La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo: ordinamenti di civil law e di soviet law (5/8)

La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo: ordinamenti di civil law e di soviet law (5/8)

ORDINAMENTI DI CIVIL LAW

1 I sistemi europei

Una disquisizione intorno alla dissenting opinion negli ordinamenti giuridici di stampo continentale non sembra risolversi come un’operazione lineare, giacché ciascun sistema giurisdizionale di matrice romanistica (1) presenta una storia a sé stante, spesso affatto commista con le altre realtà europee.

Uno dei pochi elementi di coesione tra di essi può riscontrarsi nelle radici che accomunano tali sistemi, le quali convergono tutte quante verso un modello giusprocessualistico fortemente ostile alla divulgazione del voto dissenziente quale quello francese, affermatosi in maniera dirompente a seguito della corposa codificazione napoleonica d’inizio ‘800.

La Francia, dopo la breve parentesi rivoluzionaria fautrice dei processi coram populo e dunque della piena trasparenza delle deliberazioni giudiziali (2), optò ben presto per la restaurazione del sistema dei voti segreti, particolarmente caldeggiato e reso effettivo dal legislatore napoleonico nonché materialmente consacrato in apposite norme di procedura, che imponevano ai giudici un “religioso silenzio” in ordine all’iter deliberandi seguito (3).

Tale prassi, che deve indubbiamente la sua affermazione e consolidazione proprio al fatto di essere stata codificata, è rimasta sostanzialmente invalsa per oltre un secolo, fin quando con l’avvento della Quinta Repubblica ebbe luce la nuova Carta costituzionale nell’anno 1958.

Ad una prima lettura, sembrò quivi che il dogma del voto segreto fosse stato palesemente violato, giacché negli articoli 61 e seguenti del testo costituzionale non v’era cenno alcuno sul principio della segretezza del voto dei componenti il Consiglio costituzionale (4).

Epperò, scorrendo il decreto n. 50-1067 del 7 novembre 1958, recante disposizioni in tema di organizzazione e di funzionamento del supremo Conseil, ci si avvede che l’art. 3 del testo ha prontamente introdotto in via normativa il principio “imperativo” secondo cui il giudice costituzionale deve, all’atto del giuramento (5) sulla Costituzione, solennemente dichiarare l’impegno (rectius l’obbligo) di mantenere il più rigido segreto in ordine alla deliberazione e al voto.

I dettami della codificazione napoleonica, e quindi delle sue regole procedurali, ebbero in parecchi stati un impatto notevole, talora dirompente, finanche in quei paesi che, sebbene avulsi dal vecchio continente, subirono non di poco gli influssi della Francia, in particolar modo grazie anche ai fiorenti risultati della sua politica coloniale (tra questi, l’Egitto e il Marocco seguitano tuttora a disporre la secretazione del voto dei giudici costituzionali) (6).

Quanto alle realtà a noi più vicine, risultano senz’altro degni di nota i sistemi costituzionali del Benelux e dell’Austria. Tanto in Belgio quanto in Olanda, difatti, è stata confermata la prassi del segreto di tutto quanto avviene in camera di consiglio.

In particolare, in Olanda la pratica del voto segreto è stata istituzionalizzata attraverso la sua esplicita previsione nell’art. 28 del codice di procedura del 18277, mentre in Belgio il divieto del ricorso alla dissenting è dato da ricavare dai principi generali dell’ordinamento (8).

Si ritiene utile aggiungere altresì che, al di là di questa specifica regola procedurale, il Belgio ha peraltro adottato un sistema giurisdizionale non dissimile a quello francese, la cui cultura risulta marcatamente diffusa nel paese grazie alla presenza di una nutrita comunità lingiustica (9).

A comprova di ciò, non è un caso che la tutela dei diritti fondamentali sia stata affidata alla cognizione di una Cour d’Arbitrage (10), così denominata proprio in considerazione delle diverse etnie ivi presenti.

Per quanto concerne l’Austria, invece, è particolarmente interessante riscontrare nel supremo organo giurisdizionale (11) un fenomeno alquanto singolare, ovverossia la presenza di una sorta di dissenting “interna” (12) al collegio ma impercettibile all’esterno, anche qui in ottemperanza alla regola della segretezza del voto giudiziale.

Il Regolamento della Corte costituzionale austriaca del 1921 difatti espone dettagliatamente l’articolazione delle operazioni di voto, sulla falsariga di uno dei due sistemi di voto vigenti nella Germania dell’800, in ispecie quello che disponeva la secretazione dei soli verbali di voto e non dell’intera deliberazione (13).

Pertanto, le disposizioni normative sul processo costituzionale austriaco (art. 36 e seguenti del regolamento) prevedono espressamente che i giudici della Corte (Verfassungsgerichhtshof) (14) possano ben dissentire mediante la formulazione di argomentazioni scritte da allegare al verbale della seduta consiliare, il quale riporta il resoconto circa l’andamento dei lavori e della discussione (15).

La singolarità della procedura risiede però nel rigido divieto di pubblicazione del summenzionato verbale, e dunque nella preclusione in capo ai giudici di rendere di pubblico dominio le opinioni dissenzienti ivi contenute, la cui notorietà rimane circoscritta esclusivamente ai componenti la camera di consiglio (16).

Seguitando ad analizzare le realtà giuridiche dei paesi mitteleuropei, il sistema processuale tedesco (17) si mette in particolare risalto per le articolate vicende che accompagnarono la pratica del voto dissenziente.

Sebbene a seguito del nuovo assetto postbellico il dissenso giudiziale non trovasse cittadinanza tra i precetti costituzionali, si è già avuto modo di rilevare come la Germania dei secoli scorsi fosse non ostile all’istituto in parola, pur limitandone l’applicazione ai soli atti processuali non oggetto di pubblico dominio (18).

