La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo – Ordinamenti di common law (4/8)

La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo – Ordinamenti di common law (4/8)

1.  Il sistema statunitense

Intraprendere uno studio comparato della dissenting opinion attraverso le vicende storico-giuridiche (1) degli Stati Uniti d’America non è affatto convenzionale, né tale scelta può ascriversi a mere opzioni metodologiche.

E’ questo, invero, un incipit doveroso quanto ineludibile, giacché gli Stati uniti d’America rappresentano il primo paese dell’evo moderno in cui l’opinione dissenziente vide luce nell’ambito del sindacato di costituzionalità delle leggi (2).

Le cronache della storia giudiziaria dimostrano giustappunto come il dissent fosse istituto non estraneo al processo, benché originariamente circoscritto solamente alla giurisdizione ordinaria, senza quindi interessare il giudizio di legittimità costituzionale (3).

Quest’ultimo, in particolare, ebbe modo di affermarsi con ricorrente cadenza e crescente autorevolezza proprio nel continente nordamericano, auspice un ordinamento istituzionale di natura democratica agevolato da uno spiccato patriottismo dei governati, che si traduce nel rispetto quasi sacrale dei precetti insiti nella propria Carta fondamentale (4).

Tutto ciò premesso, rimane tuttavia da precisare che, tanto la Costituzione repubblicana del 1787 quanto la nutrita serie di emendamenti successiva ad essa, rifuggirono dal sancire in maniera espressa il criterio dell’opinione dissenziente nei giudizi collegiali.

Né quest’ultimo, a ragione, poteva qualificarsi e riconoscersi nell’accezione a cui oggi noi ci rapportiamo, giacché nei primi anni di funzionamento della Corte Suprema i sindacati di costituzionalità si attenevano alla procedura tipica dei Tribunali inglesi del XVII e del XVIII secolo (5), vale a dire attraverso l’enunciazione dei pareri resi dai singoli giudici in successione (delivering seriatim opinions).

Il richiamo ad una prassi siffatta comporta dunque che, non essendovi necessità alcuna di convergere intorno ad una maggioranza (la cui formazione era pertanto meramente incidentale in seno all’iter deliberandi), la sentenza si presentava non come atto unitario, monolitico, impersonale, ascrivibile in tutto e per tutto al collegio, sibbene come atto composito, frutto delle opinions individuali emesse in sequenza da ciascuno dei giusdicenti (6).

Del resto, siffatta tecnica decisionale pareva essere dettata da ragioni propriamente logistiche, e non frutto dunque di un’autonoma autoregolamentazione: alla data della firma della Costituzione, gli Stati Uniti d’America erano difatti un paese di nuova formazione, carente di autorevole identità storica e di consolidate proprie istituzioni (7).

Occorreva pertanto fondare in primis uno Stato federale, organizzare un assetto burocratico, gettare la basi per l’affermazione di un sistema autonomo ed insieme competitivo.

Ciò nondimeno, taluni dei novi homines della futura superpotenza mondiale risentivano, in verità, del retaggio culturale (e dunque anche giuridico) dei loro padri colonizzatori, dell’Inghilterra dunque (8).

Tutto quanto conduce a ritenere che siffatto clima di refrattarietà ad una emancipazione dell’intelletto potrebbe costituire uno dei motivi più plausibili che indussero la Supreme Court, agli albori del suo operato, a seguire, oseremo dire pedissequamente, la procedura delle Corti inglesi, rinviando così al secolo venturo la rottura con la tradizione britannica dei pareri resi seriatim (9).

E difatti, la chiave di volta della nuova procedura costituzionale statunitense trova eloquente rappresentazione nell’attività pluridecennale di John Marshall al vertice della Corte Suprema (10).

Quando, nell’anno 1801, egli assunse l’alta carica di Chief Justice, cercò ben presto di prodigarsi affinché il prestigio e l’autorevolezza della Corte fossero non solo consolidati, ma ulteriormente accresciuti ed ottimizzati (11).

Occorre ulteriormente puntualizzare che le ragioni giustificative di siddetti orientamenti risultano ascrivibili non tanto ad un mero spirito di facciata, a ragioni di apparenza o vieppiù di antagonismo, di competitività rispetto alle Corti inglesi non più oggetto di emulazione, bensì al superiore proposito di attribuire maggior forza cogente alla sentenze della Supreme Court, così da sortire l’effetto positivo di maggior rispetto ed ottemperanza da parte dei destinatari delle stesse (12).

Questi nobili propositi ebbero modo di concretarsi attraverso la rivoluzionaria innovazione procedurale introdotta appunto dal Presidente Marshall, consistente nella sostituzione della tecnica delle opinioni plurime (attraverso l’emanazione dei singoli pareri seriatim) con la prassi di annunciare/enunciare la cosiddetta opinion of the Court (13).

Questa assume le forme di una sola ufficiale opinione, che intrinsecamente si presenta pur sempre come sommatoria dei pareri espressi dai singoli componenti il collegio, ancorché eventualmente convergenti verso la medesima soluzione, ma estrinsecamente viene a configurarsi come atto unitario, ascrivibile esclusivamente alla Corte, sebbene espressione quanto meno della maggioranza dei suoi componenti (14).

E’ agevole intuire quindi che una decisione di maggioranza riconducibile all’organo di appartenenza produce l’indubbio effetto di attribuire al medesimo maggiore compattezza ed equilibrio, e dunque maggiore autonomia e indipendenza da ogni altro potere dello Stato, in particolar modo dall’Esecutivo (15).

