La donazione degli organi: disciplina e sanzioni

La donazione degli organi: disciplina e sanzioni

A distanza di più di vent’anni dall’approvazione della Legge n. 91 del 1999, la disciplina della donazione di organi nel nostro Paese risulta articolata in una serie di principi e norme.

Innanzitutto, vi è una disciplina differenziata a seconda che il trapianto di organi e di tessuti a fini terapeutici avvenga da vivente o da cadavere.

Nel primo caso, infatti, ci si riferisce all’art. 5 del Codice Civile., ai sensi del quale “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.

La disciplina del trapianto di organi e tessuti da persona deceduta trova la prima fonte normativa nella Legge n. 235 del 1957.

Con il passare del tempo, anche grazie al progresso avvenuto nel campo scientifico, e in particolare della medicina, si assiste a una graduale apertura normativa che porta alla promulgazione della legge n. 91 del 1999, nella quale si specificano solamente gli organi che di cui non è possibile procedere a trapianto, ossia encefalo e gonadi.

Per quanto riguarda, poi, le modalità attraverso cui il donatore può manifestare la propria volontà in tema di trapianto di organi e tessuti, in materia vige il principio del silenzio-assenso informato, tale per cui, secondo l’art. 4 della Legge 91/1999, i cittadini sono tenuti a dichiarare alle Aziende Sanitarie Locali la propria volontà e in caso di mancata dichiarazione, si presume l’assenso del donatore; l’ente impegnato nell’attività di informazione in materia è il Ministero.

Vi sono, poi, delle ipotesi in cui i familiari dell’interessato possono opporsi al prelievo di organi da defunto, disciplinate dall’art. 23 della Legge richiamata.

Innanzitutto, tra i familiari si ricomprendono il coniuge non separato, o convivente more uxorio o, in mancanza, figli maggiori di età, o, in mancanza, genitori, o ancora il rappresentante legale.

Nel caso in cui l’interessato abbia già espresso la propria volontà positiva alla donazione, l’opposizione dei suoi familiari non ha efficacia, salvo la prova di una successiva dichiarazione del donatore in cui esprima volontà contraria.

Nelle ipotesi di persone minorenni, chiaramente, la volontà deve essere espressa dai genitori esercenti la potestà. È vietato procedere con manifestazione di volontà nei casi di soggetti nascituri e incapaci di agire.

Per quanto riguarda, invece, il risvolto penale della materia, l’art. 22bis della Legge 91/1999 regola le sanzioni da applicare in tema di traffico di organi e introduce il nuovo art. 601bis del Codice Penale, intitolato “Traffico di organi prelevati da persona vivente”.

La nuova norma prevede, al primo comma, per chi “illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente”, la pena della reclusione da 3 a 12 anni e della multa da 50.000 a 300.000 euro, in aggiunta alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’esercizio della professione se l’agente sia l’esercente una professione sanitaria.

In particolare, con la specificazione prevista dall’ampia clausola “chi, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi […]”, si intende garantire una maggiore tutela per la dignità e la salute degli interessati; ed invero, il soggetto agente è colui che mette a disposizione del personale medico l’organo da utilizzare per il trapianto.

Per quanto riguarda il prelievo da persona deceduta, i commi 3 e 4 dell’art. 22 della legge n. 91/1999 prevedono la medesima condotta criminosa. Vi è, tuttavia, una discrasia per quanto riguarda la sanzione da applicare, tra le due fattispecie di prelievo: invero, la pena prevista per il prelievo da persona deceduta è quella minore della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da euro 10.329 ad euro 154.937.

Al secondo comma, poi, è prevista una pena da 3 a 8 anni di reclusione e la multa da euro 50.000 a euro 300.000 per chiunque che a scopo di lucro svolga “opera di mediazione nella donazione di organi da vivente”; con la previsione della sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dal servizio nel caso di persona esercente professione sanitaria. Si tratta del c.d. “turismo dei trapianti”, vale a dire la circolazione di soggetti (anche stranieri) finalizzata al traffico di organi, che tiene conto dei benefici legali assicurati da normative più permissive di quella italiana.

Altra condotta criminosa prevista dalla nuova legge del 1999 è quella descritta ai successivi commi dell’art. 22bis:l’accesso abusivo a sistemi che rendano possibile l’identificazione dei donatori o dei riceventi”, o l’utilizzo dei relativi dati; la pena prevista per tali condotte è quella della sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, il quarto comma del nuovo art. 601bis c.p. disciplina il reato di pubblicizzazione: “chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informativa o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma” è punito con la pena della reclusione da 3 a 7 anni e la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

In particolare, per pubblicizzazione si intende la pubblica divulgazione di informazioni relative alla disponibilità di soggetti a donare o ricevere organi, al di fuori delle procedure legali, con il fine di trarne profitto.

In conclusione, se da un lato la normativa sin qui analizzata costituisce un chiaro intento di disciplinare i vari aspetti della procedura del trapianto di organi e tessuti, tuttavia si riscontra una grave carenza, costituita dalla mancata istituzione dell’Anagrafe Informatizzata dei soggetti assistiti dal SSN, che avrebbe dovuto, da un lato, snellire e velocizzare le modalità di espressione della volontà del cittadino in ordine alla donazione degli organi, e, dall’altro, garantire la certezza dell’avvenuta informazione circa la tematica.


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Simona Maria Destro Castaniti

Simona Destro Castaniti ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2018). Abilitata all'esercizio della professione forense da Novembre 2021. Ha svolto il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013, presso l'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Reggio Calabria. Specializzata in Diritto Internazionale, ha svolto diversi progetti all'estero (USA, Costa Rica, Kosovo) e ha partecipato a diversi progetti MUN (risultando vincitrice). Parla quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese.

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