale, non già da un principio: è nell’interesse del commercio giuridico che i diritti abbiano un valore per quanto possibile netto e costante.

2. La regola victus victori nel sistema della teoria astratta dell’azione

È pur vero che la dottrina, a partire dallo stesso Chiovenda, si è sforzata di inserire elementi subiettivi nel concetto stesso di soccombenza, sì da giustificare talune deroghe espressamente previste dal Codice di Rito. Opposto alla regola della soccombenza è il c.d. principio di causalità[7], costruito sul quesito se la parte avrebbe o meno potuto evitare la lite o se, viceversa, l’ha resa necessaria con il suo comportamento preprocessuale. Più che una deroga alla regola victus victori racchiusa nell’art. 91 c.p.c., il principio di causalità è un correttivo che ben si presta a giustificare tutte quelle ipotesi in cui non possa farsi rigida applicazione del principio della soccombenza, lungi tuttavia da qualsivoglia generalizzazione. L’affermazione secondo cui ciò che è diritto contro lo Stato può essere illecito contro la parte[8], per la violazione degli obblighi di lealtà e probità di cui agli artt. 88 e 92 c.p.c., non merita di essere condivisa. L’interpretazione indennitaria dell’art. 91 c.p.c. – penetrata nella pratica – ha il pregio di alleggerire il giudice da profonde indagine di carattere psicologico in merito alla colpa o al dolo del soccombente, sulle ragioni che hanno determinato la controversia e sul modo col quale è stata coltivata.

Bisogna, tuttavia, rendere merito a questa dottrina, sia per aver condotto una penetrante indagine storica che ha evidenziato la disarmonia tra la vigente nozione astratta dell’azione e la regola victus victori, sia per aver ben colto la ratio che ha informato la riforma del 2009 sul punto, quantunque ciò non valga ad ammettere una prevalenza del principio di causalità sulla regola oggettiva della soccombenza. La l. 19 giugno 2009, n. 69, ha modificato il comma 1° dell’art. 91 c.p.c. nel senso che il giudice, quando «accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa», può condannare la «parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 92». Ha aggiunto, ancora, un nuovo ultimo comma all’art. 96 c.p.c., per il quale «in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». Come dire che, in aggiunta alla spese cui fosse condannata per l’art. 91, la parte, temeraria litigante, potrebbe essere condannata, anche d’ufficio e indipendentemente dalla prova del danno, al pagamento di una somma ulteriore, equitativamente determinata. L’accento della riforma, è stato detto[9], cade sulla volontà di promuovere la diffusione di mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, incoraggiando l’adozione di strumenti conciliativi attraverso il deterrente della condanna alle spese, e dunque sulle ragioni di economicità e celerità processuale. Dal punto di vista sistematico, invece, è stato sostenuto che sulla connotazione semantica correntemente finora attribuita all’art. 91 c.p.c. ha influito e tuttora influisce il pensiero chiovendiano, nel quale la condanna alla refusione delle spese era fondato sulla regola della mera soccombenza, intesa come fatto oggettivo. Chiovenda conferiva espressamente alla c.d. condemnatio ad expensas una connotazione di tipo marcatamente indennitario. Il quadro disegnato dal Maestro si mostrava del tutto coerente, per un verso, con la concezione, da Lui strenuamente predicata, dell’azione intesa in senso concreto, come pretesa fondata nei confronti della controparte[10] tendente ad una pronuncia di merito favorevole , e, per l’altro verso, con la pretesa fondatezza della ricostruzione storica, nel cui merito non intendiamo inoltrarci[11], che avrebbe dovuto portare a intendere il principio victus victori  siccome espressione della regola della condanna alla rifusione delle spese basata sul fatto oggettivo della soccombenza.

La pretesa alla tutela giurisdizionale dei diritti era indirizzata, come è noto, nei confronti dell’altra parte ed era contemplata alla stregua di pretesa fondata. Il sistema chiovendiano tendeva, per un verso, a sminuire il rapporto fra civise Stato ed a esasperare, per l’altro verso e correlativamente, quello fra l’attore e il convenuto. Donde la conseguenza secondo cui il carico delle spese inerenti alla gestione del processo costituiva un punto esclusivo di detto ultimo rapporto e doveva distribuirsi fra le parti secondo un criterio comunque agganciato alla consistenza della titolarità del diritto e dell’azione: la parte il cui diritto viene negato sopporta il carico complessivo delle spese processuali. Vi sarebbe, poi, nel pensiero del Maestro un’insanabile aporia; infatti, viene detto che la condanna alla refusione, nella successione a titolo particolare nel diritto controverso, debba cadere sul sostituto processuale, e non anche sul sostituito[12]. È di tutta evidenza che la refusione, posta sulla linea della soccombenza, e nella teorica dell’azione in senso concreto, dovrebbe riguardare, invece, solo ed esclusivamente il sostituito processuale[13].

