La contemporanea iscrizione universitaria, una travagliata conquista

La contemporanea iscrizione universitaria, una travagliata conquista

Abstract (ITA) Il presente contributo propone una ricostruzione storica in merito all’annoso tema della doppia immatricolazione ai corsi universitari, consentito, oggi, grazie all’intervento normativo avvenuto con la L. 12 aprile del 2022, n. 33 che ha modificato il R.D. 1592 del 1933, ossia il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, una delle leggi più obsolete d’Italia, che costituisce l’impalcatura di tutto il sistema universitario. Trattasi di una tematica fortemente sentita e dibattuta dagli studenti universitari che oggi trova finalmente una soluzione concreta in quanto, grazie alla doppia iscrizione, verrà favorita l’interdisciplinarità del sapere, volta alla creazione di figure professionali rispondenti alla odierna variabilità e complessità del mercato del lavoro nazionale ed estero.

Abstract (EN) This contribution proposes a historical reconstruction of the long-standing issue of double enrollment in university courses, allowed today, thanks to the regulatory intervention that took place with the Law of 12 April 2022, n. 33 which amended the R.D. 1592 of 1933, namely the Consolidated Law on Higher Education, one of the most obsolete laws in Italy, which constitutes the framework of the entire university system. This is a topic strongly felt and debated by university students which today finally finds a concrete solution as, thanks to the double enrollment, the interdisciplinarity of knowledge will be favored, aimed at creating professional figures responding to today’s variability and complexity of the labor market. national and foreign.

Sommario: 1. Il divieto della doppia immatricolazione – 2. Gli interventi normativi del nuovo millennio – 3. Legge n. 33 del 12 aprile 2022 – 4. Il primo decreto attuativo e conclusioni

1. Il divieto della doppia immatricolazione

Con il Regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 veniva delineata l’attuale impostazione organizzativa del Sistema Universitario Italiano. Tale normativa è da sempre stata oggetto di numerose critiche ed ingenti modifiche susseguitesi nel tempo (da ultimo la L. 10 del 10/2/2020[1]), volte ad attualizzare l’Università alle esigenze contestuali moderne ed all’evoluzione della didattica universitaria.

Della fonte normativa in commento è stato sempre oggetto di dibattito il portato normativo dell’art. 142[2] che impediva agli studenti italiani di frequentare contemporaneamente due percorsi universitari attivi nello stesso o in due distinti atenei, in Italia o all’estero. Segnatamente, l’iscrizione ad un corso di laurea, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, master (di I° o II° livello) o tirocinio formativo, non consentiva contemporanee iscrizioni ad altri percorsi universitari, fatta eccezione per l’iscrizione a corsi di formazione che non prevedevano il rilascio di titoli accademici ed a corsi di istituti superiori di studi musicali e coreutici[3].

Orbene, la ratio sottostante a tale impostazione normativa affonda le sue radici nel contesto economico sociale dei primi anni del novecento, caratterizzato da un’economia chiusa, che faceva forte leva sul mercato e sul lavoro agricolo. Pertanto l’allora legislatore, non potendo sottrarre forza lavoro al florido mercato de quo e cercando di favorire coloro che decidevano di intraprendere un percorso formativo superiore, dispose l’unicità di immatricolazione che garantiva agli studenti l’immediata collocazione all’interno dell’allora mondo del lavoro.

Nella totale inesperienza legislativa in materia, il legislatore compose la disposizione tralasciando altresì un aspetto fondamentale: la previsione di eventuali sanzioni nelle ipotesi di violazione del divieto di doppia immatricolazione. Per questi motivi, successivamente sono stati proprio gli Atenei, in virtù della propria autonomia regolamentare, a sanzionare la violazione, disponendo l’annullamento d’ufficio degli esami sostenuti e degli eventuali titoli conseguiti con il secondo corso di laurea.

È altresì da considerare che la normativa in esame risale ad un’epoca antecedente alla nostra Costituzione e per questo non è intrisa di quei principi Costituzionali di libertà, sviluppo e diritto all’istruzione e alla cultura, oggi imprescindibili, e sanciti negli artt. 9, 33 e 34 Cost[4].