Parallelamente all’introduzione di tale prassi innovativa, il Chief Marshall non precluse tuttavia ai giudici eventualmente in disaccordo con la majority opinion di esprimere e divulgare a loro volta le proprie personali valutazioni, così consentendo piena attuazione alla pratica delle dissenting opinions (16).

Queste, in particolare, non si riconducevano soltanto nella mera espressione di un parere contrario, ma si atteggiavano a vere e proprie contromotivazioni al responso della maggioranza, assurto a decisione ufficiale della Corte.

Da tale pratica, invalsa a tutt’oggi, si può quindi rilevare come dette minority opinions non paiono divergere di molto, per forma, stile, struttura, linguaggio, da quella della pars maior; il discrimen risiede tuttavia nel fatto che quest’ultima, ergendosi ad opinion of the Court, è comprensiva anche del dispositivo (judgment) (17).

Sulla base di queste asserzioni, dunque, è possibile affermare che tale prassi introdotta con ferma convinzione dal Chief Marshall ha finito per costituire il punto di non ritorno in seno alle tecniche procedurali fatte proprie dalla Supreme Court.

Tra l’altro, la grande autorevolezza e l’indiscussa competenza dello stesso Marshall, contribuirono a determinare sin dalle prime battute un autentico exploit del criterio da lui introdotto, giacché ad una opinion of the Court raggiunta con consensi sempre più crescenti si affiancava, di contro, una rarefazione delle stesse opinioni dissenzienti e concorrenti, quest’ultima timidamente proposta soprattutto in quelle poche occasioni in cui il Chief (che sovente si curava di redigere personalmente la decisione ufficiale) non presenziava all’udienza conclusiva in camera di consiglio (18).

Questo apparente ma ricorrente unanimismo decisionale non deve comunque farci intendere che il dissent fosse un evento sporadico e di scarsa efficacia sul piano sostanziale; lo stesso “grande presidente” Marshall, negli ultimi anni del suo mandato, ritenne difatti opportuno farne uso (19), preludendo così all’avvento di tempi non lontani ove il ricorso al dissent si accrebbe notevolmente (20).

E difatti, la di poco successiva nomina del justice Johnson (21) tra i componenti del supremo consesso (cui peraltro venne affibbiato l’appellativo di “Primo dissenziente” proprio per la sua particolare vocazione al dissenso, plaudito come segno di stimolo al confronto e non vituperato come elemento di destabilizzazione dell’equilibrio della Corte), ed a seguire la successione dei giudici Paterson, Holmes, Curtis, Stone, Hughes, Douglas, Cardozo ed altri (22), diedero l’opportunità alla dissenting di ulteriormente accreditarsi come ordinaria tecnica procedurale, per di più avallata dall’impiego che di essa ne fecero autorevoli esponenti della Supreme Court, così da incrementarsi in maniera esponenziale (23).

In ordine a quest’ultimo fenomeno, occorre ulteriormente specificare che tale progressiva intensificazione del ricorso alla dissenting troverebbe una delle sue ragioni giustificative nella scelta, eminentemente politica in quanto imposta dal Congresso con legge 100-352 del 1988, di consentire alla Supreme Court di selezionare le questioni ad essa sottoposte e di scegliere discrezionalmente quelle su cui esprimere un giudizio (c.d. writ of certiorari) (24), per di più senza dover fornire motivazione alcuna sulle ragioni che determinano l’esclusione degli altri cases dalla sua cognizione.

La conseguenza della caduta del mito della giurisdizione obbligatoria della Corte è facilmente intuibile: questo filtro di discrezionalità introdotto dal legislatore ha indirizzato la Supreme Court verso la disamina delle questioni più controverse (c.d. hard cases), maggiormente incisive su valori e principi fondamentali (25).

La ratio di tale opzione sembrerebbe peraltro risiedere nella prassi, inaugurata nel lontano 1803 con la famosa sentenza Marbury v. Madison, di consentire a ciascun giudice inferiore di disapplicare una legge ritenuta incostituzionale (26); in tal modo, la Corte Suprema può liberamente riservarsi di conoscere i casi più importanti, cui dedicare quindi più tempo e soprattutto maggiore attenzione e scrupolo, con evidente fisiologica scaturigine di dissenting o concurring opinions, a conferma del maggiore interesse e rilevanza della questione (27).

L’introduzione della tecnica del writ of certiorari conduce peraltro ad un’ulteriore personale riflessione: e difatti, se adesso i casi c.d. minori possono anche non venire esaminati dalla Corte in ragione della sua opzione discrezionale, è anche vero che se la stessa decidesse di prenderli in considerazione probabilmente non si discosterebbe dalla pratica, antecedentemente sperimentata, delle cosiddette decisioni per curiam (28).

Sono, queste, delle sentenze intorno a questioni non necessariamente di minore importanza per contenuto, quanto invece per la pacificità intorno al diritto su cui si controverte, per il fatto che lo stesso thema sia già stato oggetto di valutazione da parte della Corte, e su cui quindi si sia formato un precedente orientamento (29).

Tanto ciò premesso, quello che interessa rilevare è che, sebbene la decisione di tali cases esiga pur sempre il ricorso alla scansione delle singole fasi procedurali, essa si risolve e si conclude attraverso l’emanazione di una succinta motivazione, spesso priva di argomentazioni antagoniste, con la particolarità che questa viene redatta in forma anonima ed impersonale, così da sembrar provenire dall’intero collegio (per curiam, appunto), apparentemente coeso nella sua imperscrutabile unità (30).

