La conferenza di servizi dopo la riforma Madia
La conferenza di servizi è stata introdotta dalla l. 241/90 con gli artt. 14 e ss., modificata dapprima dalla l. 69/2009 e poi rinnovata con la nuova disciplina introdotta dal dlgs. 127/2016 con la cd. Riforma Madia.
La conferenza di servizi è una modalità organizzativa procedimentale che garantisce la cooperazione tra le varie amministrazioni allo scopo di attuare la cd. semplificazione amministrativa.
Infatti, attraverso la conferenza, il legislatore ha voluto evitare che procedure, anche particolarmente complesse, potessero rallentare la macchina amministrativa.
Proprio la partecipazione simultanea di più amministrazioni assicura che il procedimento avvenga in maniera semplificata laddove le amministrazioni siano chiamate a pronunciarsi in luoghi e tempi differenti.
Questo sistema è volto a garantire la conclusione del procedimento in tempi sicuri e con elevata certezza rispetto all’esito positivo o negativo dello stesso.
Tale istituto ha solo oggi trovato una sua stabilità.
Le criticità che hanno impedito di centrare l’obiettivo della semplificazione, così come definito dalla l. 241/90, sono state varie.
Innanzitutto la difficoltà nello svolgere un così elevato numero di conferenze attraverso le svariate riunioni che spesso venivano disertate dalle amministrazioni interessate, ma anche il mancato rispetto dei termini del procedimento o la mancata espressione del parere da parte dell’amministrazione competente.
Con la cd. riforma Madia la disciplina generale della conferenza di servizi rientra nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo lett. m), della Costituzione.
Difatti, il dlgs. 127/2016 al titolo I reca le modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi, attuata mediante modifica degli artt. da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990; mentre il titolo II contiene le disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi.
Questo impianto sistematico e di riconoscimento costituzionale ha garantito una più pratica applicazione della conferenza.
Difatti, a seconda della fase procedimentale in cui viene utilizzata e, dello scopo per cui è posta in essere, vi sono tre tipi di conferenza di servizi: istruttoria, decisoria e preliminare.
Per quanto concerne la conferenza istruttoria può essere indetta, per l’appunto, nella fase istruttoria ed è facoltativa. Infatti è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente (per il tramite del responsabile del procedimento) e può essere richiesta da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento o da parte di un privato interessato.
Tale conferenza è richiesta per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo ovvero in più procedimenti amministrativi connessi (c.d. conferenza di servizi interprocedimentale), riguardanti medesime attività o risultati. Per questo motivo essa serve solo ad evidenziare le esigenze e gli interessi di ciascuna amministrazione coinvolta. Dal momento in cui vengono rilevate tale esigenze, l’amministrazione procedente rimane libera di determinare il contenuto del provvedimento e non è necessario che essa motivi perché abbia dissentito da quanto concordato in precedenza, visto che, in tal caso, il provvedimento potrà essere censurato per difetto di motivazione o per violazione del principio dell’affidamento.
La conferenza decisoria, prevista dall’art. 14, co. 2 L. 241/90, così come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016, permette all’amministrazione procedente di emettere una decisione che sostituisce ed incorpora in sé tutte le differenti decisioni delle amministrazioni coinvolte.
La conferenza decisoria, generalmente facoltativa, diventa obbligatoria laddove occorra acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso da parte di diverse amministrazioni. Può essere indetta dall’amministrazione procedente (sempre nella persona del responsabile del procedimento ed è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti, quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche.
Il legislatore ha previsto due modalità di svolgimento della conferenza decisoria: semplificata e simultanea.
La conferenza semplificata diventa la modalità ordinaria della conferenza di servizi decisoria in quanto si svolge in modalità telematica e asincrona (non ci sono riunioni in presenza, ma solo invio dei documenti per via telematica).
La conferenza simultanea costituisce, invece, l’eccezione in quanto tale modalità di riunione sincrona si tiene solo quando sia strettamente necessario. Infatti, requisito indispensabile perché possa svolgersi un reale confronto, volto alla composizione tra le diverse posizioni, è la simultanea presenza delle amministrazioni interessate. Invero, l’amministrazione procedente convoca la conferenza simultanea nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza semplificata qualora ci siano atti di assenso condizionati o atti di dissenso con indicazioni necessarie per l’assenso che richiedono modifiche sostanziali.
Infine, la conferenza di servizi preliminare, prevista dalla comma 3 dell’art. 14 L. 241/90, ha lo scopo di indicare al richiedente, prima che quest’ultimo presenti un’istanza o un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, istanze o progetti preliminari, di particolare complessità. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14‐bis della l.241/90 ossia come per la conferenza semplificata con i termini che possono essere abbreviati fino alla metà.
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