Sul piano pratico, tuttavia, la preclusione imposta dal divieto ha di fatto minato i percorsi di formazione culturale, impedendo la possibilità di frequentare parallelamente più corsi di laurea, master o scuole si specializzazione utili per acquisire ulteriori competenze utili per lo svolgimento della futura professione.

Paradossalmente, tale impostazione normativa afferiva esclusivamente al mondo della formazione pubblica, lasciando aperta la possibilità per gli studenti di frequentare master non universitari offerti da società private molto più costosi e talvolta anche meno formativi.

All’esito di tali considerazioni, il legislatore moderno è chiamato a far fronte alle necessità di garantire lo sviluppo di una formazione culturale caratterizzata sempre più da flessibilità, fluidità e trasversalità delle competenze richieste dal mondo del lavoro.

2. Gli interventi normativi del nuovo millennio

Alle porte del nuovo millennio, con la riforma del sistema universitario dettata dal D.M. 509/99, che aveva come obiettivo offrire una maggiore flessibilità del sistema universitario, adeguando la struttura dei corsi di formazione alle esigenze del mondo del lavoro, nonché della volontà ministeriale di omogeneità internazionale del sistema universitario italiano, si avvertì la necessità di superare tale preclusione posta dall’art. 142 D.R. n. 1592, ormai vetusta.

Nell’attesa di una riforma strutturale, diverse sono state le tecniche elusive del divieto adottate dalle varie Università, le quali, tuttavia, non hanno quasi mai riscosso particolare successo. Fra queste, si può ricordare la c.d.  “double degree” (in convenzione con altri Atenei europei) che permetteva agli studenti di frequentare un corso parallelo in una Università estera contestualmente a quello italiano; tuttavia la citata tecnica oltre a non risolvere il problema della doppia immatricolazione, costringeva lo studente a preferire Atenei esteri in luogo a quelli statali.

Un primo tentativo, invano, di novella a livello Unionale venne compiuto nel 2003 dall’europarlamentare Gianni Pittella. L’esito tuttavia, risultò inconcludente, in quanto, sulla scorta di una sua interrogazione scritta alla Commissione europea[5], l’interrogato organo si defilò da ogni esaustivo riscontro, negando la propria competenza in materia[6].

Nell’ottica dell’abrogazione dell’art. 142 c.2 del D.R. in commento è di interessante valore, come excursus normativo intervenuto nell’ultimo decennio, a vantaggio di un vero “obbligo” di riforma del sistema, la ricostruitone effettuata dal Dossier n. 223 del 4/11/2019 stilato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati nel quale sono riportate tutte le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate nella sola XVIII° Legislatura, quella attuale[7].

Si legge appunto che le proposte di legge volte all’uopo, sono state promosse sia dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che dallo stesso Parlamento.

Più nello specifico, il dossier ricorda che l’art. 142 secondo comma vieta l’iscrizione contemporanea a diverse università ed a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa Università o dello stesso Istituto ed a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, salvo il disposto dell’art. 39, primo comma, let. c)[8], che consentiva l’iscrizione degli studenti delle università e degli istituti superiori alle scuole speciali e di perfezionamento di cultura militare istituiti presso le Regie università e presso i Regi Istituti superiori di ingegneria.

In prima analisi segnala che, in materia di compatibilità dell’iscrizione a più corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico, il MIUR – con nota 1788 del 13 novembre 2009 della Direzione generale per il personale scolastico, che richiamava la nota 2234 del 26 ottobre 2009 della Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio – precisava che “è ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti”.

Successivamente, interveniva l’art. 29, co. 21, della L. 240/2010[9] che ha previsto – in deroga a quanto disposto dall’art. 142, secondo comma, del R.D. 1592/1933 – che con decreto del Ministro (da emanare previo parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale), dovevano essere disciplinate le modalità organizzative per consentire la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza.