Pertanto, anche alla luce dei trascorsi storici, la Germania di fine millennio ritenne opportuno rivisitare l’istituto del dissenso giudiziale e di introdurlo nel sindacato di costituzionalità dinanzi al Bundesverfassungsgericht.

Particolarmente interessante appare altresì la dinamica che accompagna siffatta introduzione, qualora si osservi che, pur appartenendo questo istituto all’assetto organizzativo del funzionamento del supremo Tribunale, ragioni di opportunità politica vollero che la dissenting fosse istituita per mano del legislatore (19), il tutto a seguito di giudizi e posizioni critiche non affatto univoche, confluenti in un’annosa querelle che vedeva la magistratura più autorevole contrapporsi alla migliore dottrina, quest’ultima decisamente favorevole all’introduzione dell’opinione dissenziente (20).

In proposito, il primo decisivo passo è riconducibile all’emanazione, in data 21 dicembre 1970, della legge istitutiva del Bundesverfassungsgericht, appunto il Tribunale costituzionale federale, il cui paragrafo 30 secondo comma sanciva a chiare lettere la possibilità, riconosciuta a ciascuno dei giudici, di esprimere per iscritto la propria opinione dissenziente avverso la motivazione o il dispositivo della decisione, con l’ulteriore specificazione che siddetto voto particolare o separato (sondervotum) si aggiunge ad essa, risultando così allegato alla sentenza (21).

A questa generica previsione normativa seguirono poi ulteriori approfondimenti e specificazioni, i cui particolari furono dapprima ricompresi in un testo regolamentare di procedura dell’anno successivo, ed infine il tutto venne recepito ed integrato dal Regolamento generale dello stesso Bundesverfassungsgericht.

E’ interessante osservare come in questa occasione tale ultimo Regolamento tratti con dovizia di particolari la disciplina dei voti dissenzienti (22). Più in dettaglio, l’art. 56 dispone che il voto separato debba essere pronunciato in camera di consiglio, allorquando lo stato della discussione risulti tale da consentirne la comunicazione al Presidente di sezione, il tutto entro il termine (suscettibile di proroga) di tre settimane dalla sottoscrizione della decisione (23).

Il testo regolamentare prosegue statuendo che, qualora l’opinione dissenziente riguardi una sentenza, il Presidente ne dà annuncio in concomitanza alla pubblica lettura della sentenza medesima; quest’ultima viene poi notificata alle parti unitamente al sondervotum, il quale a sua volta diverrà oggetto di pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale costituzionale con menzione del suo autore (24).

Ad ulteriore chiosa del presente testo normativo che, per quanto esauriente, sembra prestarsi a non poche speculazioni interpretative proprio in ragione della sua corposità, v’è da aggiungere come la dottrina (25) abbia evidenziato talune interessanti peculiarità, quali la circoscrizione alla camera di consiglio dell’ambiente in cui, a pena d’inammissibilità, è consentito manifestare il dissent, oppure la circostanza per cui la formulazione di esso non esonera l’autore dal sottoscrivere la sentenza al pari degli altri colleghi, ovvero il particolare secondo cui l’opinione dissenziente non sembra assumere alcuna efficacia giuridicamente vincolante, o ancora la prassi (nonostante vi sia un annoso dibattito in dottrina in assenza di specifiche disposizioni normative) in forza della quale il relatore che voglia dissentire dall’opinione di maggioranza non possa esimersi dal redigere la sentenza (e ciò nel presupposto che la decisione non contiene il nome del relatore, con evidente “salvaguardia della sua libertà di coscienza”) (26).

In merito a quest’ultima osservazione, occorre soffermarsi sul particolare sistema di nomina dei giudici costituzionali, per comprendere quanto quivi sia maggiore il riconoscimento della libertà di coscienza al cospetto della realtà italiana.

Tutto questo perché in Germania i giudici delle leggi devono la loro investitura al Parlamento (27), sicché il nomato rischio di “politicizzazione” delle nomine dei giudici non sembrerebbe qui poi tanto famigerato e vituperato, costituendone invece logica conseguenza.

Ritornando al testo regolamentare del Bundesverfassungsgericht, merita ulteriore cenno la fase formativa dell’opinione dissenziente, in particolare là dove si fa ampio riferimento alla dinamica della deliberazione giudiziale.

Orbene, il Regolamento dispone che il giudice relatore, similmente al meccanismo in vigore nella Supreme Court statunitense, debba distribuire tra i colleghi la propria bozza di decisione, onde potenzialmente acquisire i relativi consensi (28).

Tutto questo ha dato luogo alla possibilità, in capo ai giudici dissenzienti, di redigere e far circolare delle proprie controrelazioni, al fine di rimettere così in gioco le sorti della decisione.

Questo apparente equilibrio tra contrapposte opinions in realtà tende a convergere verso l’orientamento della pars maior, giacché l’art. 26 del Regolamento consente ad essa il diritto di replica avverso l’eventuale proposizione del sondervotum (29).

Ciò nondimeno, il legislatore pare concedere ulteriore chance alla dissenting attraverso il terzo comma dell’art. 56, laddove è previsto che il Presidente della sezione, dopo aver menzionato in pubblica lettura l’eventuale esistenza di voti particolari, debba consentire al giudice che ne faccia richiesta di comunicare il “contenuto essenziale” (30) del proprio voto separato.

E’ questa una pratica che, a ben vedere, sembrerebbe sortire un effetto che vada al di là della cortesia di prammatica o di un mero “premio di consolazione”; come è stato efficacemente asserito da autorevole dottrina, lasciare al giudice dissenziente “l’ultima parola” senza che agli altri si possa consentire di controdedurre, produce nient’altro che una vera e propria “sgridata alla sentenza” (31).

Ordinamento peculiare tra i sistemi europei è quello della Grecia. Tale peculiarità risiede non tanto nella previsione della dissenting opinion a livello costituzionale, quanto nella singolare possibilità riconosciuta a ciascuna delle tre giurisdizioni statali (ordinaria, amministrativa e contabile) di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie (32).