Pervenendo alla disamina delle varie fasi in cui si articola l’intero processo decisionale, è oltremodo interessante notare come il tutto sembra svolgersi nel tentativo di pervenire al raggiungimento di una convergenza intorno ad una data soluzione, che pur tuttavia rimane fortemente caratterizzata dal pensiero del suo estensore (31), alla stregua di una mera dissenting opinion.

Il dibattito (32) si snoda intorno alla riunione del venerdì (c.d. conference), ove è tradizione che il Presidente convochi i giudici per la disamina delle singole questioni sottoposte all’attenzione della Corte e discusse nei giorni precedenti.

A seguito di una relazione introduttiva per ciascuno dei cases, il Chief Justice invita i colleghi a manifestare, oralmente, le proprie considerazioni di base per ciascuna quaestio, di modo che il risultato di questa specie di sondaggio preliminare (c.d. tentative vote) possa utilmente suggerire al Presidente (o al giudice anziano decano della corrente maggioritaria, qualora l’opinion del Chief non dovesse riscontrarsi in essa), la scelta più appropriata per la designazione del redattore (33), ossia del giudice deputato alla compilazione della opinion of the Court.

Questa è, invero, una fase parecchio delicata e sofferta, in quanto tale scelta risulta essere dettata, da un lato dalla abilità persuasiva del redattore nei confronti dei colleghi che nella conference abbiano manifestato opinioni divergenti, e dall’altro dalla stessa personalità dell’estensore, che agevolmente si ricava dal suo vissuto, dalle sue origini, dalla sua precedente attività, al fine di rendere più accettabile la decisione finale agli occhi della collettività (34).

Così operando, il redattore si appronta a predisporre un abbozzo di sentenza che, al pari degli altri pareri trascritti dai giudici rimasti in minoranza, viene messo a disposizione di ciascun membro della Corte, al fine di conquistarne, attraverso contatti ufficiosi ma oltremodo determinanti, il consenso (35).

Peraltro, rivestendo tale fase natura interlocutoria, e perciò non soggetta ad alcun limite temporale, potrebbe accadere che la forza persuasiva di una opinion di minoranza (che riflette dunque il carisma e il magistero del suo estensore) risulti essere ben più intensa delle argomentazioni addotte dal redattore, con l’effetto speculare che un dissent, fattosi strada magari timidamente e a fatica, potrebbe di fatto trasformarsi, alla lunga, nell’opinione di maggioranza, e dunque consacrato nell’opinion of the Court (36).

E’ evidente però che una metamorfosi di tal fatta non sarebbe ascrivibile semplicemente ed esclusivamente all’ars loquendi del suo autore, bensì appaiono concorrere fattori ulteriori e spesso eterogenei, quali di solito la natura del thema decidendum, il particolare momento socio-culturale in cui ci si trova, l’omogeneità – anche generazionale – della composizione della Corte medesima, l’abilità persuasiva del relatore e/o del Presidente (37), e non ultimo la sussistenza di un consolidato precedente giurisprudenziale.

2.  Il sistema inglese

Nella realtà caleidoscopica dei vari sistemi di giustizia costituzionale, l’ordinamento britannico riveste una posizione d’indubbio rilievo, giacché proprio in esso il dissent vide la sua fase embrionale (38).

Come già precedentemente specificato, l’introduzione dell’opinione dissenziente nei giudizi di legittimità costituzionale ebbe luce negli Stati Uniti d’America, sebbene questo paese a sua volta si attribuì un’organizzazione giusprocessualistica non affatto dissimile (per non dire sulla falsariga) a quella vigente in Inghilterra, laddove una forma particolare di dissenso giudiziale era pur presente (39).

Ci si riferisce, più in dettaglio, alla consuetudine pressocché usitata in tutte le Corti mediane del Regno Unito (in particolare del King’s Bench), secondo cui i giurati deliberano attraverso l’enunciazione del proprio personale giudizio, reso oralmente ed in successione (delivering seriatim opinion), così da far apparire la sentenza non come atto unitario, imputabile al collegio, bensì come combinazione dei pareri separati espressi da ciascuno dei membri della Corte (40).

Siffatta prassi, invero, non sembrava affatto condivisa dalle norme di procedura delle Alte Corti regie, vale a dire la House of Lords (41) (organo posto al vertice della giurisdizione in tutto il Regno Unito) e il Judicial Committee of the Privy Council (42) (il quale rivestiva la funzione di Corte Suprema nei territori coloniali, oggi confluiti nel Commonwealth), i quali, in considerazione del loro speciale ruolo di Tribunali di Ultima Istanza, decidevano in forma anonima ed impersonale, come espressione della volontà della Corona, unanime per definizione (43).

Sul piano della pratica, conseguenza immediata di tale procedura era evidentemente il verificarsi di un fenomeno opposto a quello delle Corti intermedie, giacché la segretezza dell’iter decisorio in seno al collegio risultava inevitabilmente imposto dalla forma della sentenza, presentata come vero e proprio “verbum regis”.

Da ciò di ricava dunque l’imposizione del rigido divieto di pubblicazione delle opinioni dissenzienti eventualmente emerse nella camera di consiglio delle Alte Corti (44).

Posto dunque che una forma di dissent, sia pure in nuce, ebbe a delinearsi nella procedura giudiziaria delle corti mediane dell’Inghilterra del secolo XVIII, sì da fungere da archetipo per il costituendo sistema giurisdizionale statunitense, è stato tuttavia osservato da più parti (45) come in realtà la dissenting opinion in senso proprio non si era ancora materializzata, giacché non poteva in alcun modo riscontrarsi nel mero dissent non esteriorizzato né tantomeno nelle singole opinions – eventualmente divergenti – formalmente espresse nei King’s Bench.

