La convivenza di fatto
Definizione. L’istituto della convivenza di fatto è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dalla Legge n. 76/2016 e la relativa disciplina è contenuta nei commi 36-65 dell’art. 1.
Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Condizioni. Requisiti indispensabili per la stipula di una convivenza di fatto sono: – maggiore età di entrambi; – legame affettivo stabile e duraturo e reciproca assistenza morale e materiale; – residenza nel Comune ove si voglia unirsi in convivenza di fatto; – coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia; – insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti; – insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile (le persone separate non possono ricorrere a tale istituto; è necessario il divorzio).
Diritti dei conviventi di fatto. Con riferimento ai diritti, in base alla Legge 76/2016 citata: – i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38); – in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39); – ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41); – i conviventi di fatto hanno alcuni diritti che riguardano la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45); – nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44); – i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell’attività di impresa (art. 1, comma 46); – il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48); – il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell’altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49); – la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45); – in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).
Come si formalizza la convivenza di fatto. Materialmente, per diventare conviventi di fatto gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione (rinvenibile nella modulistica sul sito internet del Comune di residenza) sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
A seguito della presentazione della dichiarazione, l’Ufficio Demografico procederà a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
L’Ufficio Demografico provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016). La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora l’Ufficio Demografico non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990.
Cause di estinzione. Soffermando l’attenzione sulle cause di cessazione della convivenza di fatto, si evidenzia che essa può estinguersi per i seguenti motivi: – matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone; – decesso di un convivente; – cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio); – cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
Contratto di convivenza. Si badi, inoltre, che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza può risolversi per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, per morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall’avvocato all’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’aggiornamento della registrazione anagrafica.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Avv. Giuseppe Simeone
Avvocato, Autore, Giudice di Ciclismo
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