Bisogna dunque verificare, al fine di comprovare se ad oggi la logica che informa l’art. 91 c.p.c. sia sempre indennitaria, se mutata la teorica dominante del diritto d’azione, a favore di una concezione astratta, sia ancora possibile ricusare letture sanzionatorie della condanna alle spese. Ad un concetto di azione intesa come rapporto fra le parti si sostituisce una diversa nozione di azione come rapporto fra il civis e lo Stato, val dire come diritto di chi si trova sul territorio dello Stato di chiedere la tutela del diritto (o dell’interesse legittimo) all’autorità giurisdizionale. Insomma, non più come diritto nei confronti dell’avversario al provvedimento di merito favorevole ma più semplicemente come diritto ad un provvedimento, quale che sia[14]. Per questa via la rinnovellata concezione dell’azione trova fondamento nell’art. 24 Cost. e, in un certo senso, nell’art. 111, co. 2, Cost. Ne consegue, allora, che, per sostenere una presunta inconciliabilità tra la regola della soccombenza come fatto oggettivo e la teoria astratta dell’azione, alla luce principi costituzionali, bisogna verificare se è possibile escludere una conciliazione tra la teoria astratta dell’azione e la natura indennitaria della condanna alle spese. Si è detto che nelle più recenti riforme legislative è possibile reperire la ratio e il fondamento della condanna alla rifusione delle spese «nel più ampio contesto del rapporto fra la responsabilità e l’illecito processuale, al di fuori di qualsivoglia riferimento al criterio della mera soccombenza[15]».

Una connotazione di tipo stricto sensu sanzionatoria, dalla responsabilità conseguente alla mala gestio del processo, val dire, dall’irrituale adempimento del diritto soggettivo o delle facoltà processuali, o, addirittura, come inadempimento degli obblighi o dei doveri processuali, potrebbe sostenersi solo a patto di rinverdire di oggettività la norma di etichetta processuale di cui all’art. 88 c.p.c. Ma a ben vedere, il disancoraggio della responsabilità dalla soccombenza è una regola del tutto peculiare – delle cui specifiche ipotesi si dirà infra – che se da un lato permette di ricomporre le discrasie chiovendiane, rivalutando la precettività dell’art. 88 c.p.c., dall’altro, non pare altrettanto persuasivo da permettere di innalzare il dovere di lealtà e probità a fondamento positivo di un vacillante principio, senza espresso ancoraggio normativo, secondo cui la parte soccombente, fuori dai casi in cui la parte vittoriosa abbia abusato dello strumento processuale, sarebbe responsabile di un illecito civile, per il solo fatto di aver agito o resistito, come se esercitare il diritto d’azione possa esser sanzionato per il solo fatto di averlo esercitato. Detta teoria non spiega, inoltre, l’ipotesi di soccombenza parziale che si verifica laddove le parti siano, rispettivamente, vittoriose su alcuni punti e soccombenti su altri: come fa ad addebitarsi la responsabilità per fatto illecito se in parte qua il giudice ha dato ragione? E allora, a ben vedere, anche nel sistema dell’azione concepita in senso astratto il carico delle spese giudiziali è sopportato in via generale dalla parte soccombente, per ragioni di opportunità processuale, perché se l’azione è diritto del civis verso la Stato ad un provvedimento –  quale che sia – la tutela del diritto ha comunque un costo oggettivo, di talché per non mortificare l’aspettativa della parte che ha ragione questa deve ottenere tutto quello e proprio quello che le spetta, senza che la necessità di ricorrere al giudice le torni a danno, donde se ne deduce una natura indennitaria della condemntio ad expensas, la cui ratio trova fondamenta nel principio di effettività, al di là delle possibili deroghe, informate a contingenti ragioni di carattere processuale della quali diremo a breve.

3. Deroghe alla regola della soccombenza

La regola generale della soccombenza, racchiusa nell’art. 91 c.p.c., non essendo imposta dai principi, bensì da mere ragioni di opportunità processuale, è logico che tolleri delle eccezioni laddove l’applicazione rigorosa di quella regola possa apparire inopportuna o perniciosa. In tal senso, l’art. 92 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ridurre, in sede di liquidazione delle spese, la ripetizioni delle spese processuali che ritiene eccessive o superflue, nonché quello di sanzionare, indipendentemente dalla soccombenza, col rimborso delle spese anche non ripetibili la trasgressione del dovere di cui all’art. 88 c.p.c.: trattasi del temperamento del criterio della causalità, di cui si è detto sovra.

A proposito ci si è chiesti se la violazione del dovere di sinteticità degli atti sia sanzionabile ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Giova premettere che il Codice del Processo Amministrativo (d.lgs 104/2010) afferma un esplicito principio di sinteticità degli atti processuali all’art. 3, co. 2, e, con riferimento alla materia degli appalti, all’art. 120, co. 4, del medesimo Codice. La giurisprudenza[16] ha interpretato le suddette disposizioni siccome espressione di un principio generale di sinteticità degli atti e proprio sulla base del suddetto principio ha dichiarato inammissibili i ricorsi in Cassazione in violazione. Pare, dunque, corretto arguire che la violazione del principio di sinteticità possa comportare l’addebito della sanzione di cui all’art. 92 c.p.c. se si ammette che il suddetto principio rientri nella latitudine dei doveri di correttezza processuale ex art. 88 c.p.c.