In quest’ultimo caso, infatti, ciascun giudice esprime il proprio parere seriatim, indipendentemente e senza cura delle opinions dei colleghi, senza dunque prodigarsi di raccogliere consensi intorno ad una data posizione (46).

Di conseguenza, in assenza di un’opinione di maggioranza come parametro di riferimento e di confronto, quelle che impropriamente definiamo opinioni dissenzienti erano in realtà mere “manifestazioni che, quando non coincidenti tra di loro, potevano ritenersi, al più, reciprocamente divergenti” (47).

V’è da rettificare, tuttavia, che oggigiorno i Tribunali di Ultima Istanza britannici (cui si aggiunge la Court of Appeal (48), che peraltro non è, al pari degli altri summenzionati, un Tribunale costituzionale in senso proprio (49), in virtù della prassi secondo cui il sindacato di costituzionalità non sarebbe deputato alle Corti regie “in forza del principio fondamentale della <<supremacy of the Parliament>>) (50), proseguono la prassi delle corti intermedie di emanare una sentenza frutto della deliberazione di ciascun componente il collegio giudicante (51).

Risulta evidente dunque come il sistema inglese ancora una volta non intende emanciparsi dalla tradizione, perseverando nell’impiego della tecnica dei pareri resi seriatim, così che non si addivenga – perché non la si ricerca né si sente l’esigenza di crearla – ad una opinion of the Court (52).

Ciò nondimeno, in un’ottica valutativa ex post, non è preclusa la possibilità di ravvisare nel parere rimasto in minoranza una palese dissenting opinion, ma è indubbio che, alla luce delle suesposte considerazioni, la sua portata ed efficacia non potrà equivalersi alla dissenting statunitense (53).

3.  Altri sistemi di common law

Nel proseguire la trattazione dei modelli di giustizia costituzionale appartenenti alla tradizione angloamericana (54), ci è fornita l’occasione ulteriore di rilevare come le tecniche processuali ad essi connaturate, sebbene non abbiano rifuggito alle sollecitazioni riformiste dettate soprattutto dalle loro risalenti origini, non si orientarono verso il tentativo di convergere presso i modelli processuali degli ordinamenti continentali, cosicché l’istituto del dissent non solo non venne particolarmente scalfito, ma continuò, sia pure con modalità eterogenee, a trovare costante e pacifica applicazione.

Iniziando, anche per ragioni di contiguità espositiva, con i diversi paesi facenti parte del Commonwealth britannico (55), è opportuno sottolineare che, a seguito dell’epocale fenomeno della decolonizzazione ch’ebbe a decorrere tra la prima e la seconda metà del secolo scorso, l’adesione a tale Confederazione è rimasta – per quegli stati che optarono in tal senso – un fenomeno maggiormente formale che sostanziale, sicché di fatto è stata rimessa agli organi esecutivi di ciascuno di questi paesi la decisione di continuare a rapportarsi all’ordinamento giurisdizionale della madrepatria, oppure di emanciparsi da essa ed ascriversi proprie autonomie e prerogative.

Segnatamente, un interessante connubio tra il retaggio del passato e l’anelito riformatore del presente ci è fornito dalla singolare procedura seguita dalla High Court of Australia (56), supremo organo giurisdizionale del paese, laddove all’obbligo di ciascun giudice di redigere una propria personale decisione a seguito della trattazione della causa (una sorta di sentenza ad personam, sulla falsariga dei pareri seriatim delle corti inglesi), segue la facoltà riconosciuta a ciascuno di rendere noto il proprio parere divergente a quello di maggioranza emerso nella successiva udienza conclusiva del giudizio.

Il paese prospiciente il Regno Unito – l’Irlanda (57) – è invece aduso ad adottare l’istituto in parola tanto nell’Irlanda del Nord quanto nella Repubblica irlandese; in quest’ultima però, l’opinione dissenziente non potrà essere oggetto di pubblicità qualora il giudizio della Corte Suprema verte sulla legittimità costituzionale di una legge ordinaria, sicché in tal caso agli occhi del pubblico la decisione assume le sembianze di atto unitario imputabile alla Corte, sia pure come espressione della maggioranza dei suoi componenti (art. 34 della Costituzione del 1937) (58).

Non dissimile al modello americano, sotto il profilo organizzativo del processo costituzionale, è il sistema vigente in Canada (59), il cui maggior organo giurisdizionale, la Supreme Court, contempla tra le norme di procedura quella di consentire a ciascuno dei suoi componenti la possibilità di esprimere opinioni dissenzienti (60), con la specificazione però che il dissent potrebbe trovare manifestazione soltanto a seguito della redazione della majority opinion, e con la particolarità che quest’ultima non viene approntata dal giudice relatore (che quivi manca del tutto), bensì da uno dei componenti la maggioranza stessa, che volontariamente o elettivamente ne effettua la stesura (61).

Per quanto concerne i tribunali costituzionali dei paesi scandinavi (62), soltanto la Danimarca (63) sembra aver tergiversato per l’applicazione del dissent nel processo costituzionale, con una procedura peraltro scandita in due fasi temporali; dapprima con la legge ordinaria n. 112 del 7 aprile 1936, che introduce l’opinione dissenziente (sia pure espressa in forma anonima), ed a seguire attraverso la legge di riforma del 10 maggio 1958, n. 125, consentendo la pubblicazione dei nomi degli autori (64).