Altresì veniva dunque emanato il D.M. 28 settembre 2011[10] che, in particolare, disponeva che lo studente dovesse presentare, al momento dell’iscrizione, i piani di studio previsti dai due ordinamenti, per la verifica della compatibilità con la contestuale frequenza e con l’impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso, e la conseguente approvazione da parte dei competenti organi delle strutture didattiche. Queste ultime concordavano inoltre le modalità per la verifica di vari aspetti, fra i quali il rispetto dei piani di studio, le attività formative svolte, l’acquisizione dei crediti formativi che, comunque, non potevano essere più di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

Continua il dossier, ricordando che, in ordine alla possibilità di iscriversi a più di un corso di laurea contemporaneamente, si era espresso anche il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Nello specifico, con la raccomandazione approvata nell’adunanza n. 5 del 9 e 10 marzo 2017, il CNSU – ricordata la precedente mozione approvata all’unanimità dall’adunanza n. 13 del 7 e 8 maggio 2015 – auspicava la modifica dell’art. 142 del R.D. 1592/1933 nel senso di mantenere il divieto di contemporanea iscrizione a diversi corsi di laurea o di diploma “solo in caso entrambi si configurino come ad accesso programmato”.

Per completezza, affrontando questioni legate alla ricerca, ricordava inoltre che l’art. 22, co. 3, della L. 240/2010 prevede che la titolarità dell’assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.

Tale dossier, conclude, come detto i premessa, sancendo che “le relazioni illustrative di cui sono corredate tutte le proposte di legge sottolineano, in particolare, la necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti degli altri paesi europei, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, favorendo così anche l’interdisciplinarietà del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro. Alcune di esse, inoltre, evidenziano che il divieto di iscrizione contemporanea impedisce gli accordi tra atenei italiani in materia di “titoli congiunti”, lasciando agli studenti italiani la possibilità di conseguire un “double degree” solo sulla base di accordi stipulati tra università italiane e atenei stranieri”.

Sul punto è doveroso anche precisare che oltre alle spinte politiche nazionali, nel 2018 la giurisprudenza unionale della Corte di Giustizia U.E. si è espressa in segno favorevole sulla questione della doppia immatricolazione con la Sentenza sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Consiglio di Stato italiano nella causa tra il Ministero della Salute ed il dott. Hannes Preindl[11] (laureato, con doppia immatricolazione presso l’Università austriaca, contemporaneamente odontoiatria e in medicina e che voleva esercitare la professione medica in Italia) statuendo che  “titoli universitari conseguiti nell’ambito di corsi di laurea svolti in parte contemporaneamente devono essere riconosciuti in modo automatico in tutti gli Stati membri qualora risultino soddisfatte le condizioni minime di formazione stabilite dal diritto dell’Unione”.

Orbene, una reale svolta a questa travagliata questione, finalmente è avvenuta con l’approvazione da parte della Camera dei Deputati (il 12.10.2021) e dal Senato (il 6 aprile 2022) della proposta di legge del Ministro Schullian ed altri dal nome “Modifica all’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola”.

Ad onta di ciò, la Legge n. 33 del 12 aprile 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, rubricata come “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, ha abrogato il comma 2 dell’art. 142 del D.R. n. 1592/33 consentendo l’iscrizione di ciascuno studente, contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

3. Legge n. 33 del 12 aprile 2022

Come si legge nella nota ai Rettori ed ai Direttori Generali delle Università italiane a firma del Direttore Generale Dott. Gianluca Cerracchio, la legge in commento ha introdotto nel sistema legislativo italiano una novità lungamente attesa e foriera di favorevoli opportunità per gli studenti.

Con essa viene sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, eliminando così il divieto disposto dall’art. 142 c. 2 D.R. 1592/1933.

Tale assetto normativo ha permesso in questo modo di allineare la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex art. 21 T.F.U.E.[12] e di diritto all’istruzione ai sensi dell’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.[13].

Ratio legis è quella di consentire la concreta frequenza contemporanea a due percorsi formativi diversi in modo tale da arricchire il bagaglio culturale dello studente e quindi di aumentare le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro.

Il testo normativo si compone di sei articoli e, nel dettaglio, l’art. 1 prevede la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, escludendo tuttavia espressamente al comma 2 la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni.