Ci si accorse tuttavia che un sistema di tal fatta avrebbe inevitabilmente dato luogo a problemi d’interpretazione, a contrasti giurisprudenziali, a conflitti non lievi tra le supreme corti, ciascuna nella propria qualità di primus inter pares.

Si cercò pertanto di porre rimedio a tale anomalia mediante la creazione di una Corte costituzionale (33), che nella Carta fondamentale del 1975 viene denominata Corte Suprema Speciale, laddove tale specialità risiede proprio nel fatto che essa annovera tra i suoi componenti proprio i tre presidenti delle Corti superiori (Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei Conti, Presidente della Corte di Cassazione o Aeropago) (34).

Sebbene l’art. 93 Cost. prescriva espressamente la possibilità per i giudici di poter esprimere un voto dissenziente e di veder pubblicate le relative opinions, in verità l’assenza di una norma procedurale di dettaglio ha favorito l’affermazione della consuetudine secondo cui la formulazione della dissenting non è contestuale alla votazione, ma risulta invece susseguente ad essa.

A ciò si aggiunge, come ulteriore nota distintiva dell’ordinamento ellenico, che le opinions vengono formulate dal giudice chiamato a redigere la sentenza e tuttavia pubblicate senza menzione alcuna dei rispettivi autori, i cui nominativi rimangono invece custoditi nei verbali dei lavori svoltisi in camera di consiglio (35).

Non ultimo tra gli ordinamenti europei che hanno avvicendato il sistema dei voti segreti nelle deliberazioni giudiziali al contrapposto sistema del voto palese, è l’ordinamento giuridico spagnolo.

Si è già avuto modo di menzionare, nella parte dedicata all’evoluzione storica del dissenso nella pronuncia giudiziale, la famosa Ordinanza di Medina del 1489, particolarmente degna di nota perché recettrice appieno della rigida procedura dei Tribunali dell’Inquisizione cattolici, da cui discende la disposizione della secretazione dei voti pronunciati nelle deliberazioni collegiali (e perciò trascritti in un apposito libro riservato) (36).

Siffatta procedura ebbe modo di perdurare immutata nei secoli venturi, fin quando una copiosa serie di riforme istituzionali (37) iniziate nel 1978 non ne decretò il trapasso, giusta l’opzione per il sistema, diametralmente opposto, della pubblicità delle deliberazioni giudiziali e dei rispettivi voti ivi espressi.

Ad ulteriore conferma di questa nuova epoca foriera di riforme impegnate, è sufficiente considerare la circostanza che la dissenting opinion, istituzionalizzata dapprima a livello costituzionale, è stata altresì estesa ai giudici dei Tribunali ordinari (38), nelle due forme tipiche dissenziente – concorrente.

Per quanto specificamente ci riguarda, la fonte principale è riconducibile all’art. 164 della Carta costituzionale del 1978, che espressamente dispone la pubblicazione della sentenza unitamente agli eventuali voti divergenti espressi in collegio (39).

La disciplina di dettaglio è invece ricompresa nella Legge organica sul Tribunale costituzionale n. 2/79 (c.d. LOCT) (40) la quale, dopo aver specificato il principio secondo cui le questioni di massima importanza ex art. 10 LOCT sono di competenza del supremo Tribunale in composizione plenaria (Pleno) mentre i rimanenti sindacati di costituzionalità (cui afferiscono in parte anche i ricorsi c.d. di amparo (41) ex art. 53 comma 2, concernenti la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ove si focalizza la maggior parte dei dissensi giudiziali) rimane invece a ciascuna delle due sezioni giudicanti (Salas), dispone all’art. 90 che i membri del Tribunal das Garantias Constitucionales (42) possono manifestare la propria opinione divergente mediante espressione di un voto particolare, purché emessa nel corso della discussione in camera di consiglio43.

Siddetta opinione può riguardare tanto la motivazione quanto il dispositivo (che, come nell’ordinamento processuale tedesco, precede la motivazione), e qualora afferisca a sentenze diverrà oggetto di pubblicazione nell’apposito Bollettino Ufficiale dello Stato44.

Ad ulteriore conferma del felice accoglimento (45) della dissenting opinion nell’ordinamento spagnolo, v’è da precisare, non senza sorpresa, come la generalizzata applicazione di essa non sembra aver sortito alcun effetto negativo, men che meno alcun temuto abuso dell’istituto in parola, giacché nel corso di questo quarto di secolo il ricorso al dissent è stato pressoché ponderato e sovente anche parsimonioso, come tale circoscritto ai casi di maggior rilievo (46), a parziale smentita di quanti si opposero alla sua introduzione paventando pericoli di inquinamento della giustizia cagionati da torbide manovre politiche (47).

Quanto all’altro paese della penisola iberica, il Portogallo, anch’esso ha visto evolvere l’istituto della dissenting in termini positivi. Pur essendo privo di specifica previsione normativa, il dissenso giudiziale era ben aduso nella procedura del Tribunal Constitucional (48) in forza della consuetudine riconosciuta a ciascun giudice, di rendere nota la propria posizione divergente attraverso l’apposizione del termine “vencido” (49) a seguito della propria firma in calce alla sentenza.

La Costituzione del 1976 (50), così come integrata dalla Legge di riforma del 1982, ha invece istituzionalizzato l’istituto dell’opinione dissenziente, il tutto mediante una procedura bifasica che prevede dapprima una sorta di tentative vote dal quale emergono le posizioni dei giusdicenti, e successivamente alla trascrizione dei singoli voti in un apposito registro, sottoscritto da ciascuno dei componenti il collegio, viene concessa al giudice rimasto in minoranza la possibilità di esprimere le ragioni del proprio dissenso (51).

