La decorrenza prescrizionale dei crediti retributivi
Ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, c.c., sono assoggettati al termine di prescrizione quinquennale “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, ivi compresi i crediti di retribuzione.
L’art. 2935 c.c. detta la regola generale in base alla quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ossia dal giorno in cui lo stesso sorga in corso di rapporto.
Tale principio, tuttavia, ha subìto una deroga in virtù di alcuni interventi giurisprudenziali che – in ipotesi in cui si impongono ragioni di tutela della “parte debole” del rapporto lavorativo – hanno inteso operare una sospensione della prescrizione in corso di rapporto, con conseguente decorrenza del termine soltanto a rapporto di lavoro estinto.
In altri termini, è configurabile la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto solo quando il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di “stabilità reale”, ossia possa essere oggetto di una tutela che consenta, a fronte dell’illegittimo licenziamento, non soltanto il risarcimento del danno, ma anche la reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300 (v. sent. Cassazione civ., sez. lav., 20.06.1997 n. 5494).
Il “differimento” a fine rapporto del dies a quo del termine prescrizionale trova, invece, applicazione in tutte le ipotesi caratterizzate dal requisito della c.d. “stabilità obbligatoria”, che ricomprende i casi in cui, a fronte del licenziamento ingiustificato, è previsto soltanto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno. La ratio, dunque, è quella di tutelare il lavoratore che, nel corso del rapporto lavorativo – in mancanza di una tutela reale – possa essere psicologicamente indotto a non far valere le proprie ragioni (c.d. metus).
Dunque, ai fini dell’individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della “stabilità reale” del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso hanno le parti nell’attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l’esistenza – o meno – dell’effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore.
In sostanza, come puntualmente affermato dalla sentenza della Cassazione civ., sez. lav., 4.06.2014 n. 12533, “in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza della prescrizione quinquennale nel corso di rapporto, è necessario che la stabilità reale dello stesso si riscontri nell’atteggiarsi fattuale del rapporto medesimo e non derivi soltanto dalla qualificazione ad esso attribuito in sede giudiziale”, ossia dalla normativa garantistica che avrebbe dovuto in astratto regolare il rapporto e che il giudice applica, con effetto retroattivo, mediante un giudizio necessariamente ex post.
Quanto appena affermato trova riscontro anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro, formalmente autonomo, abbia sostanzialmente natura subordinata (accertata successivamente in via giudiziale), facendo applicazione della regola cristallizzata dalla sentenza della Cassazione civ., sez. lav., 12.01.2002 n. 325, in base alla quale:
“la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale (…), giacché, in tal caso il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto” (v. sent. Cassazione civ., sez. lav., 23.01.2009 n. 1717).
Il rapporto di lavoro di fatto subordinato, dunque, ancorché in concreto presenti le caratteristiche che ne garantirebbero la “stabilità reale”, resta formalmente autonomo e, quindi, paradossalmente assistito solo da una stabilità “virtuale”, non essendo possibile, in caso di recesso del datore di lavoro, la diretta applicabilità dell’art. 18, St. Lav., potendo tale tutela operare solo con l’eventuale riconoscimento (ex post) della natura subordinata del rapporto stesso. Questo significa che, in corso di rapporto, il lavoratore versa in quello stato psicologico di metus – essendo esposto al rischio di recesso datoriale, “atteso che un datore di lavoro che si sappia non formalmente soggetto alla normativa garantistica potrebbe, verosimilmente, avere minori remore a recedere dal rapporto” (cfr. Cass. n. 325/2002) – idoneo a fondare la non decorrenza della prescrizione.
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Avv. Livia Cherubino - Milano
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