Il comma 2, rimanendo sull’art. 92, attribuisce, invece, al giudice di potere di compensare le spese di lite, parzialmente o per intero, non soltanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca ma anche nei casi di assoluta novità della questione giurisprudenziale trattata o nell’ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, al seguito della riscrittura dell’art. 92, co. 2, ad opera della l. 162/2014. Quest’ultimo intervento legislativo, mosso dalla lena di superare il precedente generico riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni” che possano sorreggere la compensazione delle spese, è tuttavia espressione di un rigorismo giuridico che sembrava escludere, stando almeno al tenore letterale, la possibilità di compensare le spese di lite in ipotesi diverse da quelle espressamente indicate (quali la complessità della lite, la non evidenza del giudizio di fatto in quanto raggiunto solo in ultima istanza facendo ricorso alla regola di cui all’art. 2697 cod. civ., etc). La Corte Costituzionale, con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 92, co. 2, c.p.c. nella misura in cui non consente di compensare le spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca, anche per “gravi ed eccezionali ragioni”, sebbene queste non siano riconducibili nell’alveo delle tre cause espressamente previste. Il Giudice delle Leggi, a ben vedere, ha imposto una reviviscenza della formula aperta prevista dalla precedente riforma del 2009; sicché una certa elasticità nella possibilità di disporre la compensazione delle spese da parte del giudice pare esser un buon strumento di distribuzione del carico delle spese giudiziarie in ragione delle peculiarità di ciascuna lite.

Al paradigma della causalità sono riconducibili tutte quelle ipotesi, previste da singole leggi di settore, intese a sanzionare la carenza di spirito conciliativo tra le parti del processo. Innanzitutto l’art. 91 c.p.c. prevede, in aggiunta al criterio della soccombenza, per il caso in cui il giudice accolga la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa avanzata nel processo e non accettata, che il giudice possa condannare d’ufficio la parte che ingiustificatamente abbia rifiutato la proposta conciliativa anche d’ufficio al pagamento di tutte le spese processuali maturate dopo la sua formulazione, e ciò anche nell’ipotesi in cui sia risultata vittoriosa nel merito.

Ancora, l’art. 13, d.lgs, n. 28/2010, prevede per il caso in cui la parte vittoriosa abbia ottenuto un provvedimento di contenuto identico alla proposta conciliativa formulata dal mediatore e rifiutata l’addebito di tutte le spese maturate dopo la proposta conciliativa (tendenzialmente si tratterà di tutte le spese del giudizio poiché il procedimento di mediazione verrà, di norma, attivato prima della proposizione della domanda giudiziale, la quale, sempre in via fisiologica, verrà proposta solo laddove non sia possibile una composizione stragiudiziale della lite).

Ancor più drastica è la soluzione dell’art. 8, co. 4, l. n. 24/2017, che ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le cause relative alla responsabilità medico-sanitaria, la quale ha, in aggiunta, previsto che la parte la quale non partecipi a tale tentativo sia condannata dal giudice, poi adito con provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di conciliazione e pure di quelle di lite, prescindendo dal criterio della soccombenza, nonché al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata, a favore della parte che sia comparsa in sede di conciliazione. La ratio sottesa all’anzidetta disposizione è presto chiarita: il legislatore vuole perseguire ragioni di economia processuale, intesa in senso proprio, come diminuzione del rapporto tra il numero di liti derivanti dall’interazione sociale e quelli risolti dalle Corti, a parità di risorse impiegate. L’economia processuale può essere realizzata dagli operatori del sistema della giustizia attraverso l’esercizio di poteri discrezionali orientati nel senso della predetta diminuzione[17]; in tal senso, la minaccia di una piena ripetibilità di tutte le spese di giudizio, in deroga alla regola victus victori, può di certo svolgere una funzione incentivante. Bisogna tuttavia considerare che la regola della soccombenza, lungi dal poter esser sempre disapplicata in ragione dell’obiettivo dello “sfoltimento dei fascicoli”, svolge, all’un tempo, sia una funzione preminente nel rendere rilevante l’apparenza di fondatezza del diritto azionato ai fini della decisione di agire in giudizio, assicurando una certa efficienza nell’allocazione delle risorse giurisdizionali, sia attenua gli effetti impeditivi dell’effettivo accesso alla giustizia derivante dall’asimmetria delle poste in gioco nel contenzioso tra medico/ente ospedaliero e paziente danneggiato; l’addebitamento di tutte le spese di conciliazione e di lite alla parte che non abbia partecipato al tentativo di conciliazione rischia di produrre effetti inflativi dell’attività processuale nell’ipotesi in cui, sottrattasi una parte al tentativo di conciliazione, l’altra compia atti processuali superflui, le cui spese, altrettanto superflue, stando al disposto dell’art. 8, co. 4, l. n. 24/2017, resterebbero comunque, prescindendo dall’effettiva soccombenza, a carico della controparte.

Meno drastica è la conseguenza dell’eventuale rifiuto opposto dalla parte all’invito della controparte a procedere con la c.d. negoziazione assistita (l. n. 162/2014); questo rifiuto, potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 96 (v. infra), può essere preso in considerazione dal giudice del futuro processo ai fini della ripartizione delle spese di lite.

