La differenza tra violenza sessuale e molestia
Sommario: 1. Il reato di molestia o disturbo alle persone – 2. Il reato di violenza sessuale – 3. Le due fattispecie a confronto e le pronunce giurisprudenziali – 4. Conclusioni
La vicenda che ha visto Greta Beccaglia, giornalista sportiva, subire un atto di schiaffeggiamento dei glutei da parte di un tifoso, fuori dallo Stadio di Empoli a fine partita il 27 novembre, è stata descritta dalla maggior parte dei quotidiani come una “molestia”, ma il nostro ordinamento penale e la Corte di Cassazione, ormai consolidata, sono di tutt’altro avviso. In casi simili a quello di specie, infatti, gli ermellini hanno ritenuto sussistere il reato di violenza sessuale.
Pertanto, risulta necessario analizzare in un’ottica comparatistica la differenza tra il reato di molestia e quello di violenza sessuale.
1. Il reato di molestia
L’art 660 c.p. disciplina il reato di molestia o disturbo alle persone, punendo con l’arresto fino a sei mesi o il pagamento di un’ammenda fino a 516 euro “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
Il bene giuridico tutelato, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è quello dell’ordine pubblico, inteso come pubblica tranquillità. Pertanto, con tale fattispecie penale, il legislatore ha voluto tutelare, mediante la molestia alla quiete di un soggetto privato, la tranquillità pubblica della collettività per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico.
La conseguenza è che la sfera intima della persona offesa riceve protezione indiretta, riflessa, tanto che la tutela penale può esservi anche senza e/o contro la volontà della persona molestata (Cass. n. 10983/2011). Il reato, difatti, è procedibile d’ufficio, non essendo necessaria la querela della persona offesa.
2. Il reato di violenza sessuale
Di tutta altra natura è il reato di violenza sessuale, che all’art. 609bis c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni, “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. Alla stessa pena soggiace chi “induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale, in questo caso, è la libertà sessuale, intesa come il diritto di poter disporre liberamente del proprio corpo. Infatti, il reato è punibile a querela della persona offesa, entro dodici mesi dal fatto, e la stessa è irrevocabile.
Le condotte previste dalla norma possono essere di due tipologie: costrizione di una persona a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità; induzione a compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, ovvero traendola in inganno.
Importante precisare che per atti sessuali si intendono tutti quelli che esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale della persona che li subisce, essendo, pertanto, irrilevante che il soggetto consegua o meno la soddisfazione erotica.
3. Le due fattispecie a confronto e le pronunce giurisprudenziali
Una prima differenza che risulta ictu oculi è che il reato di molestia è una contravvenzione, e dunque una forma considerata dal nostro ordinamento meno grave rispetto ad altri illeciti penali, come ad esempio i delitti a sfondo sessuale.
Come già detto, poi, il reato di molestia è procedibile d’ufficio, mentre quello di violenza sessuale necessita della querela della persona offesa.
Ma vi è di più. La Cassazione penale si è pronunciata sulla differenza tra le due norme, quando – oltre a individuare il diverso bene giuridico tutelato – è entrata, più volte, nel merito delle condotte, con particolare riferimento a quelle di palpeggiamento, sfregamento o schiaffeggiamento dei glutei di una donna, da parte di un uomo, qualificando tali azioni come rientranti nel reato di violenza sessuale.
Nello specifico, con sentenza n. 49459/2012 gli ermellini hanno sancito il principio secondo cui “il palpeggiamento del sedere, posto in essere con atto repentino e comunque in una situazione in cui la vittima non ha la possibilità di sottrarsi alla condotta posta in essere dall’aggressore integra il reato di violenza sessuale” (in tal senso anche Cass. n. 31737/2020).
Sempre in riferimento alla condotta di un uomo che aveva schiaffeggiato il sedere di una donna, la Corte ha stabilito che “la natura sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo a prescindere dallo scopo dell’agente” (Cass. n. 8788/2019).
Ancora più recente è la sentenza n. 37725 del 16 luglio 2021 della Corte di Cassazione Penale, la quale ha sancito come “il reato di violenza sessuale si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria”. In tal caso, veniva confermata la condanna per un uomo accusato di aver palpeggiato il sedere della persona offesa.
Vi sono poi ulteriori specificazioni da evidenziare, in merito alle motivazioni e dunque al fine del soggetto agente, nonché al momento della consumazione del reato.
In primo luogo, va sottolineato il fatto che lo scherzo, la c.d. goliardia, non esclude il reato. La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni come toccare i glutei ad una donna, per finalità irrisoria e goliardica, non rende meno grave il comportamento. Nello specifico, anche se l’azione del soggetto non è ridotta a procurarsi un piacere fisico, la stessa comporta comunque un’intrusione della sfera sessuale della persona che la subisce e dunque il configurarsi del reato di violenza sessuale (Cass. n. 46218/18).
Ancora, non assume rilievo neppure il fatto che “la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica” (Cass. n. 17414/2016).
Infine, sempre in tema di violenza sessuale, la repentinità e la brevità dell’azione non escludono la consumazione del reato. Lo schiaffo sulle natiche configura una violenza sessuale consumata, e non solo tentata, non avendo rilevanza il fatto che il contatto fisico sia stato di un tempo breve, in quanto comunque si realizza un’indebita “intrusione nella sfera sessuale della vittima” (Cass. n. 28505/2003).
4. Conclusioni
La violenza sessuale rientra nel concetto di violenza di genere definita, nella Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, come “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata“.
Tale tipologia di violenza è sistemica e ben radicata nella nostra cultura. Risulta fondamentale saper riconoscere, con strumenti legislativi e giurisprudenziali, le azioni di violenza che abbiamo difronte.
In conclusione, la distinzione tra i due reati sembrerebbe ben delineata dalla Corte di Cassazione e questo comporta il dovere etico per noi parlanti di comprendere e definire un’azione nella sua corretta accezione.
Ciò che la giornalista Greta Beccaglia ha subìto in diretta è una violenza sessuale.
Il nome determina l’esistenza, dare il nome a una cosa descrive un “processo culturale e allo stesso tempo intellettuale di importanza assolutamente primaria” (Cit. Zygmut Bauman).
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Dottoressa in Giurisprudenza abilitata alla professione forense. Ha conseguito un Master in Studi e Politiche di Genere, con una tesi sulla diffusione non consensuale di materiale intimo. Crea contenuti legali per Chayn Italia ed è membro della Redazione de Il ControVerso. Scrive di diritto e tematiche di genere.