Consente inoltre l’iscrizione contemporanea ad un corso di laurea o di laurea magistrale ed a un corso di master, dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea ad un corso di dottorato di ricerca ed a un corso di specializzazione medica.

Il medesimo art. 1 chiarisce che, ai fini dell’iscrizione ai singoli corsi di studio, è necessario in ogni caso il possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’accesso a tali corsi.

Similmente all’art. 2 co. 1 è sancita la facoltà per lo studente di iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo grado o di secondo grado o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all’art. 2 L. 508/99[14].

D’altra parte al comma 6 si stabilisce ancora che è consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, specificando al comma 4, analogicamente a quanto disposto dall’art. 1 co. 2, che non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ed estere.

Per quanto concerne l’art. 3 della legge in commento, lo stesso detta norme in materia di diritto allo studio nei casi dell’eventuale doppia iscrizione di cui agli artt. 1 e 2.

Segnatamente al comma 1 dell’art. 3 si prevede che lo studente, contemporaneamente iscritto a due corsi di cui agli artt. 1 e 2, possa beneficiare, limitatamente a quella delle due iscrizioni scelta dallo stesso, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio, fermo restando l’esonero totale o parziale del versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Diversamente, l’art. 4 intende agevolare gli studenti, ai fini della contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore, sancendo le modalità ed i criteri da adottare per la doppia immatricolazione.  Il comma 1, pertanto, dispone che con decreto del Ministro dell’Università e Ricerca (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all’art. 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria per l’acquisizione di titoli finali doppi o congiunti.

Ulteriore novità inserita all’interno del medesimo articolo è la previsione delle modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente e quelle di raccordo con il curriculum dello stesso, che permette l’accesso sulla piattaforma attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta di identità elettronica, così come previsto dall’art. 64 commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs 82/2005.

Da ultimo al comma 3 è previsto che con Decreto Ministeriale sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione e consentire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.

La nota del Direttore Generale richiamata, si chiude sancendo che la legge 33/2022 dispiegherà i propri effetti dall’anno accademico 2022/2023 e che sarà dovere dello Stato prevedere dei decreti attuativi che ne daranno reale concretezza. Primo dei tre programmati il D.M. 930 del 29.07.2022.

4. Il primo decreto attuativo e conclusioni

Come già disposto nella nota testé richiamata, in data 29 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto n. 930 del Ministro dell’Università e della Ricerca che ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale a partire dall’anno accademico 2022-2023.

Segnatamente si specifica che a questo decreto ne seguiranno altri due, tesi a stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per l’iscrizione contemporanea a due corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale (come medicina e psicologia), nonché a facilitare la doppia iscrizione ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nel dettaglio il decreto, composto da 7 articoli, si apre, in virtù dell’autonomia regolamentare universitaria, disponendo all’art. 1 che le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

Ha previsto così all’art. 2 che gli studenti possono iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio se appartengono a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e se i due corsi si differenziano per almeno due terzi delle attività formative, conseguendo due titoli di studio distinti; a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica; a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Continua, stabilendo che in caso di contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca ed a un corso di specializzazione medica, la frequenza contestuale è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole università; a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica; a due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

Specifica altresì al comma 9 che, nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (escludendo da questa casistica i corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista solo per attività laboratoriali e di tirocinio), è consentita l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

Il decreto prevede anche all’art. 4 le modalità per agevolare l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio, come la possibilità per le università di attivare la didattica a distanza o di prevedere modalità organizzative coerenti con una frequenza part-time degli studenti, e disciplina gli aspetti legati al diritto allo studio, stabilendo, tra le altre cose, che l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica a entrambe le iscrizioni.

Il testo normativo infine si chiude con l’art. 7 che ha chiarito, in merito ai benefici studenteschi facenti capo al diritto allo studio, che lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio e che lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Orbene in conclusione, l’approvazione di questa riforma, utilizzando le parole del Ministro del MUR, “rappresenta un grande risultato che consente al nostro Paese di fare un passo in avanti nella formazione universitaria, in linea con il contesto internazionale”. In questo modo si è avverato quello che tutti gli studenti del nuovo millennio si auspicavano, abbattere i limiti alla libera formazione personale.