Nelle ipotesi in deroga alla regola della soccombenza stricto sensu rientrano anche quei giudizi intesi ad ottenere un determinato risultato, quali i giudizi in materia di stato delle persone, i giudizi costitutivi necessari o i giudizi di divisione. In questi casi, non potendosi far questione di soccombenza come fatto oggettivo, la dottrina[18] ha proposto un correttivo secondo cui sopporterebbe il carico delle spese non chi si rivolge al giudice, il quale postula il conseguimento di un risultato legittimo, bensì chi è tenuto a subire l’azione. Pertanto, l’aver resistito o meno può influire sul riparto delle spese nell’ipotesi del giudizio di divisione nel quale, laddove non sorga contestazione sul diritto alla divisione, non potrà esservi soccombenza in senso proprio, donde la soluzione più corretta par esser quella di far gravare sulla massa le spese di lite.

4. Le ipotesi di responsabilità aggravata ex 96 c.p.c.

Come abbiamo poco sopra evidenziato, la regola della soccombenza può talora essere derogata ovvero attenuata da taluni correttivi, quali il principio c.d. di causalità e le regole particolari volte ad incentivare lo spirito conciliativo, talora essere, al contrario, resa più rigorosa, attraverso la trasformazione del suo fondamento giuridico, finanche ad assumere i caratteri di una vera e propria species di risarcimento dei danni. Trattasi della fattispecie della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c.; se infatti, come abbiamo sostenuto sovra, è vero che il nostro ordinamento attribuisce fondamento oggettivo alla responsabilità per le spese di lite – sulla scorta del rilievo già posto in luce secondo cui l’agire in giudizio costituisce l’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto e non può essere trattato in guisa di un fatto illecito – è altrettanto vero che lo “scorretto” esercizio del diritto d’azione (parimenti la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale) può essere preso in considerazione in sede di allocazione delle spese del processo. E ciò non solo per le ipotesi contemplate dall’art. 92 c.p.c. che – come già detto – sanziona con la compensazione parziale o totale delle spese il contegno processuale sleale. Lo spirito di malafede del litigante può essere preso in considerazione dal giudice in vista di un aggravamento della responsabilità per le spese: l’agire in giudizio o il resistere in mala fede (cioè sapendo di avere torto) o con colpa grave (ovvero avendo ritenuto la propria pretesa fondata in forza di una valutazione viziata da inescusabile superficialità) costituisce un comportamento sanzionabile, siccome valutato esser illecito, in forza di una norma speciale rispetto alla clausola generale di cui all’art. 2043 cod. civ.: si tratta della responsabilità da lite temeraria sanzionata dall’art. 96, co. 1, c.p.c. e cioè dell’obbligo di risarcire all’altra parte il danno prodotto dal processo, liquidabile, su istanza di parte, in sentenza, oltre alle rifusione delle spese[19]. Solo nell’ipotesi in cui l’agire o il resistere in giudizio abbiano assunto modalità tali da attribuire il carattere dell’illiceità i danni causati dal processo divengono risarcibili, sebbene l’unico luogo in cui possano essere chiesti è lo stesso processo. Si tratta di un fenomeno di preclusione extraprocessuale: il potere di richiedere il risarcimento del danno da lite temeraria si esaurisce in un potere endoprocessuale, collegato all’azione esercitata in quel processo o in quel grado di giudizio, inteso ad evitare che i processi siano a loro volta fonte di nuovi processi su questioni, invero, liquidabili con minor spreco di risorse giurisdizionali[20].

Particolarmente discussa è la natura giuridica della responsabilità da lite temeraria di cui abbiamo ora detto; infatti, è tendenza recente della dottrina ricondurre la responsabilità di cui all’art. 96, co. 1, c.p.c. nella discussa figura dell’abuso del processo ovvero quel particolare esercizio di un potere processuale, nonché del diritto d’azione, al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione. Facendo ricorso alla figura iuris dell’abuso del processo è possibile superare l’apparente dicotomia insita nella qualificazione di illiceità attribuita all’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, quale il diritto d’azione; sennonché la parte che ha agito per spirito di emulazione o ha resistito con intenti dilatori e defatigatori, comportando lo spreco della risorse giurisdizionali, si trova in una situazione di mala fede, rivelatrice di un abuso del diritto di azione al di là dello schema tipico e perciò foriero di un fatto illecito.

La condanna ex art. 96 c.p.c., per le ragioni illustrate, svolge una funzione deterrente e sanzionatoria, nel senso di scoraggiare iniziative processuali defatiganti e difettanti di un concreto interesse meritevole di tutela[21]. Orbene, ogni singolo atto del processo deve essere sorretto da un interesse al suo compimento, a cominciare dall’esercizio del diritto d’azione. Non pare dunque necessario, al fine di applicare la norma de qua, che la soccombenza sia totale. Nel quadro del giusto processo sarebbe irragionevole non esporre alla responsabilità aggravata per comportamento antiprocessuale la parte che abbia commesso un illecito processuale, sebbene poi sia risultata parzialmente vincitrice nel merito[22], ma ciò non toglie che, a prescindere dalla soccombenza nel merito, siano sanzionabili tutte quelle condotte, palesemente dilatorie, con riguardo a questioni di rito (es. regolamento di giurisdizione proposto, in difetto di interesse, dall’attore).

L’accoglimento della domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c. dà diritto ad un pieno risarcimento di tutti i danni che conseguono all’aver dovuto partecipare ad un processo ingiustificato. Al soccombente temerario vanno imputati, oltre al normale rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, anche quegli ulteriori oneri che il vincitore ha subito in conseguenza del processo abusivo: gli onorari delle quote c.d. non ripetibili, eventuali spese di viaggio, lucro cessante etc.