Svezia, Finlandia e Norvegia (65), invece, hanno accolto con maggior disinvoltura la pratica del dissenso giudiziale, contemplandola ab origine nelle rispettive norme costituzionali e/o di organizzazione.

Da ultimo, anche la Confederazione elvetica (66) si informa alla tecnica della dissenting opinion nei giudizi di legittimità costituzionale, essendo ivi prevista la regola della pubblicità della deliberazione e del voto.


Note:

1. Sul tema, cfr., in generale, L. M. FRIEDMAN, Storia del diritto americano, Milano, 1995; N. OLIVETTI, La dinamica costituzionale degli Stati Uniti d’America, Padova, 1985; A. SERENI, Diritto degli Stati Uniti, Milano, 1956; G. TARELLO, Il realismo giuridico americano, Milano, 1962; E. ALLAN FARNSWORTH, Introduzione al sistema giuridico degli Stati Uniti d’America, Milano, 1979; G. BUTTA’, John Adams e gli inizi del costituzionalismo americano, Milano, 1988; A. COX, The Role of the Supreme Court in American Government, Oxford, 1976; C. E. HUGHES, The Supreme Court of the United States, New York, 1928; G. NEGRI, Le istituzioni costituzionali degli Stati Uniti d’America, Pisa, 1961.

2. Tra l’altro, affermano A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2001, 27, che il sindacato di costituzionalità delle leggi esercitato dalla Corte suprema americana “probabilmente può essere definito il più antico e importante esempio di giustizia costituzionale (stricto sensu intesa) del mondo”.

3. Sul punto, cfr. N. TROCKER, Sindacato di costituzionalità (diritto comparato e straniero), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1993, 1 ss.

4. Sulla costituzione statunitense v, in generale, G. SACERDOTI (a cura di), La Costituzione degli Stati Uniti d’America, Milano, 1985, nonché i vari saggi contenuti in T. BONAZZI (a cura di), La Costituzione statunitense e il suo significato odierno, Bologna, 1988. Per il contenuto del testo costituzionale statunitense, v. la fondamentale opera di P. BISCARETTI DI RUFFIA (a cura di), Costituzioni straniere contemporanee, Milano, 1996.

5. Sul punto v. l’importante contributo di K. M. ZO BELL, L’espressione di giudizi separati nella Suprema Corte: storia della scissione della decisione giudiziaria, in C. MORTATI (a cura di), Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali, Milano, 1964, 61 ss. Sui rapporti fra il diritto inglese e quello nordamericano, cfr. in particolare U. MATTEI, Common law. Il diritto anglo-americano, Torino, 1992.

6. A tal proposito, osserva criticamente A. ANZON, Forma delle sentenze e voti particolari: le esperienze di giudici costituzionali e internazionali a confronto, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Milano, 1995, 175., come in realtà anche a seguito dell’introduzione dell’opinion of the Court e della conseguente pubblicazione delle dissenting opinions vere e proprie, né l’una né le altre “hanno mutato la natura della decisione in quella di atto unitario e collegiale, avendo tale decisione in realtà mantenuto il carattere di mera sommatoria di volontà distinte anche se per avventura coincidenti”.

7. Tra le numerose trattazioni in materia, si segnalano in particolare, tra le più recenti, quelle di O. BERGAMINI, Storia degli Stati Uniti, Bari, 2002; M. TEODORI, Storia degli Stati Uniti d’America, Roma, 1997; H. DIPPEL, Storia degli Stati Uniti, Roma, 2002; A. M. JONES, Storia degli Stati Uniti, Milano, 2000; A. NEVINS, H. COMMAGER, Storia degli Stati Uniti d’America, Torino, 1994; P. N. CARROLL, D. F. NOBLE, Storia sociale degli Stati Uniti, Roma, 1996.

8. Su tali considerazioni, v. in proposito J. H. MERRYMAN, Common Law (paesi di) – diritto degli Stati Uniti d’America, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma, 1988, 1 ss.

9. Ulteriori significativi approfondimenti in U. MATTEI, Common law. Il diritto anglo-americano, cit., 121 ss., in part. 136.

10. In argomento, cfr. S. CATINELLA, La Corte Suprema federale nel sistema costituzionale degli Stati Uniti d’America, Padova, 1934; B. SCHWARTZ, Some Makers of American Law, Calcutta, 1985; A. LIVELY, Foreshadows of the Law: Supreme Court Dissents and Constitutional Development, Westport, 1992, tutti quanti citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 1998, 87 ss.

11. V., per tutti, R. GIORDANO, La motivazione della sentenza e l’istituto del dissenso nella pratica della Corte Suprema degli Stati Uniti, in Rass. dir. pubb., 1950, 153 ss., cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 432.

12. Afferma in proposito K. M. ZO BELL, L’espressione di giudizi separati nella Suprema Corte, cit., 72 ss., che “quando il Presidente rendeva il giudizio della Corte, egli intendeva che le parole che aveva scritte dovessero recare l’imprimatur della Suprema Corte degli Stati Uniti”.

13. Cfr. P. E. JACKSON, Dissent in the Supreme Court. A Chronology, Oklahoma, 1969, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 87 ss.

14. Sul punto, v. le osservazioni critiche di A. ANZON, La motivazione delle decisioni della Corte Suprema statunitense (struttura e stile), in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1995, 53.; ID, Forma delle sentenze e voti particolari, cit., 175.

15. V., amplius, S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 1998, 91; H. J. ABRAHAM, The Judicial Process, New York, 1993, 209, cit. in S. PANIZZA, ibidem, 87 ss.