2. Altri sistemi di civil law

Al di là del continente europeo (52), non pochi risultano essere i paesi ove il sistema di civil law non trascurò di affermarsi, sia pure con opportuni distinguo dettati soprattutto dalle diverse realtà sociali, e sovente imposti dal retaggio della tradizione.

Pur tuttavia, taluni di questi stati si sono attribuiti un ordinamento giurisdizionale per così dire atipico, giacché alla recezione di istituti di stampo continentale hanno affiancato istituti tipici del sistema angloamericano, coesistendo in perfetta simbiosi tra loro così da meritarsi l’appellativo di sistemi giuridici “ibridi” (53).

Per quanto concerne i paesi latino-americani, quivi si va incontro ad una realtà fortemente eterogenea e variegata, dovuta al fatto che in essi si son avvicendate due culture giuridiche per certi versi antitetiche, vale a dire quella ispano-francese e quella statunitense (54).

Conseguenza immediata e diretta di tale fenomeno fu la scelta di taluni paesi – in verità gli stati più importanti quali Brasile, Argentina, Messico, Perù, Cile – di sposare la pratica della pubblicità del voto dissenziente, mentre i rimanenti paesi optarono per la conservazione dello status quo ante e dunque della segretezza dei voti particolari eventualmente consentiti (55).

Nel continente asiatico, infine, pur non ignorando la marcata dissimilitudine dei singoli ordinamenti giuridici nazionali non solo se comparati ai nostri, ma anche a livello infracontinentale, meritano tuttavia opportuna attenzione le esperienze delle supreme corti filippina e giapponese.

Tra i paesi del sud-est asiatico, le Filippine possono definirsi senza timor di dubbio come il paese ibrido per definizione, stante la costante presenza degli Stati Uniti e dei cittadini americani nella vita comune e nelle istituzioni del paese (56)

A tali motivi è pertanto ascrivibile la scelta dei governanti di adottare la pratica dell’opinione dissenziente nelle decisioni della Corte suprema filippina fin dall’inizio del secolo scorso, in coincidenza appunto con l’avvento della presenza nordamericana nel paese (57).

In Giappone, invece, le tormentate vicende geopolitiche contribuirono a mutare tout court il sistema processuale nipponico (58), laddove alla prassi tipicamente europea del voto segreto e della negazione della dissenting opinion si sostituì una nuova disciplina, imposta dalla Legge sull’organizzazione giudiziaria del 1947, il cui art. 11 del Libro II dispone tanto l’obbligo per ciascun giudice della Corte Suprema (Daishin-in)59 di motivare il suo voto per iscritto, quanto di veder pubblicata ciascuna opinione dissenziente unitamente alla decisione finale adottata dalla pars maior (60).

ORDINAMENTI DI SOVIET LAW

1 Il sistema sovietico

Qualsiasi disquisizione intorno alle realtà dei paesi dell’Est europeo non può prescindere dalle vicende storiche, politiche e sociali di cui sono stati protagonisti, soprattutto nel secolo appena trascorso.

In particolare, l’evento epocale che ha contribuito più di tutti a sgretolare le fondamenta di un assetto socio-istituzionale imperturbato da decenni, è riconducibile alla caduta del comunismo (61), il che – tra l’altro – ha dato luogo a due fenomeni particolarmente significativi.

Sotto un profilo tipicamente sociologico, si è addivenuti all’apertura dei paesi dell’Est all’Occidente ed ai suoi costumi, ai suoi vizi e alle sue virtù; da un punto di vista eminentemente geopolitico invece, si è assistiti al dissolvimento di intere Congregazioni di stati e di Confederazioni di territori a favore dell’indipendenza dei paesi membri, in forza del principio di autodeterminazione dei popoli (62).

Orbene, le conseguenze di questi poderosi eventi si riverberano anche nell’ambito del diritto, quale fenomeno sociale per eccellenza, sicché non solo di tali refluenze ne risente il sistema organizzativo tipico di soviet law (63) (i cui caratteri sappiamo essere tradizionalmente distinti sia dalla common che dalla civil law) (64), ma vieppiù si ingenera il fenomeno contrapposto della trasmutazione degli ordinamenti giuridici di nuova formazione verso i modelli istituzionali e costituzionali dei paesi occidentali.

Pervenendo alla disamina di alcuni tra i più significativi paesi il cui assetto giuridico è riconducibile al sistema di soviet law, particolare degno di menzione appare l’ordinamento sovietico (65), o più esattamente quello della Russia.

Difatti, a seguito degli eventi politici che vanno dalla caduta del muro di Berlino del 1989 fino alla crisi istituzionale del 1993 conseguente il tentato colpo di stato che portò come concausa alle dimissioni del presidente Gorbacev, la Corte costituzionale russa venne pressoché esautorata dall’esercizio delle proprie funzioni in guisa dello scontro politico-istituzionale istauratosi tra il suo Presidente e il Capo dello Stato (66).

Con l’emanazione della Costituzione della novella Comunità degli Stati Indipendenti del dicembre 1993 (67) e con l’entrata in funzione della nuova Corte costituzionale il 7 febbraio 1995, l’istituto della dissenting opinion, già non estraneo alla giustizia costituzionale sovietica, sebbene sospeso nel biennio 1993-95, venne nuovamente ripristinato, consentendo quindi a ciascuno dei 19 giudici costituzionali di esprimere il proprio disaccordo alla decisione adottata dalla maggioranza, ed ulteriormente di renderlo di pubblico dominio mediante pubblicazione della sentenza nella quale è riportato (68).

Ciò che tuttavia la dottrina ha messo in luce è che, sebbene della dissenting si sia fatto un utilizzo sempre più parsimonioso ed oculato a cospetto del passato, in verità di tale ricorso si denuncia il suo impiego in termini di opportunità politica, sorretto più da ragioni o convenienze di parte che da motivi etici e socialmente impegnati, o ancor più da valide argomentazioni giuridiche (69).

