La continuazione tra reati colposi

La continuazione tra reati colposi

Premessa

Il reato continuato è previsto dagli artt. 81, commi 2, 3, 4, c.p. Al fine di comprendere se tale figura sia configurabile anche tra reati colposi, è necessario analizzare la struttura di questo istituto e le sue caratteristiche principali, nonché la ratio sottesa.

Il secondo comma dell’art. 81 dispone che soggiace alla pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive del medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stesa o di diverse disposizioni di legge.

Elementi che caratterizzano il reato continuato sono:

  1. la pluralità di azioni od omissioni;

  2. la plurima violazione della stessa o (per effetto della riforma del 19741) di diverse disposizioni di legge;

  3. la possibile distanza cronologica tra le diverse violazioni di legge;

  4. la presenza di un medesimo disegno criminoso.

Tralasciando l’analisi dei primi tre elementi del reato continuato (i quali sono comunque meritevoli di apposita trattazione), quello che differenzia tale istituto dal concorso materiale di reati è il medesimo disegno criminoso, avente il compito di unificare la pluralità di azioni o di omissioni e di giustificare un trattamento sanzionatorio meno intenso di quello che si applicherebbe in sua assenza.

Il medesimo disegno criminoso

Al fine di comprendere il significato di siffatto inciso, bisogna premettere che tale figura non coincide con l’elemento volitivo dei singoli reati realizzati, avendo questi un proprio e autonomo elemento soggettivo il quale, a sua volta, è influenzato (in quanto esecuzione dello stesso) dal medesimo disegno criminoso.

Premesso ciò, il requisito in questione è stato interpretato in varie accezioni ed è proprio da questa diversità di concezioni che deriva la possibilità di applicare il reato continuato anche tra reati colposi.

– Un primo orientamento sostiene che il medesimo disegno criminoso debba essere inteso secondo una concezione intellettiva, identificandosi in una mera rappresentazione mentale anticipata dei singoli reati.

– Un secondo orientamento, diversamente, inquadra il medesimo disegno criminoso in un’accezione volitiva, richiedendo una unitaria e anticipata deliberazione dei reati da commettere, se pur in forma generica.

– Tuttavia, secondo prevalente dottrina, le due interpretazioni suddette non sono armonizzabili con la ratio sottesa all’istituto in esame. Infatti, il più attenuato giudizio di riprovevolezza si giustifica solo nei confronti di chi dà esecuzione ad una iniziale deliberazione, con l’intenzione di legare tra loro diversi reati. Tale dottrina, invero, adotta una concezione teleologica del medesimo disegno criminoso. Precisamente, si ritiene sussistente tale elemento quando, oltre alla presenza di una iniziale programmazione e deliberazione, vi sia anche l’ulteriore elemento dell’unicità dello scopo, prefissato e sufficientemente specifico2.

E’ proprio il rapporto di interdipendenza funzionale3 tra i vari reati rispetto alla realizzazione di un unico scopo che spiega il giudizio di minore riprovevolezza del reato continuato. Infatti, i vari reati devono essere espressione di un’unica risoluzione criminosa, di un unico atteggiamento antidoveroso.

Si identifica, così, la ratio del reato continuato proprio nel minor grado di colpevolezza del reo.

Come già premesso, la nozione di medesimo disegno criminoso incide sull’applicabilità dell’istituto del reato continuato anche tra reati colposi4.

Tesi negativa

Coloro che sostengono la concezione finalistica del disegno criminoso sono orientati, di regola, nell’escludere che l’art. 81 cpv. possa applicarsi ai reati colposi. Riprendendo quanto già esposto in precedenza, per aversi un medesimo disegno criminoso i diversi reati devono trovarsi in un rapporto di interdipendenza funzionale rispetto alla realizzazione dello scopo unitario. Inoltre, tutti i reati che formano la fattispecie continuata, sono caratterizzati dalla volontà di realizzazione del singolo fatto-reato, autonomamente inteso, e dalla volontà dei suoi effetti, utili alla realizzazione del disegno criminoso.

Infatti, come già anticipato, il requisito del disegno criminoso presuppone l’elemento intellettivo (la rappresentazione preventiva dei vari reati), l’elemento volitivo (la deliberazione, la volontà di commettere i singoli reati) e l’elemento dell’unicità dello scopo. Pertanto, il medesimo disegno criminoso può avere ad oggetto solo reati sorretti dalla volontà di commetterli. Da ciò è stata dedotta l’incompatibilità strutturale tra il reato continuato e i reati colposi, atteso che questi non possono essere realizzai con la consapevolezza di costituire un tassello di un disegno criminoso diretto alla realizzazione di un determinato scopo.

Anche chi aderisce alla concezione meramente intellettiva del disegno criminoso, sostiene l’inapplicabilità del reato continuato ai reati colposi. Si ritiene, infatti, che il disegno criminoso è costituito dalla mera rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi delittuosi e non dalla loro volizione. In altri termini, oggetto del disegno criminoso non è la singola azione od omissione, ma l’evento o l’offesa tipica. Invero, lo stesso art. 81 cpv. parla di “azioni” ed “omissioni” che devono essere esecutive di un medesimo disegno criminoso. Quindi, se la condotta è il mezzo di esecuzione del piano criminoso, allora non può, allo stesso tempo, costituirne il contenuto.

