La divisione giudiziale

La divisione giudiziale

Vi sono delle volte in cui su di un bene più soggetti vantino diritti reali.

In queste ipotesi si realizza il fenomeno della comunione. La legge ai sensi della disciplina dettata dal codice civile prevede che ciascuno dei condividenti abbia la possibilità di chiedere lo scioglimento della comunione ricorrendo a un istituto ossia l’istituto della divisione.

Esistono due diverse forme di divisione: – la divisione necessaria, si realizza quando vi è un accordo tra i condividenti, cioè tutti vogliono procedere alla divisione del bene ma anche quando la divisione del bene stesso sia stata stabilita dal testatore attraverso il testamento; – la divisione giudiziale si realizza invece quando i condividenti fanno richiesta al giudice che disporrà la divisione.

L’atto da promuovere per ottenere la divisione di un bene è l’atto di citazione, che deve contenere l’indicazione della richiesta di istanza per procedere a divisione nonché l’dei beni di cui deve essere fatta la divisione. La citazione può essere presentata da tutti i condividenti o anche da uno solo di essi, è essenziale però che tutti siano presenti in giudizio in quanto trattasi di una ipotesi di litisconsorzio necessario.

L’atto di citazione deve inoltre contenere l’indicazione del giudice competente a trattare la divisione. La competenza è del Tribunale in cui si trovano i beni; tuttavia se i beni si trovano in diverse circoscrizioni la competenza spetta al tribunale della circoscrizione in cui è compresa la maggior parte del soggetto bene al versamento del maggior tributo avverso lo Stato.

Il procedimento di divisione giudiziale si articola in due fasi:

– una prima fase è diretta a far sì che il giudice accerti l’esistenza del diritto vantato dall’attore. In tale fase se sorgono contestazioni in merito al diritto fatto valere dall’attore, cioè ove vi siano domande preliminari da risolvere il giudice emana una sentenza non impugnabile con riserva di appello; se invece non sorgono contestazioni sul diritto fatto valere dall’attore allora il giudice con ordinanza dispone che si proceda alle operazioni divisionali che sono devolute o a un perito del tribunale o a un notaio. Tali soggetti redigono un progetto di divisione che non deve essere contestato dalle parti affinché il giudice con ordinanza lo dichiari ottenere

– una seconda fase è volta ad individuare le quote  spettanti ai condividenti ea procedere alla loro distribuzione.

Va precisato inoltre, che avverso il procedimento di divisione giudiziale possono essere proposte delle opposizioni dai creditori o dagli aventi causa dei condividenti. Tali opposizioni possono proporsi solo se:

– la divisione non sia ancora stata eseguita;

– pur essendo la divisione già eseguita la domanda di opposizione sia stata presentata anteriormente alla divisione stessa

– nel caso della divisione di un bene immobile la trascrizione della domanda di opposizione sia avvenuta prima della trascrizione della domanda divisione.

Il procedimento di divisione giudiziale può applicarsi anche in riferimento alla divisione ereditaria, infatti, di recente la Cassazione ha stabilito che la natura giuridica della sentenza che la divisione ereditaria è dichiarativa ma solo in riferimento all’effetto distributivo; ha invece un effetto costitutivo quando al condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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