La e-mail marketing e l’art. 37 del Codice deontologico forense
L’e-mail è uno strumento non usato dall’avvocato per scopi promozionali a causa delle poca chiarezza all’interno del codice deontologico forense e dei pareri restrittivi sulla pubblicità resi dal Consiglio Nazionale Forense.
Gli avvocati, attenti all’etica della professione, di fronte alla possibilità di andare incontro ad un procedimento disciplinare, accettano con “arrendevolezza” tali ostacoli all’esercizio della libera professione.
Alla luce di un’attenta disamina, l’e-mail marketing potrebbe, invece, essere un lecito e valido strumento di pubblicità per uno studio legale ed un valido servizio per il cittadino.
“L’e-mail marketing è un’attività promozionale che usa la posta elettronica per l’invio di messaggi commerciali” (definizione tratta dall’Enciclopedia Treccani online).
Gli artt. 17 e 35 del codice deontologico forense riconoscono all’avvocato il diritto di “informazione sull’esercizio dell’attività professionale con qualunque mezzo, anche informatico” a condizione che sia rispettato il “dovere di corretta informazione quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse”.
Dalla lettura dei suddetti articoli emerge che il principio di base per la pubblicità di uno studio legale è quello dell’informazione a patto che questa sia trasparente, veritiera, corretta e non sia comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria, suggestiva.
Quindi si desume che un avvocato potrebbe usare la posta elettronica per inviare un messaggio promozionale del proprio studio legale e della propria attività professionale purché nella comunicazione rispetti i principi generali e i divieti della corretta informazione come previsti dalla deontologia professionale.
Ma oltre a tali articoli del codice deontologico forense si deve anche contemplare l’articolo 37 dello stesso codice sul divieto di accaparramento di clientela che, al punto 5, così dispone “È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare”.
Di conseguenza sorge il dubbio se l’avvocato, tra gli strumenti pubblicitari, possa usare l’e-mail marketing in quanto, effettivamente, il codice deontologico per l’esercizio del diritto di informazione prevede, all’art. 17, l’uso “del mezzo informatico” e all’art. 35, “quali siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse” ma succede che, per le caratteristiche proprie dell’e-mail, la stessa concretizza l’ipotesi, di cui all’art. 37, “di offrire una prestazione senza essere richiesta”.
I dubbi poi sorgono maggiormente se si ripercorre il comportamento restrittivo del CNF sull’uso dei mezzi informatici da parte dell’avvocato per farsi pubblicità, a tutela del decoro della professione (1).
È vero che le condanne al CNF (2) lo hanno portato a deliberare la revoca del parere 48/2012 (3), eppure nel codice deontologico, aggiornato nel 2016 (4) a seguito dell’evento biasimato, è stato modificato soltanto l’art. 35 (dovere di corretta informazione) con l’inserimento dell’inciso “quali siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse” ma nulla è stato variato o precisato sull’accaparramento di clientela, interdicendo, di fatto, agli avvocati l’uso di alcuni dei moderni sistemi di comunicazione per promuovere l’attività professionale, quale appunto l’e-mail marketing. Nel vigente Codice deontologico forense, in vigore dal 12 giugno 2018, nulla è cambiato rispetto al passato.
In un caso analogo a quello affrontato nel parere n. 48/2012 del CNF (5) l’organismo apicale istituzionale dell’Avvocatura ha sostenuto che “viola il decoro dell’attività forense e il divieto di accaparramento della clientela la condotta dell’avvocato che invia una serie di e-mail a potenziali clienti offrendo i propri servigi professionali (consulenza, patrocinio, ecc.) perché la diffusione di e-mail e di altre forme di comunicazione a mezzo internet, seppur rappresenta un fenomeno di cui prendere atto, non può mai andare contro l’etica del legale.”
Nell’articolo citato viene simulato l’oggetto dell’e-mail […] Oggetto della mail: “Assistenza legale”; Contenuto: “Il sottoscritto avvocato, con ampia esperienza in diritto civile, offre la propria disponibilità per assistenza alle aziende sia di tipo giudiziale che stragiudiziale”. Tasto Invio. E la mail fa il giro di 500 caselle di posta elettronica di aziende e società […] “il comportamento descritto, infatti, rientrerebbe nella fattispecie dell’accaparramento della clientela, dal momento che la sua funzione “va ben oltre la pura pubblicità, proponendosi piuttosto di generare un vero e proprio contatto tra l’offerente e il consumatore destinatario della proposta; in tale contesto il messaggio non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all’acquisizione del cliente”.
Il quadro prospettato mette in evidenza che per il CNF le forme di comunicazione per mezzo di Internet, pur essendo un fenomeno di cui si deve prendere atto, non possono trascurare i valori etici della professione di avvocato e, quindi, i passi per l’invio della e-mail promozionale devono essere cauti a meno che gli avvocati non vogliano incappare nel rischio di un procedimento disciplinare.