A parere dello scrivente però, tale estrema libertà sicuramente creerà un innalzamento culturale e professionale degli studenti, ma se non gestita bene, potrebbe diventare un mezzo per strumentalizzare la cultura e quindi addivenire al fenomeno delle c.d. “corse al titolo”, prassi esistente, recondita fra gli studenti, volta al mero conseguimento di una pluralità di titoli per fini acquisitivi di determinate posizioni sociali, che svuota totalmente la normativa della propria ratio, che contrariamente mira all’accrescimento culturale della società.

 

 

 

 

 


Sitografia
https://www.parlamento.it
https://www.foe.it
https://www.mur.gov.it
https://www.normattiva.it
https://massimedalpassato.it/una-sacrosanta-battaglia-di-civilta-aboliamo-il-divieto-di-contemporanea-iscrizione-
universitaria-che-vige-dal-1933
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it

Note 
[1] L. 10 febbraio 2020, n. 10 – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (20G00024) (GU n.55 del 4-3-2020);
[2] R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Art. 142. Salvo il disposto dell’art. 39, lettera c), è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola;
[3] Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 28 settembre 2011;
[4] art. 9 Cost. – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Art. 33 Cost. – L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34 Cost. – La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
[5] Interrogazione Scritta E-2670/03 di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione Europea;
[6] https://massimedalpassato.it/una-sacrosanta-battaglia-di-civilta-aboliamo-il-divieto-di-contemporanea-iscrizione-
universitaria-che-vige-dal-1933
[7] in ordine cronologico: Ascani, Minardo, Schullian, Sasso, Lattanzio;
[8] R.D. n. 1592, Art. 39 – Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti: a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma  in  una Università o in un Istituto d’istruzione superiore; b)  gli  ufficiali  del  R.  Esercito, della R.  Marina e della Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal Senato Accademico; c) gli studenti delle Università e degli Istituti superiori. Le norme di cui al comma quarto dell’art.  37 debbono determinare anche le condizioni e modalità di iscrizione.
[9] L. 240/2010, art. 29, co. 21- comma abrogato dalla L. 12 aprile 2022, n. 33; si riporta il testo originario- Con decreto del Ministro, da emanare entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere del CUN e del Consiglio nazionale per l’alta formazione  artistica  e musicale (CNAM), sono disciplinate  le  modalità  organizzative  per consentire agli studenti  la  contemporanea  iscrizione  a  corsi  di studio universitari e a corsi  di  studi  presso  i  conservatori  di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia  nazionale  di danza.
[10] D.M. 28 settembre 2011, Art. 1- 1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. 2. Al tal fine, all’atto dell’iscrizione lo studente che dichiari l’intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. 3. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l’impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all’approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni. 4. Ciascuna Istituzione ha l’obbligo di trasmettere all’altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.
[11] Sentenza nella causa C-675/17 Ministero della Salute / Hannes Preindl
[12] Articolo 21 T.F.U.E. (ex articolo 18 del TCE) 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. 2. Quando un’azione dell’Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. 3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
[13] Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., Articolo 14 – Diritto all’istruzione – 1. Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
[14] L. 21 dicembre 1999, n. 508 – Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

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Elio Simonetti

Abilitato all´esercizio della professione forense presso la Corte d´Appello di Bari nel 2019. Pratica forense/tirocinio ex art. 73 L. 67/2013 presso il Tribunale penale di Bari . Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ancora in corso; Corso ordinario biennale di preparazione per magistrato ordinario presso la Scuola Diritto e scienza; Idoneo non vincitore al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Teoria generale del processo” presso l’Università LUM Jean Monnet. Dottore in Giurisprudenza presso l´Università degli studi di Bari ”Aldo Moro” nel 2016 con la tesi di laurea in diritto del lavoro dal titolo ”Arbitrato e conciliazione nelle controversie di Lavoro”.

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