La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo – profili generali (1/8)

La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo – profili generali (1/8)

1. Il dissent: natura e finalità

Oggetto del presente studio è l’approfondimento di un istituto giuridico di natura processuale, di tipo procedurale e di struttura composita: l’opinione dissenziente, ossia la “manifestazione del componente di un organo giurisdizionale di natura collegiale…che esprima valutazioni divergenti rispetto all’atto…imputabile al collegio” (1).

E’ istituto di natura processuale perché relativo ad una deliberazione giudiziale, atto processuale per antonomasia. Ed è istituto di natura composita in quanto, pur essendo identico nelle intenzioni (ossia mirante univocamente all’estrinsecazione di una opinione particolare), risulta tuttavia eterogeneo in ordine ai diversi rami dell’ordinamento nei quali esso trova – o troverà – applicazione.

Sappiamo infatti che ogni sistema processuale vigente in un ordinamento democratico, pur avendo come comune denominatore il riconoscimento e la tutela di diritti e garanzie fondamentali (2), si caratterizza, in termini differenziali, per la sussistenza di tecniche e regole procedurali non sempre coincidenti, e forse talora contraddittorie.

A titolo esplicativo possiamo fin da subito rilevare come, nel nostro ordinamento, principi e libertà fondamentali risultano riconosciuti e garantiti in ogni tipo di giudizio, sia esso ordinario, amministrativo o costituzionale.

Pur tuttavia, proprio in quest’ultimo difetta radicalmente una tecnica procedurale (la dissenting opinion, appunto) invece contemplata in molti altri sistemi processuali; ed è pertanto tale atipica assenza che fa del dissent un istituto peculiare e significante, e come tale di notevole interesse e di indubbio fascino.

Sebbene l’istituto dell’opinione dissenziente nei giudizi collegiali sia argomento squisitamente giuridico, una trattazione esaustiva di tale fenomeno non può prescindere dall’evidenziare i presupposti oggettivi da cui esso origina, offrendosi in tal modo ad una chiave di lettura che, in termini generali, rivela una matrice tipicamente sociologica (3).

Così procedendo, diverrà propedeutica quanto necessaria un’analisi semantica dei termini in parola, in modo da acquisire delle definizioni giuridiche che meglio si attagliano al significato dell’istituto in esame.

Risultato naturale di tale metodo di ricerca sarà una consequenziale indagine sugli effetti del dissenso in generale nel tessuto sociale, quale espressione pur sempre di un atteggiamento dell’individuo, ancorché esercente funzioni giurisdizionali.

Sotto il profilo prettamente giuridico, invece, pur non trascurando di soffermarsi sugli effetti del dissenso nella pronuncia giudiziale in quei rami dell’ordinamento ove esso è contemplato, la nostra attenzione si focalizzerà specificamente nei sistemi di giustizia costituzionale, italiano e stranieri (4), con particolare riguardo verso il nostro ordinamento nazionale, cui ovviamente verrà riservata ampia considerazione.

Il tutto non senza evidenziare l’evoluzione storica dell’istituto de quo unitamente al suo impatto nella realtà presente, alla luce delle attenzioni – pregresse ed in itinere – riservate dal legislatore, e dei sempre più doviziosi contributi della dottrina.

2. Terminologia e formule definitorie

Per poter affrontare la tematica del dissent nei suoi aspetti più peculiari ed analizzarla esaustivamente nelle sue molteplici accezioni, si ritiene opportuno individuare un’impostazione metodologica in guisa di poter fin da subito delimitare l’oggetto della presente trattazione.

Del resto, tale impostazione si rende necessaria perché dettata dalla genericità, e di conseguenza dalla non univocità, del sintagma “opinione dissenziente”; occorre pertanto fornire compiuta specificazione di tale definizione.

Pur non ignorando di rasentare i limiti dell’ovvietà, non appare tuttavia superfluo rilevare come l’espressione summenzionata intenda ricondursi ad una manifestazione di pensiero emersa all’interno di un organo collegiale (5).

Non potrebbe altrimenti essere, giacché il dissenso – e siamo qui ad una delle due definizioni fondamentali – trova la sua ragion d’essere solo ed esclusivamente in un contesto eterogeneo e non isolato, plurimo e non unitario, non monologico bensì dialogico (6).