Non diversamente dal primo comma, la fattispecie di cui al comma 2° dell’art. 96 c.p.c. sanziona ipotesi peculiari di abuso del diritto d’azione: l’istituto della responsabilità aggravata viene applicato qualora il giudice accerti l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’azione esecutiva. Proprio la presenza di un titolo esecutivo permette il compimento delle iniziative indicate dall’art. 96, co. 2, c.p.c., ovvero è sufficiente un accertamento (di esistenza o probabilità del diritto per il quale si agisce) per rendere legittima l’esecuzione (c.d. efficacia incondizionata del titolo) o la cautela. Tuttavia, il momentaneo distacco tra il diritto accertato e racchiuso nel titolo esecutivo e la realtà giuridica (esposta a mutamenti) implica un certo grado di incertezza, nonché di affidamento all’autoresponsabilità di chi possiede il titolo per esercitare la c.d. azione esecutiva, nelle ipotesi in cui questi sia stato già soddisfatto ovvero qualora il diritto da realizzare coattivamente non esiste più (es. sia stata pronunciata l’inesistenza del diritto all’esecuzione contenuto nel titolo ai sensi dell’art. 615 c.p.c.). La responsabilità aggravata sussiste, nella particolare cornice del comma 2° dell’art. 96 c.p.c., ogni qual volta ci si avvale di uno strumento astrattamente legittimo ma con modalità che configurano un abuso di quel particolare diritto, ossia, riprendendo i verba legis, «senza la normale prudenza».

Su di un ultimo punto è necessario fare chiarezza prima di affrontare l’ipotesi presa in considerazione dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c.: in che rapporti sono i primi due commi dell’art 96 c.p.c.? Si suole sostenere in dottrina che l’art. 96 racchiuda ogni ipotesi (atipica) di responsabilità aggravata, mentre il secondo comma contempla ipotesi peculiari e ben specifiche, sicché ogni altra ipotesi di responsabilità aggravata, non risultante tra queste ultime, ancorché concernente il processo esecutivo o cautelare, rientrerebbe nella latitudine del comma primo; si fa riferimento, in ispecie, alle ipotesi di esecuzione iniziata senza titolo, ai processi cautelari iniziati o proseguiti al di fuori dei presupposti di legge, al divario fra il credito dedotto in sede di iscrizione di ipoteca o trascrizione di pignoramento e quello successivamente accertato[23]. Una precisazione sul punto è di fondamentale importanza poiché l’elemento psicologico sufficiente, ai fini della declaratoria di responsabilità aggravata di cui al comma 2, è la “colpa lieve” rappresentata dall’atteggiamento imprudente; l’art. 96, primo comma, presuppone invece la “colpa grave” ovvero l’atteggiamento doloso.

Non rimane ora che analizzare l’art. 96, co. 3, c.p.c. per concludere questa succinta rassegna in tema di condanna alle spese giudiziali. È doveroso premettere che da quando la l. n. 69/2009 ha aggiunto all’art. 96 un ulteriore comma (3°), che attribuisce al giudice il potere, esercitabile anche d’ufficio, e «in ogni caso» (dunque, prescindendo dalla temerarietà della lite[24], come pure si è sostenuto, e dalla domanda di parte) di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.

Dal 2009 ad oggi non poche censure di legittimità costituzionalità sono state sollevate a proposito dell’art. 96, co. 3, c.p.c. a causa della difficile lettura del testo della norma: La Corte costituzionale, con sentenza del 23 giugno 2016, n. 152, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, co. 3, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., laddove dispone che il giudice può anche d’ufficio condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e non dell’erario, come invece la sua natura sanzionatoria sembrerebbe imporre. Nella sentenza succitata, La Corte, avallando la tesi secondo cui l’art. 96, co. 3, c.p.c. avrebbe una natura sanzionatoria ed ufficiosa, causa l’offesa arrecata alla giurisdizione, intesa a garantire la ragionevole durata del processo, “in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato”, ha affermato che essa potrebbe ragionevolmente essere disposta a favore di quest’ultimo. Ma, la diversa soluzione adottata dal legislatore del 2009, non per questo potrebbe dirsi irragionevole ed arbitraria da consentire così di sanzionare l’esercizio della discrezionalità legislativa in materia di istituti processuali. I primi commentatori della sentenza[25] avevano prontamente rilevato che la scelta di porre la condanna della parte soccombente a favore della controparte sarebbe “plausibilmente” ricollegabile a ragione di effettività della tutela giurisdizionale, stante la maggior rapidità ed al minor onere con i quali la parte vittoriosa potrebbe provvedere alla riscossione della somma, rispetto a quelli che graverebbero sul soggetto pubblico. Ciò consentirebbe di assicurare una maggiore effettività alla misura sanzionatoria, che potrebbe così svolgere maggiormente la sua funzione deterrente e risolversi in strumento deflattivo del contenzioso, nonché deterrente delle condotte antiprocessuali. La Corte, con la pronuncia in commento, pare aver accolto la spiegazione data alla norma anzitempo da parte della dottrina secondo la quale la scelta di porre la condanna a beneficio della parte vittoriosa deriverebbe dalla convinzione che essa, diversamente dagli organi pubblici, avrà la cura di escuterla la controparte in via coattiva.

