La confisca “antimafia”

La confisca “antimafia”

Il contrasto alla criminalità si è rivelato, nel tempo,  molto complesso, soprattutto perchè le ramificazioni della criminalità organizzata affliggono vari settori della vita sociale ed economica.

Insieme agli strumenti tradizionali previsti dal quadro giuridico ed aventi un approccio repressivo, il legislatore ha introdotto misure cautelari incentrate sul ripristino della legalità attraverso un attacco contro i benefici economici acquisiti mediante la commissione dei reati.

Ad oggi, la confisca è l’unica misura di sicurezza reale e consiste nell’espropriazione delle cose attinenti al reato, perché servirono o furono destinate a commetterlo o perché ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto o perché la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione di esse costituisce reato.

L’articolo di riferimento è il 240 del Codice Penale. Il primo comma definisce la c.d. confisca facoltativa ovvero basata sulla discrezionalità del giudice e conseguente ad una sentenza di condanna; i beni confiscabili sono quelli strumentali alla commissione del reato, ossia il prodotto e il profitto dello stesso.

Il secondo comma introduce i casi di confisca obbligatoria per altre categorie ed individua quali beni confiscabili il prezzo del reato e alcuni beni ritenuti intrinsecamente criminali.

È poi consentita la confisca anche in assenza di condanna in sede penale per i beni strumentali alla commissione del reato (c.d. confisca di prevenzione o antimafia).

Negli anni la confisca tradizionale prevista dall’ art. 240 c.p. ha dimostrato i suoi limiti per la difficile applicazione in presenza di nuove forme di criminalità. Da un lato non era agevole distinguere tra prezzo e profitto (discrimine tra facoltatività e obbligatorietà), dall’altro era arduo individuare con precisione il nesso tra commesso reato e cosa, potendosi intervenire solo nei confronti dei beni che erano conseguenza diretta dell’illecito.

L’ inadeguatezza della confisca tradizionale e la necessità di ampliare l’area dell’intervento nei confronti di reati di particolare allarme sociale sono le principali ragioni che hanno portato ad introdurre nuove forme di confisca dirette a privare l’autore del reato del quantum di cui ha beneficiato.

Vengono, così, inserite nell’ordinamento numerose ipotesi di confisca obbligatoria del profitto del reato e plurime ipotesi di confisca per equivalente (o di valore) che consente, qualora non sia possibile la confisca “diretta” del profitto, quella di beni per un valore corrispondente di cui il condannato ha la disponibilità diretta o indiretta.

La confisca allargata (o per sproporzione),invece, prevede la confisca nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall’articolo 416 bis e per altri gravi reati, del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui «il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.». Si pone in primo piano la mera sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni, ma non si  richiede la provenienza illecita del bene, trattandosi di misura patrimoniale penale che segue una condanna. Tale  confisca, infatti, ha come presupposto la sola condanna del soggetto. Con la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Si trae, dunque, una presunzione circa l’origine illecita del patrimonio “sproporzionato” a disposizione del condannato.

Accanto a queste forme di confisca penali, che si muovono su un doppio binario, talvolta come misure di sicurezza (reali), altre volte come sanzione, l’ordinamento offre un “terzo binario” rappresentato dalla confisca di prevenzione che consente di intervenire nelle tre forme di criminalità da profitto: mafia, corruzione ed evasione fiscale.

L’applicazione della confisca di prevenzione richiede l’accertamento di presupposti soggettivi e oggettivi. Tradizionalmente si indicano tre presupposti soggettivi: la riconducibilità della persona a una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore; la pericolosità sociale della persona; l’attualità della pericolosità.

Accertati i presupposti soggettivi, per procedere a sequestro (prima) e a confisca (poi) devono ricorrere due presupposti oggettivi: la disponibilità, diretta o indiretta, del bene da parte del proposto e l’esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l’attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

Sia in dottrina che in giurisprudenza sono state espresse diverse perplessità circa la classificazione della confisca di prevenzione tra le misure di sicurezza, infatti, con le altre misure di sicurezza la confisca di prevenzione ha in comune lo scopo della prevenzione dei reati, ma, mentre le altre misure hanno come presupposto la pericolosità del soggetto, la confisca di prevenzione ha innanzitutto come presupposto la pericolosità della cosa.

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite che hanno affermato la natura preventiva della confisca stabilendo che la finalità è quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti che non possano dimostrarne la legittima provenienza.

In tale direzione è stata emanata la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea che deve essere recepita entro 30 mesi dagli Stati membri.


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Rosaria Panariello

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