In questa prospettiva, la possibilità di manifestare una qualsivoglia opinione dissenziente trova dunque logico presupposto nella presenza di un sistema non monolitico ma corale, a più voci, tra le quali possa liberamente emergere una divergenza prospettica, un “disaccordo di opinioni” rispetto ad una dottrina o decisione “ufficiale” (7).

Sulla base di quanto affermato si ricava inoltre come questo disaccordo di opinioni porta inevitabilmente alla formazione, in seno al collegio, di due contrapposte correnti: quella maggioritaria, cui è riconducibile la decisione c.d. ufficiale, e quella minoritaria, che non ha altro modo di comporsi se non attraverso la censura delle determinazioni della pars maior, da cui trova origine il dissenso (8).

Epperò, a ben vedere, la dicotomia maggioranza–minoranza correrebbe il rischio di rimanere lettera morta e la stessa forza-valore del dissenso risulterebbe (almeno con riferimento all’opinione pubblica) inutiliter data, qualora ai fautori del dissent non venisse concessa la possibilità di estrinsecare le proprie valutazioni divergenti, di estrapolarle dal microcosmo all’interno del quale esse sono state proferite.

In altre parole, il dissenso emerso nel segreto della camera di consiglio assumerebbe rilevanza (non soltanto giuridica) se ed in quanto oltrepassi la soglia della medesima in guisa di esser formalmente ed ufficialmente palesato all’intera collettività, o quanto meno ad un uditorio più ampio ancorché non necessariamente qualificato.

Siffatte considerazioni portano a convenire sul fatto che, metaforicamente parlando, una “stonatura” certamente di natura tecnica emersa nel chiuso della camera consiliare produce l’effetto dirompente di una larga eco soltanto se al dissent venga tributato riconoscimento giuridico (mediante espressa previsione nel nostro ordinamento) e provenienza certa sul piano formale (ossia mediante menzione in sentenza), quest’ultima eventualmente non apocrifa.

3. Riflessi sul tessuto sociale

Assumendo questa chiave di lettura, il dissenso giudiziale evidenzia, come ogni altra opinione critica in senso lato, il suo intimo legame con una parte della pubblica opinione e dunque la sua proiezione in un ambiente più vasto, del quale rappresenta pertanto un fenomeno sociologico (9).

In linea generale, dunque, sia esso manifestato in termini negativi, da cui la disobbedienza civile (10), sia esso espresso in termini propositivi, quindi costruttivi e non ostruzionistici e perciò alternativi, quanto più il dissenso farà presa sui governati e quindi raggiungendo indirettamente i governanti (11), tanto più esso accrescerà la sua forza ed amplierà la sua portata.

L’opinione dissenziente, di conseguenza, rischierebbe di essere vanificata e di risultare fatalmente caduca se tale dissenso non trovasse il consenso dell’opinione pubblica (12), o più correttamente in una parte di essa, sia pure di minoranza.

In tal modo, quand’anche non si riesca di fatto a mutare le sorti della decisione finale, i dissenzienti rimasti in minoranza potrebbero ottenere positivi riscontri al conflitto di opinioni emerso in un qualsiasi contesto mediante l’eventuale adesione della pubblica opinione alle proprie divergenti valutazioni, nella misura in cui quest’ultima ne sia venuta a conoscenza.

Il tutto porta a convenire intorno ad una verità assiomatica: e cioè che il dissenso deve parte della sua efficacia alla divulgazione, e come tale trova “nella pubblicità la sua arma principale” (13).

Per quanto concerne l’altro termine costituente oggetto di definizione – l’opinione -, occorre ulteriormente aggiungere a quanto detto in merito al dissenso che quest’ultimo altro non è che la specificazione del primo.

Più distintamente, si è dell’avviso che il dissenso – vale a dire l’espressione di un pensiero in conflitto con un altro che qui si assume maggioritario – può significarsi come la species rispetto al genus rappresentato da una opinione, ossia da una mera generica manifestazione di pensiero non incontrovertibile.

Dalla teoria generale del diritto apprendiamo che in senso lato “manifestazione” è “ogni fenomeno che manifesta un altro fenomeno” (14); segnatamente, in termini giuridico-sociali è manifestazione “il comportamento che rende socialmente riconoscibile un evento della vita spirituale dell’uomo” (15).