Seguitando, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, co. 3, c.p.c. per contrarietà rispetto agli artt. 25, co. 2, e 23 Cost. nella parte in cui la norma non prevede l’entità minima e massima della sanzione, rimettendo altresì la determinazione ad una scelta in via equitativa del giudice. Secondo il giudice remittente la disposizione in commento contrasterebbe con il criterio della prevedibilità della sanzione, richiamato a più fiate dalla Corte costituzionale[26], nonché dalla giurisprudenza della Sezioni Unite, le quali, aprendo le porte del nostro ordinamento al riconoscimento dei cd. danni punitivi[27], avrebbero precisato che ogni imposizione di prestazione personale esige un diaframma legislativo, soggiacendo alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., per cui sarebbe necessaria la “puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili” (i.e. prevedibilità).

Il Giudice delle Leggi ha dichiarato inammissibile la questione rispetto al parametro dell’art. 25, co. 2, Cost, mentre, qualificando la sanzione ex art. 96, co. 3, c.p.c. ha ritenuto che questa integri una prestazione patrimoniale coattiva, rientrante nella latitudine dell’art. 23 Cost. laddove precisa che le prestazioni patrimoniale devono essere imposte per legge. La Corte precisa, tuttavia, che si tratterebbe di una riserva di legge relativa, come già ebbe ad affermare[28], tale da non lasciare all’impositore la piena discrezionalità nella determinazione della sanzione. Pertanto, con riguardo alla lettera dell’art. 96, co. 3, il rinvio al criterio dell’equità estimatoria, nel ragionamento condotto dalla Corte, sarebbe sufficiente ad integrare una fattispecie legale in bianco.

Secondo la Consulta la fattispecie sarebbe informata al “contrasto all’abuso del processo, sanzionato, in particolare, con la condanna della parte soccombente a favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata dal giudice”. Sarebbe questa obbligazione, che si affianca al risarcimento del danno per lite temeraria, ad avere natura sanzionatoria dell’abuso del processo commesso dalla parte soccombente, non disgiunta però e come si è già detto, da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa. La questione di costituzionalità sollevata viene dichiarata infondata: infatti, vi sarebbe una sufficiente base di predeterminazione legale – come richiesto dalle sez. un. (v. nota 27) a proposito della riconoscibilità dei danni punitivi – per irrogare la sanzione de qua.

Ed infatti, da un lato, la Corte, nello sceverare il significato del richiamo all’equità contenuto nell’art. 96, 3° comma, c.p.c., afferma che in questo caso è il giudice a determinare l’an e il quantum della prestazione patrimoniale imposta; dall’altro, qualifica l’equità quale criterio integrativo di una fattispecie legale consistente in una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge. Sembra di poter leggere nelle parole della Corte il tentativo di far convivere nella stessa condanna quella duplice natura sanzionatoria e indennitaria, nel rispetto delle prescrizioni minime dell’art. 23 Cost.

Di particolare pregio, al fine di una corretta ricostruzione dell’istituto in esame, è il rilievo della sentenza in commento secondo cui l’art. 96, co. 3, c.p.c. racchiuderebbe uno strumento di repressione del c.d. abuso del processo. Sebbene il tema non possa essere affrontato compitamente in questa sede, qualche spunto è possibile trarre dall’orientamento del diritto vivente, secondo cui l’accesso alla tutela giurisdizionale andrebbe riservato ai soli interessi meritevoli di tutela; l’art. 96, co. 3, c.p.c. configurerebbe una sanzione di ordine pubblico, dettata con finalità deflative del contenzioso, nella repressione dell’abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata[29]. Il legislatore del 2009, foggiando questo nuovo istituto, ha voluto educare i litiganti ad un corretto esercizio del diritto d’azione, mettendo nelle mani del giudice uno strumento sanzionatorio che prescinde, ma non mancano voci in senso contrario[30], dalla prova dell’elemento psicologico richiesto ai fini del risarcimento del danno aquiliano.

Nella lettura dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., bisogna enfatizzare quegli elementi che consentano di dire che saremmo di fronte ad una fattispecie, altresì, autonoma di lite temeraria, la quale quindi non abbisogna di quel requisito soggettivo (mala fede o colpa grave), come invece sostenuto da parte della giurisprudenza, la quale nell’interpretare l’incipit in ogni caso” del 3° comma dell’art. 96, afferma che si tratta del richiamo a tutti i casi di responsabilità aggravata di cui alla rubrica della norma, e che quindi devono intendersi evocati i presupposti del primo comma: avere la parte soccombente agito o resistito con mala fede o colpa grave. Peraltro è doveroso sottolineare che l’orientamento più recente della Cassazione non è univoco in punto di doverosità o meno della prova dell’elemento soggettivo. Così, se da un lato vi sono pronunce per le quali non è richiesto, essendo sufficiente il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo[31], bisogna invero dare conto che non sono mancate pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite, di segno opposto[32].