2 Altri sistemi di soviet law

Quanto agli altri paesi dell’Est europeo70 a noi più vicini, anche qui è opportuno non sottovalutare le vicende geopolitiche che li hanno interessati, così da rendere inscindibile in rapporto fra il diritto e le istituzioni di recente formazione (71).

Tra i paesi dell’Europa orientale che ammettono il ricorso all’opinione dissenziente nei giudizi di legittimità costituzionale si annoverano la Polonia (72), il cui Tribunale costituzionale ha fatto proprio l’istituto del dissent sin dalla sua istituzione nel 1985; l’Albania (73), anch’essa recepente il dissent fin già dalla nascita della prima Corte costituzionale dello stato nel 1992, in sintonia con le pregresse esperienze dell’ex Federazione Jugoslava (74); l’Ungheria (75), dove il dissenso giudiziale viene allegato al fascicolo contenente gli atti del giudizio e di seguito pubblicato unitamente alla sentenza; stesso dicasi per la Bulgaria (76), laddove la Costituzione del 1989 dispone espressamente la previsione dell’opinione dissenziente da formularsi per iscritto.

Singolare, ma non unica nota fuori dal coro ci viene offerta dalla Romania, ove il Regolamento della Corte costituzionale del 1992 sancisce a chiare lettere il regime di segretezza cui si informa l’iter deliberativo, con il conseguente divieto assoluto per i giudici costituzionali di palesare a terzi la propria posizione assunta e sostenuta nella camera di consiglio (77).

 


Note:

1. Brevi ma essenziali approfondimenti possono riscontrarsi in R. SACCO, Diritti stranieri e sistemi di diritto contemporaneo, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 1 ss.; ID, Diritti dell’Europa continentale e sistemi derivati (Civil Law), ibidem, XI, Roma, 1989, spec. 1 ss.

2. In argomento, cfr. K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 43 ss. Un’ampia panoramica storica delle vicende della giustizia francese è offerta da J. P. ROYER, Histoire de la justice en France, Paris, 1995, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 111.

3. V. in particolare la Legge sull’ordinamento giudiziario del 18 agosto 1949, art. 3. Sul punto, cfr. G. CORNU, La sentenza in Francia, in La sentenza in Europa, cit., 159 ss.

4. “ Il Consiglio costituzionale è composto di nove componenti, nominati per nove anni, tre dal Presidente della Repubblica, tre dal presidente dell’Assemblea nazionale e tre dal Presidente del Senato. In aggiunta ad essi fanno parte del Consiglio, ove vi consentano, gli ex presidenti della Repubblica. Il suo presidente è nominato dal Presidente della Repubblica fra i membri del Consiglio”: così A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 6. Per gli aspetti organizzativi del Conseil constitutionnel, v. M. L. TREGUIER, L’organisation et le fonctionnement du conseil constitutionnel français: un cadre desuet ou perfectible?, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit. 606 ss.

5. Sul punto, cfr. A. CONCARO, L’organizzazione e il funzionamento del Conseil constitutionnel, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit. 635 ss.; P. GIRO, Les methodés de travail des jurisdictions constitutionnelles. France, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VIII, Paris, 1994, 249 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 111.

6. Cfr. K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 47 ss.

7. E confermata di recente nel 1989, a seguito di una sentenza della Suprema Corte olandese; cfr. S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 112.

8. V., in generale, P. CARROZZA, La <<Cour d’Arbitrage>> belga come Corte Costituzionale, Padova, 1985; F. DELPEREE, La Cour d’Arbitrage. Actualité et perspectives, Bruxelles, 1988

9. Sul punto, v. in particolare A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 8.

10. Sull’istituzione, v. S. SCIANDRA, L’organizzazione e il funzionamento della Cour d’Arbitrage belga, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit. 739 ss. Cfr. altresì A. RASSON, Les Méthodes de travail des jurisdictions constitutionnelles. Belgique, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VIII, Paris, 1994, 215 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 112.

11. Sui giudizi di legittimità dinanzi la Corte costituzionale austriaca v. B. CARAVITA DI TORITTO, Corte, <<Giudice a quo>> e introduzione del giudizio sulle leggi. I: La Corte Costituzionale Austriaca, Padova, 1985.

12. Sul punto, cfr. O. PFERSMANN, Les Méthodes de travail des jurisdictions constitutionnelles. Autriche, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VIII, Paris, 1994, 179 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 112.

13. Amplius in K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 49.

14. Specifica A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 13, che “la più antica Corte costituzionale d’Europa (Verfassungsgerichhtshof)… è composta di un presidente, un vicepresidente, dodici giudici e sei giudici supplenti; il presidente, il vicepresidente e metà dei componenti e dei supplenti sono nominati dal Presidente federale su proposta del Governo fra magistrati, funzionari e professori universitari di diritto o di scienze politiche. Gli altri membri sono nominati su designazione di terne di nomi da parte del Consiglio nazionale, quanto a tre membri e due supplenti, e dal Consiglio federale, quanto a tre membri e un supplente. Tre membri e due supplenti debbono esser residenti fuori Vienna (art. 147)”.

15. Cfr. M. MAGIONCALDA, L’organizzazione e il funzionamento del Verfassungsgerichhtshof austriaco, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit. 683 ss.

16. Cfr. S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 111, nota 36.

17. In generale, cfr. A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 7 ss.

18. In questo senso, particolarmente eloquenti sono le norme di procedura dell’ordinamento Prussiano del XVIII secolo (spec. il Codex Marchicus del 1748), laddove tale opzione procedurale sembrava trovar giustificazione nel timore di vedersi impugnato il giudizio della Corte, con evidente manlevazione di responsabilità a favore dei giudici dissenzienti. Sul punto, cfr. H. MOHNHAUPT, L’ordinamento giudiziario prussiano, in A. GIULIANI, N. PICARDI (a cura di), L’ordinamento giudiziario, Rimini, 1983, I, 85 ss., e ancora A.GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, Milano, 1987, 44 ss., nonché A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, 1996, 4. V’è da osservare, tuttavia, che in altre regioni tedesche (come ad esempio nel Baden) vigeva la prassi, palesemente opposta, di consentire ai difensori l’accesso alla disamina delle opinioni separate di ciascuno dei giusdicenti: cfr. K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 50.