Chi aderisce a questa teoria sostiene, infatti, che il disegno criminoso consiste in una rappresentazione unitaria di una serie di offese che costituiscono un programma di azione. In particolare, si ritiene che se vi deve essere rappresentazione sia delle condotte, che delle offese tipiche, si versa in una situazione di dolo (quantomeno eventuale).

Tesi positiva

La tesi che ammette la compatibilità tra reato continuato e delitti colposi si fonda sull’accezione intellettiva del disegno criminoso, intesa come rappresentazione mentale dei singoli reati. Si sostiene che il disegno criminoso è la base teoretica che presiede l’attività pratica del soggetto. Più precisamente, il disegno criminoso viene inteso come la conoscenza del contesto i cui l’agente si troverà ad agire. In questo modo, viene liberato il concetto di disegno criminoso da elementi volitivi e finalistici.

Inoltre, è stato evidenziato che nell’art. 81, comma 2, c.p., non vi è traccia dell’elemento dell’unicità dello scopo. In altri termini, come sostiene attenta dottrina, l’art. 81 cpv. non richiede che i reati commessi debbano esprimere il disegno criminoso, ma solo che costituiscano una esecuzione dello stesso. Si ammette quindi, in evidente contrasto con l’accezione teleologica, che l’espressione possa essere intesa in termini precipuamente temporali, quasi a voler alludere a tutti quei reati che, in occasione del disegno, siano venuti a esistenza.

Anche a voler aderire ad una concezione finalistica, è stato infatti evidenziato che, diversamente da quanto esposto in precedenza, oggetto del disegno criminoso devono essere le condotte e non l’evento, poiché l’art. 81 cpv. fa riferimento alle “azioni od omissioni” e non agli eventi, che quindi possono essere anche eventuali. E’ ben possibile, invero, che un soggetto si rappresenti un disegno, costituito da diverse condotte vietate dalla legge, e che tale disegno non comprenda l’evento come conseguenza delle condotte. Infatti, può accadere che un soggetto sia consapevole di compiere delle azioni o delle omissioni vietate dalla legge in un contesto dove è prevedibile la possibilità che possano verificarsi determinati eventi5. Si pensi al caso, proposto nella manualistica, del datore di lavoro che volontariamente (allo scopo di risparmiare denaro) ometta di predisporre determinate misure antinfortunistiche, normativamente previste, nell’ambiente di lavoro. Nel caso in cui dovessero verificarsi diversi infortuni a causa di questa omissione, il datore di lavoro ne risponderà penalmente per lesioni colpose (od omicidi colposi) plurime. E’ evidente che le omissioni del datore di lavoro sono tutte in qualche modo collegate. Sicuramente rientrano tutte nel medesimo contesto rappresentativo. Ma può anche dirsi che sono finalizzate, non già a cagionare infortuni, bensì al risparmio di denaro. Pertanto, potrebbe configurarsi un reato continuato tra reati colposi.

Per ultimo, si ritiene che il reato colposo, una volta che viene in essere in occasione del disegno criminoso (e non in esecuzione dello stesso), potrebbe apparire un po’ meno evitabile dello stesso reato se fosse commesso fuori da siffatto contesto.

Con questa teoria si aprono spiragli alla compatibilità dell’istituto in esame con i reati colposi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 626/2006) ha ammesso siffatta compatibilità solo con le ipotesi di colpa con previsione, poiché solo in queste ultime è presente l’elemento intellettivo. Elemento che la Suprema Corte identifica nell’evento, in quanto questo nella colpa cosciente è preveduto, anche se non voluto.

E’ bene, tuttavia, analizzare più nel dettaglio la pronuncia della S.C. La Cassazione sembra, in un primo momento, sposare la concezione finalistica del disegno criminoso. Infatti, si legge “l’unicità del disegno criminoso […] mal si concilia con i reati colposi, nei quali l’evento non è voluto dall’agente, così che la condotta, questa sì genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo finalizzata”. Sembra anche, per altro verso, che la Corte aderisca all’opinione che individua l’oggetto del disegno criminoso nell’evento (l’evento non è voluto dall’agente) e non nella condotta, che deve solo essere “genericamente voluta”.

Tirando le somme, la Corte di Cassazione, sposando la concezione finalistica del medesimo disegno criminoso, ritiene che l’evento, oggetto del disegno, deve essere quantomeno previsto. Quindi, l’unico caso in cui è configurabile il reato continuato tra reati colposi è proprio nei casi con previsione.

Più di recente, con riguardo alla configurabilità di una continuazione tra reato doloso e colposo, la Suprema Corte (sentenza n. 17799/12) ha ribadito la propria posizione in senso negativo: “come ripetutamente e condivisibilmente enunciato da questa Suprema Corte, l’istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto”.


1Art. 8, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge n. 220 del 7 giugno 1974.

2R. Garofoli, Manuale di Diritto Penale, parte generale, Roma, 2015, pp. 1311-1312.

3G. Fiandaca – E. Musco, Diritto Penale, parte generale, Bologna, 2104, pp. 707-708.

4Tra i pochi autori inclini ad ammettere tale compatibilità vi sono: Manzini, Trattato di diritto penale italiano, II, p. 688; Bellina, Sulla continuazione tra reati colposi, Diritto penale e processo, 9 (2007), pp. 1179-1187.

5Si pensi al caso dell’automobilista che, correndo imprudentemente di notte, investe involontariamente una persona (senza rendersene conto) e, subito dopo, a causa di una seconda imprudenza ne investe una seconda.


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