16. Riscontra tuttavia K. M. ZO BELL, L’espressione di giudizi separati nella Suprema Corte, cit., 74 ss., che in verità, nei primissimi anni di attività della presidenza Marshall, il ricorso alla dissenting fu estremamente rarefatto, stante l’assoluta predominanza della nuova tecnica dell’Opinion of the Court, e del suo felice accoglimento anche in tutti gli altri Tribunali americani, statali e federali. Su quest’ultima considerazione, cfr. altresì G. GILMORE, Le grandi epoche del diritto americano, Milano, 1991, 14 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 91.

17. In questo senso conviene A. ANZON, Forma delle sentenze e voti particolari. Le esperienze di giudici costituzionali e internazionali a confronto, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 175.

18. Sul punto, cfr. S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 92; K. M. ZO BELL, L’espressione di giudizi separati nella Suprema Corte, cit., 75; K. VOSS, Dissent: Sign of a Healthy Court, in Arizona State University Law Journal, 1992, 643 ss., cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 184.

19. V. K. M. ZO BELL, op. ult. Cit., 77.

20. Cfr. R. BADEN GINSBURG, Remarks on Writing Separately, in Washington Law Review, vol. 65, 1990; K. VOSS, Dissent: Sign of a Healthy Court, in Arizona State University Law Journal, 1992, 646, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 96.

21. Amplius in H. J. ABRAHAM, The Judicial Process, cit., 200 ss.; K. M. ZO BELL, op. ult. Cit., 78.

22. Cfr. J. P. GREENBAUM, Osservazioni sul ruolo delle opinioni dissenzienti nella giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente cit, 183 ss.; P. E. JACKSON, Dissent in the Supreme Court, cit., 26. cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 94. Una ricca casistica in materia è stata proprio selezionata dal Chief O. W. HOLMES, Opinioni dissenzienti, a cura di C. Geraci, Milano, 1975.

23. In argomento, v. le osservazioni di R. VACCARO, <<Dissent>> e <<concurrence>> nella prassi della Suprema Corte degli Stati Uniti, in Foro pad., 1951, IV, 10 ss., cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 433.

24. Particolarmente diffuso presso la Supreme Court statunitense è lo strumento del c.d. writ of certiorari, per mezzo del quale la Corte determina, in via del tutto discrezionale, i cases da sottoporre alla propria cognizione. In tal modo il supremo tribunale ha dimostrato di propendere verso la selezione delle controversie che incidono su diritti costituzionalmnte garantiti e comunque su questioni che hanno rilevanza costituzionale (c.d. hard cases), tralasciando dunque le questioni di giurisdizione ordinaria. Sul punto, cfr. U. MATTEI, L’imperialismo del writ of certiorari: il tramonto della giurisdizione obbligatoria della U. S. Supreme Court, in Riv. dir. civ., 1990, 131 ss.; F. TIRIO, Il writ of certiorari davanti alla Corte suprema. Principi, strategie, ideologie, Milano, 2000; ID, Selezione discrezionale dei casi davanti alla Suprema Corte Federale Statunitense, , in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit., 626 ss.; N. TROCKER, Sindacato di costituzionalità (diritto comparato e straniero), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1993, 1 ss., spec. 7.

25. In proposito, è paradigmatica l’attività della Supreme Court durante la presidenza del justice Warner Burger, tra il 1969 ed il 1986, il quale, quasi ad anticipare le novità di cui sarà foriera la legge del 1988 istitutiva del writ of certiorari, si prodigò con estrema acribia per l’attenta soluzione dei casi più importanti, così da fomentare accesi dibattiti in seno alla Corte e dunque contribuire alla fisiologica crescita delle opinioni dissenzienti. Sul punto, cfr. G. F. FERRARI, La Corte Suprema degli Stati Uniti, Torino, 1994.

26. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 28 ss., ove appunto si osserva come “la giustizia costituzionale più antica del mondo … consente che “ciascun” giudice, trovandosi di fronte ad una legge da applicare nel corso di un giudizio, possa subito “disapplicarla” (non annullarla) se la reputa in contrasto con la Carta fondamentale, con effetti – nello spazio – limitati al processo (inter partes) e – nel tempo – retroattivi (ex tunc), visto che la sentenza del giudice “dichiara” l’illegittimità della legge (accertando, dunque, uno stato di patologia istituzionale “preesistente”)”.

27. In questo senso opina V. VARANO, A proposito dell’eventuale introduzione delle opinioni dissenzienti nelle pronunce della Corte costituzionale: considerazioni sull’esperienza americana, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 138. Cfr. altresì N. TROCKER, Sindacato di costituzionalità (Diritto comparato e straniero), cit., 7.

28. Così conviene A. PIZZORUSSO, Osservazioni sullo strumento normativo richiesto per l’introduzione del dissenso nelle motivazioni delle decisioni della Corte costituzionale, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 58, a giudizio del quale, nella prassi della Supreme Court “la formazione della sentenza mediante un complesso di opinions è riservata ai casi più importanti (potendosi altrimenti avere una decisione per curiam, sommaria ed anonima)”.

29. Sul punto, cfr. A. ANZON, Forma delle sentenze e voti particolari, cit., 177. V. inoltre H. J. ABRAHAM, The Judicial Process, cit., 193.