Nel caso di specie, quindi, manifestare significa rendere conoscibile all’esterno un fenomeno interiore dell’individuo, il tutto intimamente coeso da un nesso di causalità (c.d. rapporto di manifestazione).

Sebbene i due termini, dal punto di vista semantico (16), esprimano concetti non affatto dissimili, la linea di demarcazione che distingue l’opinione dalla manifestazione di pensiero risiede proprio nel contenuto di tale espressione di idee, da cui deriva il summenzionato rapporto genus-species.

L’opinione, difatti, si ritiene possa definirsi come quella forma “qualificata” di manifestazione d’intenzioni, ossia non soltanto la mera estrinsecazione di un fatto interiore homine, ma altresì l’espressione apertis verbis di un giudizio, di una valutazione, di una personale presa di posizione intorno ad un fatto di vita, ad un alcunché suscettibile di determinazioni non univoche (17).

Esprimere un’opinione dissenziente, pertanto, equivale a manifestare liberamente (18) il proprio punto di vista intorno a questioni suscettibili di valutazione ed interpretazione, e come tali non immuni da divergenze intrinseche ed estrinseche.

Le divergenze intrinseche (così intendendo quelle interne al collegio giudicante), se ritualmente divulgate, offrono l’opportunità di proiettare l’opinione minoritaria all’esterno, alla collettività.

Se intorno a questa opinione divergente così resa di pubblico dominio non sorgono a loro volta ulteriori divergenze tra i consociati, ecco che la stessa potrebbe, specularmente, elevarsi ad opinione collettiva della maggioranza, ad opinione pubblica come espressione di quell’idem sentire talora non sempre convergente con il precetto giuridico (19).

Pur tuttavia, il dissent rimane comunque opinione minoritaria in seno al contesto nel quale è scaturito, e quindi privo di forza cogente, scevro di quel crisma di imperatività che conferisce all’opinione di maggioranza autorevolezza ed ottemperanza.

Del resto, qualora ci si volesse crogiolare nella fatua considerazione che l’opinione dissenziente potrebbe pur sempre riqualificarsi come opinione della pubblica collettività, verrebbe quanto meno da obiettare come la storia ci abbia da sempre insegnato che l’opinione pubblica, “in quanto << opinione >> è sempre opinabile, cambia nel tempo e da essa si può dissentire” (20).

Ciò non toglie, tuttavia, che il riconoscimento giuridico della previsione del dissenso giudiziale nelle deliberazioni collegiali, unitamente alla possibilità (id est necessità) di renderlo manifesto ai destinatari di esse (rectius alla collettività), contribuisce senz’altro all’arricchimento dei valori democratici di una società matura e ponderata, e si traduce in un più ampio processo di evoluzione della sensibilità collettiva, come tale attuativo dei precetti costituzionali di natura partecipativa (21).


Note:

1. Così, in prima approssimazione, S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 1998, 27. Si ritiene utile specificare fin da adesso che “tale difformità può concernere sia il dispositivo (opinione dissenziente in senso proprio) sia la sola motivazione della decisione (opinione concorrente)”: v. A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Milano, 1995, 429.

2. Sulla tematica dei diritti e delle libertà fondamentali, oltre alla classica opera di J. STUART MILL, Saggio sulla libertà, Milano, 1984, vedasi, fra le molteplici trattazioni, gli scritti di P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984; ID, La libertà nella costituzione, Padova, 1966; L. FAVOREU, Diritti dell’uomo, in Enc. del Novecento Treccani, X, Roma, 1998, 467 ss.; P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, 1993; O. CHESSA, Libertà fondamentali e teoria costituzionale, Milano, 2002; L. CARLASSARRE (a cura di), Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali, Padova, 1988; A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1988, 1ss.; ID, Libertà (problemi generali), XX, ibidem, 1990, 1 ss.; G. AMATO, Libertà (diritto costituzionale), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 272 ss.; M. TROPER, I diritti fondamentali, in Enc. ital. Treccani – Eredità del Novecento, II, Roma, 2001, 711 ss.; N. MATTEUCCI, P. MENGOZZI, Diritti dell’uomo, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di Politica, Torino, 1990, 304 ss.; nonché, a livello comunitario, R. ROMBOLI (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, Torino, 1994; A. PIZZORUSSO, V. VARANO (a cura di), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, Milano, 1985. Per un’approfondita e ragionata disamina dei rapporti tra diritto e società, analizzati sotto il profilo processuale, rimane sempre valido ed attuale l’insegnamento di P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, 1954.