19. Sul cammino intrapreso per l’istituzionalizzazione del dissent, cfr. l’approfondito studio di J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nei paesi di lingua tedesca, in Pol. dir., 1994, 241 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 112.

20. In tema, L. LUATTI, Profili costituzionali del voto particolare. L’esperienza del tribunale costituzionale spagnolo, Milano, 1995, 32 ss.; A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 446.

21. In argomento, cfr. B. ROMANO, L’organizzazione e il funzionamento del Bundesverfassungsgericht, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit., 709 ss.; A. ZEUNER, La sentenza in Germania, in AA. VV., La sentenza in Europa, cit., 580 ss.

22. Sul punto, v. J. LUTHER, Profili di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia costituzionale in Germania, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit., 477 ss.; P. ONETO, Le opinioni dissenzienti dei giudici della Corte costituzionale tedesca, in Annali della Facoltà di Scienze Politiche di Genova, 1976-1977, 1083 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 112.

23. Amplius in A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, cit., 446.

24. Cfr. M. FROMONT, Les méthodes de travail des jurisdictions constitutionnelles. Allemagne, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VIII, Paris, 1994, 163 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 113. Sui rapporti fra il Tribunale centrale e le corti intermadie, v. M. COSULICH, Giustizia costituzionale e stato federale: l’organizzazione del Bundesverfassungsgericht e dei Landesverfassungsgerichte in Germania, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit., 491 ss.

25. Cfr. K. H. MILLGRAMM, Separate Opinion und Sondervotum in der Rechtprechung des Supreme Court und des Bundesverfassungsgericht, Berlin, 1985, cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 264.

26. Tutte queste considerazioni possono riscontrarsi in J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nel Bundesverfassungsgericht, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 262, ma passim.

27. “Il Bundesverfassungsgericht è composto da docici giudici, metà dei quali sono eletti dal Bundestag e metà dal Bunderstrat fra magistrati ed altri giuristi (art. 94 Cost)”: così A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 8. Cfr. altresì J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nel Bundesverfassungsgericht, cit., 274 ss.

28. Cfr. J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nel Bundesverfassungsgericht, cit., 261.

29. Ancora e diffusamente in J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nel Bundesverfassungsgericht, cit., 263.

30. Termine ripreso da J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nel Bundesverfassungsgericht, cit., 264.

31. L’espressione è di T. RITTERSPACH, Gedanken zum Sondervotum, in FURST, HERZOG, UMBACH (a cura di), Fest schrift fur Wolfgang Zeidler, Berlin, 1978, 1379 ss. cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 264.

32. Amplius in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 116.

33. Il dibattito sull’istituzione della Corte costituzionale greca, che è chiamata ad operare esclusivamente in caso di contrasti tra le pronunce delle tre Corti superiori, è sintetizzato in A. PANAGOPOULOS, Une Cour constitutionnelle en Grèce? Remarques sur L’institution proposèe par L’Opposition dans le cadre de la révision constitutionnelle, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, XI, Paris, 1996, 75 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 116.

34. Più in dettaglio, ai tre Presidenti delle Corti superiori si aggiungono “quattro consiglieri di Stato e quattro membri dell’Aeropago estratti a sorte per un mandato di due anni e di due professori odinari nelle Facoltà giuridiche del paese, scelti per sorteggio, presieduta dal più anziano fra i presidenti del Consiglio di Stato e dell’Aeropago (art. 100)”: così A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 11.

35. Cfr. V. E. SPILIOTOPOULOS, Les méthodes de travail des jurisdictions constitutionnelles. Grèce, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VIII, Paris, 1994, 267 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 116.

36. Ulteriori approfondimenti in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 114; M. SICLARI, L’istituto dell’opinione dissenziente in Spagna, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 323 ss., in part. 326; K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 40.

37. Sul tema, v. L. LUATTI, Profili costituzionali del voto particolare. L’esperienza del tribunale costituzionale spagnolo, cit., 169 ss.

38. In particolare, così prevede l’art. 260 della Legge Organica sul Potere Giudiziario del 2 luglio 1985 n. 6: cfr. M. SICLARI, L’istituto dell’opinione dissenziente in Spagna, cit., 329.

39. Cfr. A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, cit., 447 ss.; M. SICLARI, L’istituto dell’opinione dissenziente in Spagna, cit., 325 ss.; E. GARCIA DE ENTERRIA, A. PREDIERI (a cura di), La Costituzione spagnola del 1978, Milano, 1982, 849.,cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 325.

40. Cfr., in generale, L. PEGORARO, Le leggi organiche. Profili comparatistici, Padova, 1990, 109 ss., cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 326.

41. Sul tema, v. HECTOR FIX-ZAMUDIO, Amparo, in Enc. giur. Treccani, II, cit., 1988, 1 ss.; M. SICLARI, L’istituto dell’opinione dissenziente in Spagna, cit., 323 ss.

42. “Il Tribunal Cosntitucional è composto da 12 giuristi nominati dal re, quattro su proposta del Congreso de los diputados approvata a magggioranza di tre quinti dei suoi componenti, quattro su proposta del Senato approvata con la stessa maggioranza, due su proposta del Governo e due su proposta del Consejo General del Poder Judicial. Ad esso spetta il controllo di costituzionalità delle leggi e molte altre competenze, fra le quali il potere di decidere sui ricorsi di amparo a tutela dei diritti fondamentali (artt. 159 – 165)”: così A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 10.