30. Amplius in G. GORLA, Lo stile delle sentenze. Ricerca storico-comparativa, in Quaderni foro it., 1967; ID, La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella <<common law>>: Riflessi di tale struttura sull’interpretazione della sentenza , sui <<Report>> e sul <<Dissenting>>, in Giur. it., 1965, I, 1, 1244 ss., entrambi citati in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 167 ss

31. In argomento, cfr. A. ANZON, Forma delle sentenze e voti particolari, cit., 175 ss.

32. Un’accurata disamina del procedimento di formazione della decisione della S. C. è riscontrabile in H. J. ABRAHAM, The Judicial Process, cit., 223 ss.; cfr altresì K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, in C. MORTATI (a cura di), Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali, Milano, 1964, 39; V. VARANO, A proposito dell’eventuale introduzione delle opinioni dissenzienti, cit., 135.

33. In argomento, cfr. B. SCHWARTZ, Super Chief. Earl Warren and his Supreme Court, New York-London, 1983, 29 ss., cit., in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 176.

34. Ricorda, sul punto, A. ANZON, Forma delle sentenze e voti particolari, cit., 177, “il caso di una decisione fortemente sgradita agli Stati del Sud la cui opinion fu affidata ad un giudice nato nel Sud ed ivi particolarmente stimato, o in genere i casi in cui le opinions <<liberali>> sono affidate a giudici conservatori, e viceversa.”

35. Cfr. R. WOODWART, S. ARMSTRONG, The Brethren: Inside the Supreme Court, New York, 1979,197 ss.; A LEWIS, The Supreme Court and How it Works. The Story of Gideon Case, New York, 1966, 145 ss.; C. H. PRITCHETT, Constitutional Law of the Federal System, Englewood Cliffs, N. J., 1984, 110 ss.; K. M. STACK, The Practice of Dissent in the Supreme Court, in The Yale Law Journal, 1996, 2235 ss., tutti quanti citati in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 176.

36. Ha affermato in proposito il Chief Justice VINSON che “un’opinione singola, che ha circolato per la Corte come dissenso, qualche volta si fonda su tanta logica, ragione e autorità che diventa la decisione della corte”, in K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie, cit., 39.

37. Sul punto, vedi le osservazioni critiche di S. L. WASBY, The Supreme Court in the Federal Judicial System, Chicago, 1988, in part. 237 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 97.

38. Cfr. L. MOCCIA, Il sistema di giustizia inglese: profili storici e organizzativi, in A. GIULIANI, N. PICARDI (a cura di), L’Ordinamento Giudiziario, Rimini 1985, II, 211 ss.; P. G. LUCIFREDI, Appunti di diritto costituzionale comparato. Il sistema britannico, Milano, 1985; G. RADBRUCH, Lo spirito del diritto inglese, Milano, 1962, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 88.

39. Cfr. K. M. ZO BELL, L’espressione di giudizi separati nella Suprema Corte, cit., 63 ss.

40. Sul punto, cfr. P. ATYIA, La sentenza in Inghilterra, in AA. VV., La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile, Padova, 1988, 552 ss.; A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 432.

41. Cfr. Lord WILBERFORCE, House of Lords, in AA. VV., La sentenza in Europa, cit., 360 ss.. Sull’attuale giudizio dinanzi alla House of Lords, vedi le osservazioni critiche di M. TARUFFO, Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni, in Dig. disc. priv., VI, Torino, 1990, 377 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 107.

42. Cfr. K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 34 ss.

43. La ratio di ciò si individua nel fatto che, come asserito da R. M. JACKSON, The Machinery of Justice in England, London, 1953, 78 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 88, la deliberazione dei giudici assume qui la natura di mero parere giuridico reso al sovrano, e come tale non può che essere immune da interpretazioni biunivoche scaturenti da opinioni dissimili.

44. V’è da precisare, tuttavia, che piuttosto di rado le controversie giungevano innanzi alle Alte Corti summenzionate, componendosi frequentemente invece presso le corti intermedie, la cui procedura sappiamo fosse proclive alla pubblicità dei voti separati. Si aggiunge, tra l’altro, che a partire dal 1966 anche il Privy Council ha pressoché abbandonato la pratica delle decisioni unanimi ed anonime. Sul punto, cfr. V. VARANO, A proposito dell’eventuale introduzione delle opinioni dissenzienti, cit., 134 nota 12.; G. CRISCUOLI, Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, Milano, 1994, 263 ss.

45. Cfr. A. ANZON, Per l’introduzione dell’opinione dissenziente dei giudici costituzionali, cit., 432; ID, Forma delle sentenze e voti particolari, cit., 175; S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 89.

46. Sul punto, cfr. V. VARANO, A proposito dell’eventuale introduzione delle opinioni dissenzienti, cit., 134.; P. G. STEIN, La sentenza nella tradizione giuridica europea, in AA. VV., La sentenza in Europa, cit., 485 ss.

47. In questi termini si esprime S. PANIZZA, op. ult. Cit., 89.

48. Amplius in U. MATTEI, Common law. Il diritto anglo-americano, cit., 107 ss.

49. Cfr. J. A. G. GRIFFITH, The Judiciart in the British Constitutiional System, in AA. VV., Legge, giudici, politica, Milano, 1983, 91 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 88.

50. Così N. TROCKER, Sindacato di costituzionalità (Diritto comparato e straniero), cit., 1 ss., spec. 8. Sul punto, v. inoltre P. STEIN, Common Law (paesi di) – diritto inglese, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma, 1988, 1 ss., in part. 4.

51. Sul recente dibattito in merito alle tecniche decisorie dei Tribunali di seconda istanza, v. P. STEIN, I fondamenti del diritto europeo, Milano, 1987, 112 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 106.