3. Tra i primi studi in materia, si ritiene opportuno segnalare fin da subito la compiuta analisi di G. BALANDIER, Società e dissenso, Bari, 1977.

4. Innumerevoli sono gli studi sulla giustizia costituzionale, sia sotto forma di monografie che a livello manualistico, unitamente ai singoli ma non meno importanti contributi pubblicati nelle enciclopedie e nelle riviste giuridiche specializzate. Tra le opere di maggior respiro, si evidenziano: H. KELSEN, La giustizia costituzionale, Milano, 1981; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2001; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2001; G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988; V. ANDRIOLI, Studi sulla giustizia costituzionale, Milano, 1992; G. MARANINI, (a cura di), La giustizia costituzionale, Firenze, 1966; E. CHELI, Il giudice delle leggi, Bologna, 1996; F. SORRENTINO, Lezioni sulla giustizia costituzionale, Torino, 1995; P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, 1996; nonché, da ultimo, R. ROMBOLI, E. MALFATTI, S. PANIZZA, Giustizia costituzionale, Torino, 2003. Quanto agli studi comparatistici in materia di giustizia costituzionale, si segnalano in particolare A. CELOTTO, T. GROPPI, M. OLIVETTI, La giustizia costituzionale in Europa, Milano, 2003; L. PEGORARO, Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, Torino, 1998; G. LOMBARDI (a cura di), Costituzione e giustizia costituzionale nel diritto comparato, Rimini, 1985; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, 1999; G. MORBIDELLI (a cura di), Diritto costituzionale italiano e comparato, Bologna, 1995; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Costituzioni straniere contemporanee, Milano, 1996.

5. In argomento, si segnala spec. V. DENTI, La Corte costituzionale e la collegialità della motivazione, in Riv. dir. proc., 1961, I, 434 ss. V. altresì le riflessioni del Presidente Branca espresse nella conferenza tenuta presso l’Università di Padova il 4 dicembre 1969, come riportate in G. BRANCA, Collegialità nei giudizi della Corte costituzionale, Padova, 1970. Sulla natura e sul funzionamento degli organi collegiali, si veda l’indagine condotta da A.PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1990, nonché, per una prospettiva di carattere generale, cfr. A. GIULIANI, N. PICARDI, L’ordinamento giudiziario, Rimini, 1983-85. Inoltre, un importante contributo sulla distinzione fra gli organi collegiali di natura giurisdizionale, e tra questi e i collegi non togati, è offerto da S. VALENTINI, La collegialità nella teoria dell’organizzazione, Milano, 1968, oltre che dal classico manuale di M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1970, vol. I., in part. 266 ss., entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, 55.

6. E difatti è stato ben osservato come il risultato della deliberazione dei componenti il collegio “è senz’altro un risultato dialettico”, che non richiede pertanto “ulteriori mediazioni o valutazioni comparative”: cfr. V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997, 94 ss.

7. Per una lettura in chiave storico-sociologica del dissenso in termini generali, v. L. S. FEUER, Dissenso, in Enc. del Novecento Treccani, II, Roma, 1977, 154 ss.: in particolare si veda pag. 158 ove si riporta il pensiero di J. STUART MILL, secondo cui il dissenso è elemento essenziale nel “libero sviluppo della personalità.” Cfr. altresì, in generale, F. E. OPPENHEIM, Libertà, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di Politica, cit., 590 ss.

8. Sulla formazione di tali correnti di pensiero nell’ambito degli organi collegiali in sede deliberante, vedasi in particolare il contributo di N. BOBBIO, La regola di maggioranza: limiti e aporie, in N. BOBBIO, C. OFFE, S. LOMBARDINI, Democrazia, maggioranza e minoranze, Bologna, 1981, 33 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, 31, laddove l’insigne filosofo fornisce una compiuta analisi giuridico-sociologica della questione, anche alla luce dei principi della logica giuridica. Sul medesimo problema v., in generale, le monografie di A. PIZZORUSSO, Maggioranze e minoranze, Torino, 1993; S. CASSESE, Maggioranza e minoranza. Il problema della democrazia in Italia, Milano, 1995.