A nostro avviso, l’espressione “in ogni caso” varrebbe ad avallare tutt’altra tesi; infatti, sarebbe possibile svincolare la fattispecie dal richiamo alla lite temeraria, ammettendo che la sanzione di cui al comma 3° possa essere irrogata anche nelle ipotesi contemplate dall’art. 92, co. 2, c.p.c. ovvero nei casi di soccombenza parziale, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, di talché verrebbero in rilievo le sole condotte oggettivamente orientate alla commissione di un illecito processuale ovvero veicolate da un uso divergente rispetto alla precipua funzione degli strumenti processuali. Svincolare l’applicazione della sanzione di cui al comma 3° dal requisito della soccombenza totale comporta, sul piano applicativo, un allargamento delle maglie di applicabilità della disposizione in questione, il tutto con un effetto deflativo del contenzioso, stante la funzione deterrente di azionamento di pretese infondate in giudizio, e di promozione della cultura del giusto processo.

Da tutto quanto si è detto consegue che mentre la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. presuppone la pronuncia negativa sull’esistenza del diritto ad agire in sede di cognizione o in executivis, la condanna alla sanzione pecuniaria è volta, altresì, a stigmatizzare il comportamento processuale che integri un abuso del processo, per quanto detta categoria sia ritrosa rispetto ad esigenze di tipizzazione. A batter questa via l’art. 96, co. 3, c.p.c.  pare ben coordinarsi con quei correttivi alla regola della soccombenza che abbiamo compendiato sotto l’opposto principio della causalità, i quali, sebbene al diverso fine del riparto delle spese di lite, prescindono dal requisito di carattere oggettivo della soccombenza totale.

 

 