A proposito dell’attenta osservanza da parte degli avvocati delle prescrizioni deontologiche, il dato trova conferma nel fatto che da una disamina di casi analizzati su Internet si rileva che gli avvocati ai fini pubblicitari realizzano una sorta di “vetrina informativa” che permette di farsi trovare sul web e sui social (sito web, ADWords su Google, le pagine sponsorizzate su Facebook, Tik Tok, gli account sponsorizzati su Instagram o su Twitter, Linkedin) e nella letteratura esaminata non sono citate fattispecie in cui la consulenza legale venga proposta in maniera diretta a dei potenziali clienti nel rispetto degli artt. 17 e 35 del codice deontologico.
Un’analisi letterale dell’articolo 37 del codice deontologico forense, in realtà, permette di ritenere che l’e-mail marketing non rientri tra le ipotesi di accaparramento di clientela e che tale mezzo di pubblicità sia regolato solamente dagli artt. 17 e 35 del codice deontologico. Infatti, nella sua etimologia “accaparramento” deriva da “accaparrare” ossia da “caparra” e quindi “prendere” “riservarsi”(6) nel senso di non non lasciare liberi di scegliere.
Ma quindi cosa c’entra l’invio di una e-mail promozionale e l’accaparramento di clientela?
Ci si chiede, infatti, nei tempi odierni, in cui tutti siamo indaffarati con la tecnologia e con la messaggistica che ci arriva da ogni device a disposizione, è logico pensare che inviare una e-mail possa, invece, condizionare la persona che la riceva, a tal punto, da non sentirsi libera di scegliere? Ad ogni cittadino di buon senso non viene certamente da pensarlo. La deontologia non può essere violata dallo strumento e-mail ma, eventualmente, da ciò che si scrive nella e-mail e come la si usa.
Inoltre, a rigor di logica, l’art. 37 richiama la fattispecie all’avvocato che offre, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
Scorrendo gli interventi restrittivi del C.N.F., negli esempi in cui sono stati usati gli strumenti informatici dal professionista, emergono due punti interessanti: la sanzione è stata irrogata principalmente per questioni di deontologia annesse solo indirettamente all’uso di mezzi informatici e l’e-mail è stata inviata ad un soggetto determinato e per uno specifico affare e non ad una categoria di soggetti portatori di un interesse generale (7).
Si può supporre che, argomentando razionalmente e giuridicamente, inviare una e-mail promozionale ad un insieme di cittadini o ad un gruppo che rappresenta un ramo lavorativo per offrire una prestazione legale che concerna tutto un genere, e quindi non specifica, non dovrebbe significare violazione dell’articolo 37, punto 5, del codice deontologico forense (es. ai dirigenti scolastici per il settore che essi dirigono).
Peraltro nel nuovo ordinamento forense vige il principio della tassatività della fattispecie disciplinare. La più recente Cass., S.U., 30 gennaio 2018 n° 2273 ha testualmente affermato che “costituisce circostanza pacifica, sulla quale non occorre attardarsi, quella che nel nuovo ordinamento forense vige il principio della tassatività delle fattispecie disciplinari, secondo il disposto della L. n° 247 del 2012; la norma, infatti, parla di osservanza, per quanto possibile, del principio della tipizzazione della condotta”.
Usare l’e-mail per l’avvocato in questo periodo di crisi della professione (I numeri dell’Avvocatura 2019, www.cassanazionaleforense.it), aggravato dalla pandemia, sarebbe uno strumento vantaggioso per tanti motivi: velocità, semplicità, attività non onerosa, alla portata di tutti perché potrebbe farlo anche un avvocato non professionista del web.
Note
1 Parere CNF n. 48/2012 reso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania che limitava l’autonomia dei singoli avvocati nella determinazione dei compensi e nell’uso di piattaforme informatiche per la ricerca della clientela.
2 La scelta del CNF si poneva in aperto contrasto con i principi comunitari della concorrenza e del libero mercato (violazione art. 101 del TFUE) e la sanzione inflittagli, con il provvedimento n. 25154 del 22.10.2014, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata poi confermata sia dal Tar (sent. n. 8778/2015) che dal Consiglio di Stato (sent. n. 1164/2016).
3 Il CNF ha dato esecuzione al provvedimento amministrativo del Consiglio di Stato con la delibera del 22 aprile 2016 di revoca del parere 48/2012.
4 Codice deontologico forense modificato nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, in vigore dal 2 luglio 2016, con le modifiche apportate all’art. 35 all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
5 https://www.laleggepertutti.it/32717_avvocato-che-si-propone-per-email-o-internet-deontologia-violata (ultimo accesso il 10/05/2021).
6 https://www.treccani.it/vocabolario/accaparrarsi_(Sinonimi-e-Contrari)/#:~:text=- 1.,↔ giocarsi, perdere, rimetterci
7 C.N.F. n. 139/2017, il professionista aveva scritto un fax al Comune e una e-mail alla Provincia proponendosi ai minimi tariffari, e inviando documenti riservati, per la costituzione di parte civile degli enti in un procedimento penale per disastro ambientale; C.N.F. n. 390/2016 il professionista aveva scritto una e-mail al familiare superstite della strage di Erba proponendosi per la costituzione di parte civile gratuitamente.
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