9. Un interessante ed approfondito studio sul dissenso nella sua qualità di fenomeno sociale è dato da S. MOSCOVICI, W. DOISE, Dissensi e consensi. Una teoria generale delle decisioni collettive, Bologna, 1992, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, 27, laddove – tra l’altro – si focalizza l’attenzione su come tale opzione decisionale di contrapposizione al generale consenso nasca proprio dall’interazione dell’individuo con i suoi consociati, in un contesto ove confluisce una pluralità d’opinioni espresse in piena libertà.

10. Cfr. N. BOBBIO, Disobbedienza civile, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di Politica, cit., 306 ss; T. SERRA, Disobbedienza civile, articolo tratto dal sito internet www.costituzionalismo.it; A CERRI, Resistenza (diritto di), in Enc. giur. Treccani, XXVI, Roma, 1991, 1 ss.; R. MORETTI, Sovranità popolare, XXX, ibidem, 1993, 1 ss., spec. 5.

11. A tal proposito osserva acutamente G. SARTORI, Opinione pubblica, in Enc. del Novecento Treccani, IV, Roma, 1979, 937 ss., in part. 947, che in una società democratica “l’opinione pubblica si costituisce come un protagonista a sé stante, con il quale i governanti devono fare i conti e al quale devono rendere conto”.

12. Cfr. G. SANI, Consenso, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di Politica, 206 ss; J. C. LIVINGSTON, R. C. THOMPSON, Il consenso dei governati, Milano, 1974. Una lettura in chiave socio-politica del dissenso è offerta da G. M. CHIODI, Tacito dissenso, Torino, 1990, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, 28, ove l’autore, con rigorosa perizia, individua e classifica alcune tra le diverse forme di dissenso, sulla base delle diverse cause sociali, politiche, economiche o ideologiche da cui esso possa trarre origine.

13. In argomento, cfr. L. MORLINO, Dissenso, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di Politica, cit., spec. 328; ID, Dissenso, in Enc. ital. delle Scienze Sociali, III, Roma, 1993, 189 ss.

14. Per una magistrale trattazione su tale figura di dogmatica giuridica v., per tutti, la fondamentale voce di A. FALZEA, Manifestazione (teoria generale), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 442 ss, spec. 469. Cfr. altresì, sotto il profilo giusprivatistico, V. SCALISI, Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo. Teoria, manifestazione, astrazione, inefficacia, Milano, 1998; ID, Manifestazione in senso stretto, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 476 ss.; P. SCHLESINGER, Dichiarazione (teoria generale), in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 371 ss. In generale, cfr. L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, 1996; ID, Dogmatica giuridica, in Enc. giur. Treccani, XII, cit., 1989, 1 ss.; N. LUHMANN, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, Bologna, 1978; F. MODUGNO, Sistema giuridico, in Enc. giur. Treccani, XXIX, cit., 1993, 1 ss.

15. In questi termini, G. CASTIGLIA, Manifestazione (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, XIX, Roma, 1990, 1 ss.

16. Del resto, la terminologia ha sempre ottenuto particolare considerazione negli studi di teoria generale del diritto e di logica giuridica, non foss’altro perché spesso ai termini giuridici si attribuisce un significato e un valore talvolta non coincidente con quello che lo stesso vocabolo assume nel linguaggio corrente. Sul punto, v. in generale le classiche opere di U. SCARPELLI, Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976; ID, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Torino, 1985; G. TARELLO, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, 59; R. GUASTINI (a cura di), Problemi di teoria del diritto, Bologna, 1980; ID, Lezioni sul linguaggio giuridico, Torino, 1985; A. ROSS, Critica del diritto e analisi del linguaggio, Bologna, 1982; C. PERELMAN, Logica giuridica. Nuova retorica, Milano, 1979; nonché la voce di A. GIULIANI, Logica del diritto (teoria dell’argomentazione), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975.

