La Corte di Giustizia dell’Unione europea boccia il mancato recupero dell’ICI non versata
Nel 2012 la Commissione Europea e successivamente nel 2016 una sentenza del Tribunale UE del 2016 avevano dichiarato l’impossibilità di recupero delle somme non versate a seguito dell’esenzione dall’Ici applicata nei confronti di enti non commerciali come scuole, cliniche ed alberghi a causa di difficoltà organizzative.
La Commissione accertava l’assoluta impossibilità del recupero delle imposte non corrisposte nel periodo intercorrente tra il 2006 e il 2011, giudicando oggettivamente impossibile, in base alle risultanze dei dati catastali e delle documentazioni tributarie, calcolare retroattivamente la natura delle attività svolte negli immobili di proprietà di tali enti e dunque l’effettivo importo da recuperare.
La scuola elementare Montessori di Roma proponeva allora ricorso al Tribunale UE contro tale provvedimento, lamentando l’illegittimità della decisione di non recupero da parte della Commissione europea nei confronti di tutti gli enti non commerciali, sia religiosi che no profit. Il Tribunale però respingeva il ricorso, ritenendo non sufficientemente provata la natura distorsiva del regime agevolato.
Il ricorrente ha quindi appellato la decisione dinanzi alla Corte di giustizia la quale, con la sentenza 06/11/2018 n° C-622-623-624/16, ha ribaltato il provvedimento del Tribunale. Secondo la Corte, infatti, tali circostanze costituiscono solo delle mere difficoltà interne all’Italia e sono esclusivamente ad essa imputabili, non risultando le stesse idonee a giustificare l’emanazione di una decisione che giustifichi il non recupero. La Commissione e il Tribunale avrebbero dovuto quindi provvedere ad analizzare nel dettaglio l’esistenza di eventuali modalità alternative volte a consentire il recupero, anche solo parziale, delle somme contestate.
Si ribadisce così un principio cardine dell’ordinamento dell’Unione Europea, ovvero che qualora siano accertati aiuti illegittimi, la Commissione deve ordinarne il recupero, dovendo considerarsi l’impossibilità di procedere solo in ipotesi eccezionali, quali non possono essere ritenute le mere difficoltà interne allo Stato.
A questo punto, qualora l’Italia non dovesse procedere al recupero di tali aiuti, si potrebbe aprire a suo carico una procedura di infrazione.
La Commissione dovrà quindi ora dare seguito alla sentenza, emanando una nuova decisione e stabilendo, di concerto con l’Italia, le modalità di recupero delle imposte non riscosse a partire dall’anno 2006 a titolo di Ici.
La Corte di Giustizia ha invece ritenuto legittime le esenzioni che hanno riguardato l’Imu, l’imposta succeduta all’Ici.
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Fabrizio Frongillo
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