La delegazione
Sommario: 1. Nozione, funzione e natura giuridica – 2. Delegazione di debito (delegatio promittendi) – 3. Delegazione di pagamento (delegatio solvendi)
1. Nozione, funzione e natura giuridica
La delegazione è l’operazione giuridica in forza della quale un soggetto c.d. delegante, incarica un altro soggetto c.d. delegato, di assumere il debito che egli ha verso un terzo c.d. delegatario, ovvero di adempiere il medesimo. (1)
La prima ipotesi viene qualificata delegazione di debito (delegatio promittendi), la seconda invece integra gli estremi della delegazione di pagamento (delegatio solvendi), entrambe meglio descritte nei paragrafi di cui infra.
Tra delegante e delegato intercorre il c.d. rapporto di provvista, ossia un rapporto di debito tale per cui il delegato è debitore del delegante.
Il rapporto che sussiste fra delegante e delegatario è definito di valuta, anch’esso normalmente di debito, nel senso che il delegante è debitore del delegatario.
La ratio dell’istituto in esame è rinvenibile nel rispetto del generale principio di economia dei mezzi giuridici (2) caratterizzante l’ordinamento italiano. Detto principio è volto da un lato ad evitare il proliferare di molteplici negozi giuridici e dall’altro a consentire l’estinzione, attraverso un’unica prestazione, di una pluralità di rapporti obbligatori indipendenti tra loro.
La natura giuridica della delegazione è oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, stante la complessità dell’operazione cui la stessa dà luogo, caratterizzata altresì dalla presenza di diversi soggetti.
Secondo la c.d. teoria unitaria (3), la delegazione si configura come un unico negozio giuridico plurilaterale, nel quale le dichiarazioni di volontà di delegante, delegato e delegatario si fondono al fine di estinguere i differenti rapporti obbligatori tra gli stessi esistenti.
A siffatto orientamento si contrappone la c.d. teoria atomistica (4), secondo cui la delegazione consta in realtà di tre negozi giuridici, autonomi sebbene collegati fra loro dal comune interesse di concentrare le diverse prestazioni (5), e precisamente: l’atto di delega, l’atto di autorizzazione e il negozio di assunzione del debito altrui o pagamento dello stesso. Orbene è doveroso evidenziarne le diverse caratteristiche.
L’atto di delega, detto anche incarico delegatorio, intercorre fra delegante e delegato, in forza del quale il primo incarica il secondo di assumere il debito verso il delegatario o di adempierlo. In riferimento alla natura giuridica dello stesso si sono susseguite diverse tesi in dottrina. Alcuni autori seguendo le orme delle fonti romanistiche, ritengono che l’incarico delegatorio integri gli estremi di un vero e proprio iussum, ossia di un ordine unilaterale dal delegante al delegato. Siffatto orientamento è sostenuto da quella parte della dottrina secondo cui la configurazione dell’ordine delegatorio quale atto unilaterale consentirebbe di rinvenirne la fonte anche in un testamento, e di qualificarlo come legato di delegazione (6). In contrario, dal tenore letterale del secondo comma dell’art 1269 cod. civ. (7) emerge che, sebbene il delegato possa essere debitore del delegante, ciò non implica che debba altresì essere da questi costretto ad obbligarsi o a pagare nei confronti del delegatario. Altri autori (8) ritengono che l’atto di delega abbia natura contrattuale e sia riconducibile alla figura giuridica del mandato. Conseguentemente il consenso del delegato non solo non può configurarsi come mera ricezione di un ordine, ma assurge ad elemento necessario al fine del perfezionamento della fattispecie in esame.
L’atto di autorizzazione o di assegnazione, sussistente fra delegante e delegatario, è quel negozio giuridico, unilaterale e recettizio in base al quale il primo autorizza il secondo a ricevere l’assunzione del debito o l’adempimento dello stesso da parte del delegato. (9)
Infine, secondo i sostenitori della teoria atomistica, il terzo negozio giuridico che compone la delegazione è: il negozio di assunzione del debito altrui, nella delegatio promittendi, con cui il delegato su incarico del delegante assume il debito di quest’ultimo verso il delegatario; l’adempimento del debito altrui nella delegatio solvendi, ossia il pagamento, qualificabile come atto unilaterale.
2. Delegazione di debito (delegatio promittendi)
L’art 1268 cod. civ prevede che: “[1] Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. [2] Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.”
La norma sopracitata delinea i tratti della delegatio promittendi, ossia l’operazione giuridica con cui il delegante ordina al delegato di assumere il debito verso il delegatario. Essa comporta altresì una modificazione soggettiva nel lato passivo del rapporto obbligatorio, a seguito della quale si prospettano due diverse ipotesi: l’aggiunta di un nuovo debitore a quello originario o la sostituzione dello stesso.
La prima ipotesi viene definita delegazione cumulativa, tale per cui al debitore originario delegante si aggiunge un nuovo debitore, il delegato.
La seconda ipotesi è qualificata delegazione liberatoria, a seguito della quale si verifica la sostituzione del nuovo debitore nella posizione giuridica di quello originario e stante siffatta peculiarità, è necessaria una espressa manifestazione di volontà del creditore in tal senso.
Il secondo comma della predetta norma disciplina il fenomeno della sussidiarietà nella delegazione cumulativa, in forza del quale il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non potrà rivolgersi al delegante se prima non avrà richiesto l’adempimento al delegato (10). Alla luce di siffatta considerazione emerge dunque che il debitore delegante non gode di un vero e proprio beneficium excussionis quanto piuttosto di un beneficium ordinis.
3. Delegazione di pagamento (delegatio solvendi)
L’articolo 1269 cod. civ. rubricato “Delegazione di pagamento” dispone che: “[1] Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato. [2] Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.”
Detta norma disciplina l’istituto giuridico della delegatio solvendi, attraverso la quale il delegante ordina al delegato di pagare il debito verso il delegatario. Essa a differenza della delegatio promittendi non comporta una modifica soggettiva passiva (11), dal momento che nei confronti del creditore unico debitore resta quello originario. Conseguentemente il delegato non assume alcun obbligo verso il delegatario, piuttosto si vincola unicamente in riferimento ai rapporti interni con il delegante.
Note
(1) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 401 ss
(2) U. BRECCIA, Le obbligazioni, cit. pag 811 ss
(3) Cass. Civ. Sez. I, 11 settembre 2007 n. 19090
(4) C.M. BIANCA, L’obbligazione, cit. pag. 637ss
(5) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 406 ss
(6) R. DE PAOLI AMBROSI, G. GORLANI, Clausole testamentaria, cit. pag. 299
(7) Articolo 1269 comma secondo codice civile “Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico,
ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi”.
(8) C.M. BIANCA, L’obbligazione, cit. pag. 639 ss
(9) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 409 ss
(10) F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit. pag. 629, ESI
(11) L. GENGHINI – R. APICELLA, Le obbligazioni, cit. pag 412 ss
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Sharon Lucia Segreto
Dottoressa Sharon Lucia Segreto.
Nel 2015 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110 e Lode .
Ha svolto la pratica forense in uno Studio Legale e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Nel 2018 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo.
Ha svolto la pratica notarile e frequenta prestigiosi corsi di preparazione al concorso notarile.
Nel 2020 ha conseguito l'attestato di "Esperta Legale in Impresa".
Attualmente collabora con uno Studio Notarile.
Latest posts by Sharon Lucia Segreto (see all)
- Le società: la funzione dei conferimenti - 4 May 2022
- L’accollo - 28 September 2020
- L’espromissione - 16 May 2020