17. Il sintagma opinione – dal greco δόξα esprime, nel pensiero moderno, la “semplice tesi interiore, che si ritiene vera senza peraltro possederne la certezza”: cfr. G. CALOGERO, Opinione, in Enc. ital. Treccani, XXV, Roma, 1949, 409. In termini di accondiscendenza ad una valutazione propria della persona, si riporta il pensiero di Antonio ROSMINI così come riferito da N. TOMMASEO, Opinione, in Dizionario della Lingua Italiana, XIII, Milano, 1977, 275, secondo cui è opinione “qualunque proposizione concepita dall’uomo, a cui possa dare o negare l’assenso”.

18. Che la libertà di esprimere una qualsivoglia opinione, ancorché dissenziente, rientri indubbiamente nel genus delle libertà costituzionalmente garantite, ed in ispecie nella libertà di manifestazione di pensiero ex art. 21 Cost, è riscontrabile in C. CHIOLA, Manifestazione del pensiero (libertà di), in Enc. giur. Treccani, XIX, cit., 1990, 1 ss.; P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 424 ss.; S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, 1957; C. CERETI, Pensiero (libertà di), in Nss. dig. it., XII, Torino, 1965, 865 ss.; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958; N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1990.

19. E’ interessante notare come già dal secolo dei lumi si era levata una corrente di pensiero volta a riconsiderare i rapporti tra diritto e società, ed a riqualificare il ruolo dell’opinione pubblica come forza sociale. A tale proposito scrive Gaetano FILANGIERI nella sua magistrale Scienza della legislazione, Napoli, 1996, 107, che “vi è un tribunale che esiste in ciascheduna nazione; ch’è invisibile, perché non ha alcuno de’ segni che potrebbero manifestarlo, ma che agisce di continuo, e che è più forte dei magistrati e delle leggi, de’ ministri e de’ re; che può essere pervertito dalle cattive leggi; corretto, diretto, reso giusto e virtuoso dalle buone;ma che non può né dalle une né dalle altre essere contrastato e dominato. Questo tribunale… è quello dell’opinione pubblica.”

20. In questi termini N. MATTEUCCI, Opinione pubblica, in Dizionario di Politica, cit., 705 ss. Amplius, dello stesso autore, Opinione pubblica, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 421 ss. In generale, v. sul punto la classica opera di J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, Bari, 1971.

21. Per una disamina dei rapporti tra diritto e società, nel perseguimento dei valori insiti nella nostra Carta costituzionale e alla luce delle sempre più crescenti esigenze di partecipazione dei consociati alle attività dei pubblici poteri, v. P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2002; A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997; ID, Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani, XI, cit., 1989, 1 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, Diritti sociali, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 802 ss.; P. CALAMANDREI, L’avvenire dei diritti di libertà, prefazione a F. RUFFINI, Diritti di libertà, Firenze, 1946; A. BARBERA, F. COCOZZA, G. CORSO, Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1984; L. MENGONI, Diritto e valori, Bologna, 1985, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, 59; G. URBANI, Partecipazione, in Enc. del Novecento Treccani, V, Roma, 1980, 92 ss.; M. COTTA, Democrazia, in Enc. giur. Treccani, X, cit., 1988, 1 ss, spec. 2; L. CARLASSARE, Legalità (principio di), XVIII, ibidem, 1990, 1 ss., in part. 5.


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Avv. Fabio Schepis

Laureato in Giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, ha esercitato per alcuni anni l'attività di Avvocato. Successivamente è stato immesso nei ruoli del Ministero dell’Interno quale vincitore di concorso pubblico, per esami, per Funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno, e presta servizio presso un Ufficio periferico della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ha approfondito alcuni rami del diritto, specialmente pubblico e giuslavoristico, attraverso il conseguimento di alcuni Master e la frequenza di numerose attività formative. Ha tra l'altro seguito un corso annuale di perfezionamento in Diritto Processuale Penale tenuto dalla Camera Penale presso la Corte di Appello, due corsi Jean Monnet sul diritto italiano e comunitario presso il centro studi universitario "Eurodip - Salvatore Pugliatti" e un seminario sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre effettuato attività di docenza nei confronti del personale della Polizia di Stato nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale curate dalla Questura. I settori di competenza riguardano prevalentemente i seguenti rami del diritto: amministrativo, costituzionale, lavoro pubblico, , previdenza e assistenza sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione del personale e relazioni sindacali, ordinamento e attività istituzionali della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno.

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