43. Cfr. J. GONZALEZ PEREZ, Derecho procesal sonstitucional, Madrid, 1980; P. BON, F. MODERNE, Y. RODRIGUEZ, La justice constitutionnelle en Espagne, Paris-Marseille, 1984, 65 ss., entrambi citati in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 323 ss.V. altresì I. BORRAJO INIESTA, Les méthodes de travail des jurisdictions constitutionnelles. Espagne, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VIII, Paris, 1994, 243 ss, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 115.

44. Cfr. F. J. EZQUIAGA GANUZAS, El voto particular, Madrid, 1990; A. CANO MATA, Comentarios a ley organica del tribunal constitucional, Madrid, 1986, 593 ss., entrambi citati in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 323 ss.

45. Tra gli autoerevoli giuristi che nelle loro opere dottrinali accolsero favorevolmente l’istituto della dissenting in Spagna, si segnalano I. ALMAGRO NOSETE, Justicia constitucional, Madrid, 1980; J. L. CASCAJO CASTRO, La figura del voto particular en la jurisdiccion espanola, in Revista de Derecho Constitucional, n.17, 1986, 171 ss.; J. GONZALEZ PEREZ, Derecho procesal sonstitucional, cit., 191, tutti quanti citati in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 327 ss.

46. In tema, v. lo studio di G. ROLLA, Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna, Napoli, 1986, cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 328.

47. Sul punto, cfr. A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, cit., 448.

48. “Il Tribunal è composto di tredici giudici, dieci dei quali eletti dall’Assemblea e tre cooptati. Sei dei giudici debbono essere magistrati, mentre gli altri debbono appartenere alla generica categoria dei <<giuristi>>. Essi durano in carica sei anni ed eleggono il loro presidente (artt. 223 – 226)”: così . A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 10.

49. In argomento, cfr. A. CANEPA, Modalità strutturali e organizzative dell’organo di giurisdizione costituzionale come elementi di tutela della sua indipendenza: osservazioni sul caso portoghese, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit. 540 ss.

50. Sui giudizi di legittimità costituzionale v. J. MIRANDA, Le controle de la constitutionnalité au Portugal, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 4, Milano, 1994, 135 ss.; M. GUEDES, La justice Constitutionnelle au Portugal, Saarbrucken, 1987, entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit. 115.

51. Sul punto, v. A. VIGNOLA, L’organizzazione e il funzionamento del tribunale costituzionale portoghese, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit. 759 ss.

52. Cfr. A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 16 ss.

53. Così A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, Milano, 1995, 69 ss.

54. Cfr. A. ALVARADO VELLOSO, Diritto dei paesi latino-americani, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 1 ss.; A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 17. Sul diritto dei paesi dell’America latina cfr., in generale, J. LAMBERT, Amérique latine. Structures sociales et institutions politiques, Paris, 1968. S. SCHIPANI (a cura di), Diritto romano, codificazione e sistema giuridico latino-americano, Milano, 1981; P. CATALANO, Diritto romano e paesi latino-americani, in Labeo, 1974, 433 ss.; K. L. CARST, Latin American legal Institutions: Problems for Comparative Study, Los Angeles, 1966; H. VALLADAO, Le droit latino-americain, Paris, 1954; R. DAVID, L’originalité des droit de l’Amérique latine, Paris, 1972.

55. In argomento, cfr. K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 40 ss.

56. Cfr. A. G. SAMONTE, The Philippine Supreme Court: A Study of Judicial Background Characteristics, Attiotudes, and Decision-Making, in G. SHUBERT, D. J. DANELSKI, Comparative Judicial Behavoir, New York-London-Toronto, 1969, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 118.

57. Amplius in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 118.

58. Sulla base di questi presupposti, le peculiarità dell’ordinamento giuridico nipponico sono efficacemente descritte da Y. TANIGUCHI, T. KOJIMA, Diritto giapponese, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 1 ss., i quali giustamente rilevano come “allo scopo… di assecondare le pressioni per un ammodernamento del paese e delle sue strutture così da far cessare la sua condizione di isolamento e di inferiorità nei confronti delle potenze occidentali, prevalse alla fine la scelta di trapiantare sul suolo giapponese modelli giuridici stranieri, talvolta assunti per intero. Questo imponente fenomeno di recezione si indirizzò, allora, principalmente verso i diritti dei paesi dell’Europa continentale (civil law). Mentre in seguito, dopo la seconda guerra mondiale, si verificò un cambiamento di rotta in favore del diritto statunitense (common law).” Comprova di ciò è data dal fatto che “l’attuale Costituzione giapponese è stata promungata nel novembre 1946 sotto una forte influenza americana,…adotta i principi a base delle democrazie occidentali e, sempre sul modello in particolare della Costituzione statunitense, contiene una parte dedicata ai diritti e alle libertà fondamentali dell’individuo.” Sul tema, cfr.,altresì, A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 18; R. SACCO, Diritti stranieri e sistemi di diritto contemporaneo, cit., 11; K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 42.

59. Sulla funzione della Corte Suprema, v. S. DANDO, La Cour Supreme du Japon, in P. BELLET. A. TUNC, La cour judiciaire supreme. Une enquete comparative, Paris, 1978, 155 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 117.

60. Amplius in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 117.

61. Sul significato del termine, e soprattutto sugli effetti che tale sistema ha arrecato nell’ordinamento giuridico, sociale ed istituzionale dei paesi socialisti, v. i fondamentali contributi di T. NAPOLITANO, Comunismo, in Nss. dig. it., III, Torino, 1959, 904 ss.; ID, Socialismo nell’URSS, ibidem, XVII, Torino, 1970, 486 ss.; ID, Stato e diritto (teoria marxista), ibidem, XVIII, Torino, 1971, 303 ss.

