La digitalizzazione dei contratti commerciali: smart contract e blockchain
Sommario: 1. Introduzione – 2. Smart contrat e Blockchain in base alla normativa italiana – 3. Limiti degli Smart Contracts – 4. Considerazioni finali
1. Introduzione
Il termine “Smart contract” venne utilizzato per la prima volta nel 1996 e solo successivamente, nel gennaio 2009, nacque la Blockchain.
La tecnologia sulla quale si basano gli smart contracts è ancora in una fase di crescita e di perfezionamento; tuttavia, recentemente, diverse società si sono occupate di analizzare le modalità in cui tali tipi di contratti possono essere utilizzati.
Uno smart contract è identificato come un programma informatico, incorporante il contenuto di un contratto. Quest’ultimo viene archiviato su una rete Blockchain, che esegue automaticamente le istruzioni contenute nel contratto stesso.
Nella sua definizione letterale, l’espressione “Smart contract” è tradotta con contratto intelligente [1], in quanto, nel momento in cui vengono soddisfatte le condizioni prestabilite, il programma archiviato su una blockchain viene automaticamente eseguito. Con il termine “blockchain” si identifica un registro trasparente, poiché ogni transazione è liberamente accessibile da chiunque.
Tuttavia, non si deve pensare che gli smart contracts siano dipendenti dalla blockchain. La prova di quanto appena affermato, si può rinvenire nel settore delle transazioni finanziarie, in cui ci si serve di algoritmi per eseguire operazioni sui mercati, in maniera del tutto svincolata dalla blockchain [2].
Le caratteristiche dello smart contract che lo differenziano da quelle di un contratto tradizionale sono evidenti: nel primo caso, si parla di un programma informatico che esegue automaticamente le clausole di un contratto, che esiste solo in formato digitale ed il cui contenuto si rinviene in una rete blockchain; nel secondo caso, invece, “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”, ai sensi dell’art 1321 del codice civile, redatto in forma scritta o verbale.
2. Smart contrat e Blockchain in base alla normativa italiana
Ai sensi della Legge di conversione del decreto-legge di semplificazione (il D.l. n. 135/2018) uno smart contract è “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse” [3].
A ben vedere, il legislatore italiano ha elaborato una definizione di smart contract; tuttavia, l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) non ha emesso, fino ad oggi, i criteri per l’applicazione del sopracitato decreto legge.
Il documento di sintesi sulla “Strategia italiana per la Blockchain ed i registri distribuiti”, reso pubblico dal Ministero dello Sviluppo Economico [4], fornisce un quadro delle iniziative adottate in Italia nell’ambito della tecnologia blockchain. In particolare, al paragrafo 2.1.1, intitolato “Italia e Blockchain/DLT”, si fa espresso riferimento alla promozione dell’uso delle tecnologie Blockchain/DLT nella P.A., di modo da semplificarne l’utilizzo anche da parte di privati.
Le ipotesi di uso di Blockchain sul mercato sono molteplici [5]: essa può essere impiegata nell’ambito della sanità, con il fine di ottenere un’efficenza maggiore nella gestione dei dati e nel consenso all’uso dei dati sanitari. Ne consegue una maggiore protezione di questi ultimi.
Un altro ambito in cui è prevista e applicata la tecnologia Blockchain è quello dell’energia, nel quale i contratti intelligenti possono automatizzare, grazie alla rete blockchain, la vendita e l’acquisto di energia.
La Blockchain, inoltre, può migliorare l’applicazione dei criteri ESG [6], permettendo alle aziende di verificare costantemente l’impatto che esse hanno sull’ambiente, garantendo condizioni di parità tra i lavoratori ed, infine, migliorando la governance aziendale, garantendo l’applicazione del principio di trasparenza.
3. Limiti degli Smart Contracts
Nonostante i notevoli benefici e vantaggi che, in un’era fortemente digitalizzata come quella in cui viviamo, assumono gli smart contratcs, vi sono, allo stesso tempo, svantaggi e criticità.
Questi ultimi si possono rinvenire nei rischi legati agli errori che un programma informatico può generare e che possono certamente comportare conseguenze negative relativamente a determinate operazioni, come quelle di pagamento [7].
Dunque, sarebbe opportuno inserire l’applicazione e l’utilizzo della blockchain nel contesto della protezione dei dati personali, facendo riferimento più in generale al rapporto tra Blockchain e GDPR.
La Blockchain, infatti, è un archivio di informazioni condivisibile, e per questo accessibile a più persone.
Se le informazioni di cui teniamo conto, non dovessero essere adeguatamente protette tramite le giuste misure di sicurezza, si potrebbe giungere ad una violazione della privacy, compromettendo i dati sensibili.
Altri limiti che possiamo delineare relativamente all’utilizzo degli smart contracts attengono alla necessità di codificare il contenuto del contratto; questo fa sì che il lavoro dell’avvocato o del giurista, debba essere necessariamente affiancato da un informatico.
Ad oggi, l’ambito di impiego degli smart contracts è circoscritto soltanto a quei contratti che richiedono clausole meno complesse e che si servono di termini contrattuali relativamente semplici.
4. Considerazioni finali
Possiamo, perciò, affermare che il concetto di smart contract è entrato nel discorso giuridico solo pochi anni fa, eppure ha già ricevuto una notevole attenzione da parte della dottrina civilistica. Come autorevole dottrina ha affermato diverso tempo fa, “la storia del contratto non può separarsi dalla storia delle tecnologie, mediante le quali si determinano i rapporti di scambio” [8].
Gli smart contracts, grazie allo sfruttamento della tecnologia, presentano benefici in termini di trasparenza, immutabilità di informazioni registrate, nonché di riduzione dei costi associati alla stipulazione dei contratti.
Tuttavia, essi presentano anche degli svantaggi legati proprio allo sfruttamento della tecnologia.
Parliamo, infatti, di errori di programmazione o di attacchi informatici [9].
Ciononostante, tali problematiche possono essere attenuate grazie all’evoluzione della tecnologia.
[1] https://blog.osservatori.net/it_it/smart-contract-in-blockchain
[2] M. MAUGERI, Smart Contracts e disciplina dei contratti, cit., p. 30
[3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135~art8ter
[4] https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Proposte_registri_condivisi_e_Blockchain_-_Sintesi_per_consultazione_pubblica.pdf
[5] https://www.scalingparrots.com/blockchain-sul-mercato-10-casi-di-uso/
[6] https://www.esg360.it/energia-rinnovabile/le-applicazioni-della-blockchain-nel-settore-energetico/
7 https://www.postfinance.ch/it/blog/guida-semplice-e-chiara-agli-investimenti/smart-contract.html#:~:text=Svantaggi%20degli%20smart%20contract,-Nonostante%20i%20loro&text=In%20fin%20dei%20conti%2C%20infatti,non%20possono%20pi%C3%B9%20essere%20modificati
8 N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2006, p. 187; ID., Scambi senza accordo, cit., p. 364
9 https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/smart-contract/index.html?dotcache=refresh
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