52. Sul punto, osserva criticamente A. ANZON, Forma delle sentenze e voti particolari, cit., 175., che tuttavia “la pronuncia della Corte Suprema statunitense… risente ancora fortemente delle sue origini, che affondano nella pratica di quei Tribunali di common law in cui la decisione… consta in realtà della somma delle opinions espresse una dopo l’altra (seriatim) dai membri del collegio”: la sentenza così formata appare evidentemente “non come un atto unitario, ma come il resoconto di una disputa di dotti giuristi, in cui ciascuno ha e tiene ad avere una posizione personale ben distinta, se non contrapposta, a quella degli altri.” Cfr. altresì V. VARANO, Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell’Inghilterra moderna, Milano, 1973, 263 ss.; S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 106.

53. In argomento, v. le riflessioni critiche di V. VIGORITI, Corte costituzionale e <<dissenting opinions>>, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 150.

54. In generale, cfr., per tutti, P. STEIN, Common Law (paesi di). II) Diffusione del common law, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma, 1988, 1 ss.

55. Sull’argomento, vedasi gl’interessanti contributi di K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 31 ss., e di S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 98 ss. Un’utile raccolta dei testi delle Carte costituzionali dei paesi aderenti al Commonwealth britannico, nella traduzione in lingua italiana, è stata curata da M. GOBBO, Costituzioni federali anglosassoni, Torino, 1994, cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 107.

56. Cfr. L. SCAFFARDI, L’organizzazione e il funzionamento della <<High Court of Australia>>, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, 1996, 730 ss. In generale, cfr. A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 18; U. MATTEI, Common law. Il diritto anglo-americano, cit., 415 ss.

57. Cfr. F. DONALDSON, Some Comparative Aspects of Irish Law, Oxford, 1957, 33 ss.; S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 108; . A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 9.

58. In tema, vedi il commento di A. DE ANGELIS, La Costituzione dell’Irlanda: presentazione, in Boll. inf. cost e parl., 1986, n. 3, 3 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 109.

59. In generale, cfr. A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 17.; G. ROLLA, La giustizia costituzionale in Canada e la sua influenza sul federalismo canadese, in Quad. cost., 1996, 197 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 107; U. MATTEI, Common law. Il diritto anglo-americano, cit., 410 ss.

60. Cfr. soprattutto T. GROPPI, L. LUATTI, La Corte suprema del Canada, <<custode della costituzione>>: alcune considerazioni sulla sua composizione e sulla procedura del controllo di costituzionalità, in Pol. dir., 1997, 215 ss.; R. J. SHARPE, Il controllo di costituzionalità nell’ordinamento canadese: le tecniche più recenti, in Quad. cost., 1994, 291 ss., entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 107 ss.

61. Sul punto, cfr. P. LAROUCHE, Les méthodes de travail des jurisdictions constitutionnelles. Canada, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VIII, Paris, 1994, 236 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 108.

62. In generale, v. R. SACCO, Diritti stranieri e sistemi di diritto contemporaneo, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 9 ss. Cfr. altresì K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 36;

63. In generale, v. A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 9.

64. In tema, v. S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 110.; K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 36, nota 24.

65. In argomento, cfr. E. SMITH, Les méthodes de travail des jurisdictions constitutionnelles. Norvège, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, VIII, Paris, 1994, 283 ss.; G. DUFWA, La Cour Supreme de Suède, in P. BELLET, A. TUNC, La cour judiciaire supreme. Une enquete comparative, Paris, 1978, 171 ss., entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 110. In generale, v. A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 14.

66. Cfr. K. H. NADELMANN, Il <<dissenso>> nelle decisioni giudiziarie: pubblicità contro segretezza, cit., 32 ss.; G. GRASSO, L’organizzazione e il funzionamento degli organi di giustizia costituzionale negli Stati federali a base nazionale (le esperienze del Belgio e della Svizzera), in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit. 514 ss. Chiarisce ulteriormente A. PIZZORUSSO, Sistemi costituzionali stranieri, cit., 13, che “il Tribunale federale, che ha sede a Losanna, esercita una serie di competenze giurisdizionali, fra le quali sono incluse la risoluzione dei conflitti fra cantoni e la decisione dei ricorsi dei cittadini a tutela dei loro diritti costituzionali (art. 113). Non è però previsto un controllo generalizzato di costituzionalità delle leggi federali. La costituzione svizzera, peraltro, ha carattere rigido e contiene un amplissimo catalogo di libertà tutelate, cui se ne aggiungono altre riconosciute in via giurisprudenziale”.


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Avv. Fabio Schepis

Laureato in Giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, ha esercitato per alcuni anni l'attività di Avvocato. Successivamente è stato immesso nei ruoli del Ministero dell’Interno quale vincitore di concorso pubblico, per esami, per Funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno, e presta servizio presso un Ufficio periferico della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ha approfondito alcuni rami del diritto, specialmente pubblico e giuslavoristico, attraverso il conseguimento di alcuni Master e la frequenza di numerose attività formative. Ha tra l'altro seguito un corso annuale di perfezionamento in Diritto Processuale Penale tenuto dalla Camera Penale presso la Corte di Appello, due corsi Jean Monnet sul diritto italiano e comunitario presso il centro studi universitario "Eurodip - Salvatore Pugliatti" e un seminario sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre effettuato attività di docenza nei confronti del personale della Polizia di Stato nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale curate dalla Questura. I settori di competenza riguardano prevalentemente i seguenti rami del diritto: amministrativo, costituzionale, lavoro pubblico, , previdenza e assistenza sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione del personale e relazioni sindacali, ordinamento e attività istituzionali della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno.

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