62. Cfr., in argomento, G. ARANGIO RUIZ, Autodeterminazione (diritto dei popoli alla), in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 1989, 1 ss.; C. BALDI, Autodeterminazione, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di Politica, Torino, 1990, 64 ss.; G. LUCATELLO, Confederazione di stati, in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 1988, 1 ss., in part. 5.

63. In materia, v. R. SACCO, Diritti stranieri e sistemi di diritto contemporaneo, cit. 3 ss.

64. In tema, v. A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 15, il quale altresì afferma che “sembra pressoché certa – anche se forse prematura da dichiarare – la scomparsa della soviet law come distinta famiglia di diritti, con la conseguenza che le classificazioni dei comparatisti dovranno essere largamente rivedute”. Sulla recezione del modello romanista da parte dei paesi dell’Europa dell’Est, v. le interessanti considerazioni di R. SACCO, Diritti dell’Europa continentale e sistemi derivati (Civil Law), cit., 9 ss.

65. Sul diritto sovietivo v, in generale, G. AJANI, Diritto dei paesi socialisti, in Dig. disc. priv, VI, Torino, 1990, 156 ss.; U. CERRONI, Il pensiero giuridico sovietico, Roma, 1969; T. NAPOLITANO, Istituzioni di diritto sovietico, Milano, 1975; ID, URSS (ordinamento sociale e statale), in Nss. dig. it., XX, Torino, 1975, 165 ss.; ID, Diritto sovietico e dei paesi socialisti (ordinamento dello Stato), in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 1 ss.; W. E. BUTLER, Diritto sovietico e dei paesi socialisti (fonti e sistema), ibidem, 1 ss.

66. Amplius in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 120 ss.

67. Sulla nuova Carta costituzionale russa, cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, Costituzioni straniere contemporanee, cit.; P. FRAISSEIX, La Constitution russe du 12 décombre 1993: Vers un nouvel Etat de droit?, in Revue du Droit Public, 1994, 1769 ss.; L. PALEARI, Costituzione della Federazione Russa. Nota introduttiva, in Boll. inf. cost. e parl., 1993, 1-3, 203 ss., entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 121.

68. Cfr. P. GELARD, Chronique. Droit constitutionnel étranger. L’actualité constitutionnelle en Russie et dans les pays de l’Europe de l’Est et de la CEI, in Revue Française de Droit Costitutionnel, 1995, 437 ss., 839 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 121.

69. V. in particolare le osservazioni di . P. GELARD, Chronique, cit., 1995, 839 ss.

70. Ulteriori approfondimenti in A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Torino, 1996, 411 ss.; F. FEDE, La giustizia costituzionale nei paesi dell’Est europeo, in Giur. cost., 1994, 711 ss.; S. BARTOLE. Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze dell’Europa centro-orientale, in Quad cost, 1996, 229 ss.; G. AJANI, Diritto dei paesi socialisti, cit.; ID, Fonti e modelli nel diritto dell’Europa orientale, Trento, 1993, tutti quanti citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 119 ss.

71. Sottolinea giustamente A. SPADARO, <<Due>> custodi della Costituzione rumena? Una carta sospesa fra <<sovranità>> parlamentare e <<supremazia>> costituzionale, in Quad. Cost., 1994, 451 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 120, che l’iter, o meglio dicasi lo sforzo affrontato dai paesi emergenti dalla renovatio geopolitica dei primi anni 90, impone non solo una dovuta “attenzione, ma soprattutto … rispettosa comprensione” verso i nuovi assetti costituzionali.

72. Cfr. K. PIASECKI, Z. WASILOWSKA, La Cour Supreme de la République populaire de Pologne, in P. BELLET. A TUNC, La cour judiciaire supreme. Une enquete comparative, cit., 399 ss. Sugli aspetti del processo decisionale della Corte, v. L. GARLICKI, Les methodés de travail des jurisdictions constitutionnelles. Pologne, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, IX, Paris, 1995, 289 ss. In generale, v. M. WYRZYKOWSKI, Le riforme costituzionali in Polonia, in Quad. cost., 1992, 389 ss. Le opere qui riportate sono tutte citate in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 124.

73. V. S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 120.

74. In argomento, cfr. A. ZORZI GIUSTINIANI, Norme costituzionali e regolamenti sulla Corte costituzionale jugoslava, Firenze, 1989, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 120.

75. Amplius in V. P. PACZOLAY, Chroniques. Hongrie, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VII, Paris, 1993, 601 ss.; C. GOUAUD, La Cour constitutionnelle de la republique de Hongrie, in Revue du Droit Public, 1993, 1243 ss., entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit.,123.

76. Maggiori approfondimenti in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 123.

77. Cfr. B. LIME, Le systéme constitutionnel roumain, in Revue du Droit Public, 1994, 353 ss.; F. B. VASILESCU, Chroniques. Roumanie, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, XI, Paris, 1996, 983 ss., entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit.,125.


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Avv. Fabio Schepis

Laureato in Giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, ha esercitato per alcuni anni l'attività di Avvocato. Successivamente è stato immesso nei ruoli del Ministero dell’Interno quale vincitore di concorso pubblico, per esami, per Funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno, e presta servizio presso un Ufficio periferico della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ha approfondito alcuni rami del diritto, specialmente pubblico e giuslavoristico, attraverso il conseguimento di alcuni Master e la frequenza di numerose attività formative. Ha tra l'altro seguito un corso annuale di perfezionamento in Diritto Processuale Penale tenuto dalla Camera Penale presso la Corte di Appello, due corsi Jean Monnet sul diritto italiano e comunitario presso il centro studi universitario "Eurodip - Salvatore Pugliatti" e un seminario sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre effettuato attività di docenza nei confronti del personale della Polizia di Stato nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale curate dalla Questura. I settori di competenza riguardano prevalentemente i seguenti rami del diritto: amministrativo, costituzionale, lavoro pubblico, , previdenza e assistenza sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione del personale e relazioni sindacali, ordinamento e attività istituzionali della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno.

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