[1] In tal senso M. CAPPELLETTI, Estinzione del processo per mancata anticipazione delle spese, in Riv. dir. proc., 1954, II, p. 230 e ss, spec. 241, ove si afferma, con riguardo agli atti che non sono “chiesti” da alcuna delle parti, che il giudice dovrà porre le spese a carico dell’una o dell’altra parte, ricercando l’interesse prevalente al compimento dell’atto.
[2] Cfr. E. GRASSO, Della responsabilità delle parti, in Commentario c.p.c. diretto da E. ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, p. 975 e ss; A. GIUSSANI, Spese giudiziali (dir. proc. civ.), in Diritto online Treccani, 2013.
[3] G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, 3° edizione, con prefazione di V. ANDRIOLI, Napoli, 1965, p. 81; ID, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Roma, 1935, p. 147.
[4] F. CORDOPATRI, Un principio in crisi: victus victori, in Riv. dir. proc., 1, 2011, p. 265 e ss; G. MONTELEONE, Dir. proc. civ., I, Padova, 1994, p. 163, secondo cui la soccombenza sarebbe sempre il risultato di una forma di abuso del processo.
[5] C. MANDRIOLI & A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Milano, 2017, p. 403.
[6] G. CHIOVENDA, Principii, cit., p. 901; ID, La condanna alle spese giudiziali, II, Roma, 1935.
[7] Così F. CARNELUTTI, Causalità e soccombenza in tema di condanna alle spese, in Riv. dir. proc., 1956, II, p. 241 e ss; in giurisprudenza v. Cass., 13 gennaio 2015, n. 373, in banca dati DeJure.
[8] F. CORDOPATRI, L’abuso del processo, II, Diritto positivo, Padova, 2000, pp. 250 e ss, 434 e ss.
[9] F. CORDOPATRI, Un principio in crisi: victus victori, cit., p. 268.
[10] G. CHIOVENDA, Principii, cit., p. 46
[11] G. CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1930, p. 14.
[12] G. CHIOVENDA, La condanna, cit., p. 197 e ss.
[13] Cfr. C. MANDRIOLI & A. CARRATTA, Diritto processuale civile, cit., p. 404, nota 17.
[14] Classico il riferimento a E. T. LIEBMAN, L’azione nella teoria del processo civile, in Riv. dir. proc., 1950, p. 53 e ss; sui termini del dibattito si veda L. P. COMOGLIO, La garanzia costituzionale dell’azione e il processo civile, Padova, 1970, p. 46 e ss.
[15] Così F. CORDOPATRI, Un principio in crisi, cit., p. 273.
[16] Così a partire da Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297; v. anche Cass., 13 aprile 2017, n. 9570 in banca dati DeJure. Nello stesso senso v. Protocollo di intesa fra Cnf e Corte di Cassazione sulla redazione dei motivi di ricorso per cassazione del 17 dicembre 2015.
[17] Si rinvia per queste ed altre considerazione, si vis, al nostro contributo, Il processo civile tra ragionevole durata ed efficienza: il case management come spunto de iure condendo, in www.diritto.it.
[18] Cfr. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2019, p. 644; C. MANDRIOLI & A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2017, p. 408; più analiticamente sul tema si rinvia a E. GRASSO, Della responsabilità delle parti, in Commentario c.p.c. diretto da E. ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, p. 988; ID, Spese del giudizio divisorio ed espropriazione di beni indivisi, in Giur. it., 1959, I, 1, p. 127 e ss.
[19] Sul punto v. A. GIUSSANI, Responsabilità aggravata (dir. proc. civ.), in Diritto on line Treccani, 2012; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2019, p. 648; C. MANDRIOLI & A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2017, p. 411. Per l’applicabilità dell’istituto anche nel processo tributario contro il comportamento antiprocessuale dell’Amministrazione Finanziaria v. Cass., sez. un. 3 giugni 2013, n. 13899, in banca dati DeJure.
[20] Sicché la domanda proposta in un altro giudizio sarebbe non già improponibile, bensì priva del suo oggetto di diritto sostanziale (cfr. Cass., 18 aprile 2007, n. 9298) e determinerebbe cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c. dell’eventuale pronuncia in punto di responsabilità aggravata (Cass., 10 febbraio 2017, n. 3524).
[21] Così M. F. GHIRGA, La meritevolezza delle tutela richiesta, Milano, 2004; ID, Abuso del processo e sanzioni, in L’abuso del processo,Atti del XXVIII convegno nazionale dell’associazione italiana tra gli studiosi del processo civile, Urbino, 23-24 settembre 2011, p. 136 e ss.
[22] A ben vedere la giurisprudenza è di tutt’altro avviso, cfr. Cass., 3 aprile 2015, n. 6860, secondo cui la responsabilità aggravata non può mai essere pronunciata nei confronti della parte che risulti parzialmente vittoriosa nel merito. La dottrina sul punto rivela molte perplessità, v. M.F. GHIRGA, Abuso del processo e sanzioni, in L’abuso del processo, cit., p. 137; ancora, L.P. COMOGLIO, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2008, p. 319 e ss, spec. 347, secondo cui sarebbe da rimproverare l’atteggiamento giurisprudenziale che, troppo rigidamente, subordina la condanna di cui all’art. 96, co. 1, c.p.c. alla totale soccombenza, intesa come fatto oggettivo rapportato all’esito della lite. Per l’A. la norma se letta a contrariis avrebbe quantomeno il pregio di racchiudere la fonte testuale del principio di “buona fede”, da affiancarsi ai doveri di lealtà e probità, di cui all’art. 88 c.p.c., in quanto, diversamente da quest’ultimi, concernenti il comportamento nella causa, l’art. 96, co. 1 c.p.c., sanzionerebbe il contegno abusivo nell’introduzione della causa.
[23] In giurisprudenza, cfr. Cass., 24 luglio 2012, n. 14699, in Riv. dir. proc., 2013, p. 1512 e ss, con nota favorevole di M. F. GHIRGA; Cass., 30 luglio 2010, n. 17902, in Foro it., I, 3134. Non sono mancate voci contrarie in dottrina e giurisprudenza: v. L. MONTESANO, Sulla speciale responsabilità per imprudente esecuzione in materia di istruzione preventiva, in Giur. it., 1956, I, 1, p. 1037; nonché Cass., 3 novembre 1955, n. 3581.
[24] In questo senso, C. MANDRIOLI & A. CARRATTA, Diritto processuale civile, cit., p. 416; M.F. GHIRGA, Corte costituzionale e “sanzioni” processuali, in Giur. it., 2020, p. 578 e ss, spec. 583; ID, Abuso del processo e sanzioni, in L’abuso del processo, Atti del XXVIII convegno nazionale dell’associazione italiana tra gli studiosi del processo civile, Urbino, 23-24 settembre 2011, p. 136 e ss.
[25] M. F. GHIRGA, Sulla “ragionevolezza” dell’art. 96 comma 3° c.p.c., in Riv. dir. proc., p. 498 e ss.
[26] V. Corte Cost. 23 giugno 2016, n. 152.
[27] Si tratta della nota sentenza Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in Foro It., 2017, I, con la quale le Sezioni Unite, pronunciandosi exart. 363 c.p.c., hanno affermato: “posto che la responsabilità civile non ha solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma persegue altresì la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria, non può ritenersi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi, dovendosi comunque verificare, ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera che statuisca in tal senso, che essa sia stata resa nell’ordinamento d’origine su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i suoi limiti quantitativi”. Nel senso dell’inquadramento dell’art. 96, co. 3, c.p.c. fra le ipotesi tipiche di danni punitivi, presenti de iure condito, nel nostro ordinamento v. nota parzialmente adesiva a sentenza di C. CONSOLO, in Corr. giur., 2017, p. 1042 e ss.
[28] V. Corte Cost. n. 36/59.
[29] Cfr. Cass., 21 novembre 2017, n. 27623, in banca dati DeJure.
[30] C. MANDRIOLI & A. CARRATTA, Diritto processuale civile, cit., p. 417, parlano di temerarietà attenuata, facendo rientrare la sanzione di cui al comma 3° nella lite temeraria e, più genericamente, nel genus dell’art. 2043 cod. civ.
[31] V. Cass., Sez. III, 25 giugno 2019, n. 16898, v. anche: Cass., Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25176 (ord.); Cass., Sez. VI, 10 settembre 2018, n. 21943; Cass., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623, in banca dati
[32] Cass., Sez. un,13 settembre 2018, n. 22405, in banca dati DeJure, dovendosi pronunciare sulla giurisdizione, ha affermato con riferimento al 3° comma dell’art. 96 c.p.c., che “è necessario l’accertamento in capo alla parte soccombente della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame, ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Nello stesso senso si era già espressa Cass., Sez. un., 20 aprile 2018, n. 9915. Conformi alle pronunce delle Sezioni unite, Cass., Sez. II, 3 settembre 2019, n. 22042 e Cass., Sez. II, 18 settembre 2019, n. 23319.

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