La Corte di Cassazione rinvia ai giudici UE la questione sulla classificazione dei rifiuti

La Corte di Cassazione rinvia ai giudici UE la questione sulla classificazione dei rifiuti

Con l’ordinanza n. 37460/17, depositata il 27 luglio u.s., la Corte di Cassazione, sezione III penale, ha rinviato ai giudici europei di Lussemburgo la soluzione della problematica relativa alle modalità di classificazione dei rifiuti.

Con il d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008198/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, i commi 4 e 5 dell’art. 184 venivano modificati, individuando i rifiuti pericolosi come quelli recanti le caratteristiche di cui all’allegato I della Parte Quarta del d.lgs. 152\06 chiarendo che l’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla Parte Quarta del medesimo decreto includeva i rifiuti pericolosi e teneva conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose, precisando, altresì, che esso era vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi e che l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significava che esso fosse un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183.

Si stabiliva, infine, che con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, potevano essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta.

La Corte ha avuto un ragionevole dubbio circa l’ambito di  operatività delle disposizioni comunitarie che l’ultimo intervento del legislatore nazionale espressamente richiama ed ha, quindi, rimesso gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui seguenti quesiti: 1) Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel  senso  che  il  produttore  del  rifiuto,  quando   non  ne  è  nota la composizione, debba procedere alla  previa caratterizzazione  ed in quali eventuali limiti; 2) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate; 3) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose  possa  essere  effettuata   secondo   criteri   probabilistici   considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto; 4) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

Alla soluzione dei quesiti sono anche legate le sorti di numerose aziende che hanno subito misure cautelari, e la cui revoca da parte del Tribunale del Riesame di Roma è stata impugnata dalla Procura della Repubblica di Roma dinanzi alla Cassazione. La diatriba è risalente e, nel tempo, ha visto fronteggiarsi due scuole di pensiero: la prima (più velleitaria e ancorata alla legge 116/2015, ritenuta ancora vigente nonostante le nuove norme Ue) sostiene che l’analisi, per essere effettivamente rappresentativa, non deve essere quantitativamente esaustiva. Questo significa che vanno indagate tutte le componenti del rifiuto affinché, in percentuale, la somma algebrica delle porzioni analizzate copra una percentuale che, sommata a quella di concentrazione più bassa prevista per le sostanze pericolose, raggiunga nel complesso il 100% della composizione del rifiuto analizzato. Pertanto, poiché per alcuni parametri la legge 116/2015 fa dipendere la natura pericolosa dalla presenza di sostanze pericolose in concentrazione uguale o maggiore allo 0,1%, l’analisi è esaustiva solo se copre la percentuale residua, cioè il 99,99% del rifiuto analizzato. Se la percentuale sottoposta ad analisi è inferiore, opera la presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto. Tale lettura, secondo i suoi fautori, segue il principio di precauzione.

Per la seconda (più realista e ancorata alle nuove norme Ue e all’articolo 178, Dlgs 152/2006 relativo alla fattibilità tecnica ed economica della gestione dei rifiuti, a sua volta richiamato dalle norme europee), invece, è sufficiente prendere in considerazione la ricerca di tutte le sostanze pericolose considerate ubiquitarie, o comunque molto comuni, e di tutte le eventuali sostanze specifiche, pertinenti con il processo di produzione del rifiuto.

Quindi, fermo restando che l’analisi è essenziale per la corretta qualificazione del rifiuto. Tuttavia, questa non è inesatta o falsa per il solo fatto che per i rifiuti “a specchio” non siano state verificate tutte le sostanze pericolose in astratto presenti nel rifiuto. Occorre invece verificare se l’accertamento, affinché sia attendibile per il caso specifico, rispetti i parametri comunitari di opportunità, proporzionalità e pertinenza, dando conto dei criteri di scelta nella ricerca delle sostanze pericolose in relazione ai cicli di produzione del rifiuto e della provenienza delle sostanze usate.

Difatti, degno di menzione e fortemente interconnesso a quanto sovra esposto, è fisiologico riportarne parte del contenuto dell’ordinanza: “In realtà paiono al Collegio condivisibili quelle osservazioni secondo le quali ciò che si richiede, in tali casi, è in ogni caso una adeguata caratterizzazione del rifiuto e non anche la ricerca indiscriminata di tutte le sostanze che esso potrebbe astrattamente contenere. In altre parole – e l’assunto sembra del tutto logico – tale affermazione starebbe a significare che, accertando l’esatta composizione di un rifiuto, è conseguentemente possibile verificare la presenza o meno di sostanze pericolose. Altrettanto coerente sembra l’ulteriore osservazione secondo la quale la composizione di un rifiuto non è sempre desumibile dalla sua origine, come nel caso in cui non derivi da uno specifico processo produttivo, ma sia talvolta conseguenza di altri fenomeni o trattamenti che ne rendono incerta o ne mutano la composizione. 9. Prescindendo quindi dall’esaminare ulteriori aspetti, prettamente tecnici, non sembra al Collegio che i provvedimenti comunitari, più volte richiamati nel prospettare l’una o l’altra delle tesi contrapposte, consenta di rinvenire, nei provvedimenti medesimi, contenuti che permettano di rilevarne la fondatezza nei termini drastici talvolta prospettati e, conseguentemente, l’esistenza di presunzioni o criteri di valutazione fondati sulla probabilità. 10. Corretto pare, al contrario, il richiamo al principio di precauzione cui deve conformarsi la gestione dei rifiuti, come espressamente previsto anche dalla disciplina generale di settore (art. 178 d.lgs. 152\2006), che deve ritenersi applicabile anche nella classificazione dei rifiuti pericolosi con voci speculari al fine di garantire una adeguata protezione dell’ambiente e della salute delle persone”.

NOTE:

[1] Per approfondire: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-07-27/rifiuti-pericolosi-le-voci-specchio-parola-passa-corte-ue–220445.shtml?uuid=AEElXr4B

[2] http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

[3] http://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/cassazione-giudici-ue-classificazione-rifiuti/


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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992). Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale. Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica. Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario. Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” . Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense. Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università. Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense. Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.

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